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Document 32019D2008

Decisione (UE) 2019/2008 del Consiglio del 28 novembre 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 31a sessione della sua assemblea riguardo all'adozione di modifiche della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio e all'adozione di una risoluzione sugli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (HSSC)

ST/14212/2019/INIT

GU L 312 del 3.12.2019, pp. 40–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2008/oj

3.12.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 312/40


DECISIONE (UE) 2019/2008 DEL CONSIGLIO

del 28 novembre 2019

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale in occasione della 31a sessione della sua assemblea riguardo all'adozione di modifiche della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio e all'adozione di una risoluzione sugli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (HSSC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'azione dell'Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a proteggere l'ambiente marino e migliorare la sicurezza della navigazione in mare.

(2)

Si prevede che l'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), durante la sua 31a sessione, che si terrà dal 25 novembre al 4 dicembre 2019 («A 31») , adotti le modifiche della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio [«risoluzione A.658(16)»] e adotti una risoluzione sugli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (Harmonized System of Survey and Certification – HSSC) («orientamenti per le visite»).

(3)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione durante l'A 31, dato che le modifiche della risoluzione A.658(16) e la risoluzione sugli orientamenti per le visite saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione (2) e sul regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

Nel corso della sua 101a sessione, tenutasi a Londra dal 5 al 14 giugno 2019, il comitato per la sicurezza marittima («MSC 101») ha ricordato che nella sua precedente sessione, dopo aver preso in esame il documento dell'IMO MSC 100/19/4 che propone modifiche della risoluzione A.658(16), aveva espresso il proprio accordo alla cancellazione dei termini «carbon arc» dal punto 4.10 di tale risoluzione e aveva richiesto alla segreteria IMO di preparare il relativo progetto di risoluzione dell'assemblea dell'IMO affinché fosse approvato all'MSC 101, in vista di una presentazione all'A 31 per l'adozione (MSC 100/20, punti 19.14 e 19.15). L'MSC 101 ha in seguito approvato il progetto di risoluzione dell'assemblea dell'IMO sulle modifiche della risoluzione A.658(16).

(5)

Gli Stati Uniti e l'Associazione internazionale delle società di classificazione hanno presentato all'A 31 una proposta alternativa di modifica del punto 4.10 della risoluzione A.658(16) (documento IMO A 31/10/4).

(6)

Il sottocomitato per l'attuazione degli strumenti dell'IMO («sottocomitato») ha ricordato, alla sua 5a sessione, che di aver istituito nella sessione precedente il gruppo di corrispondenti sulla revisione degli orientamenti per le visite nell'ambito dell'HSSC e l'elenco non esaustivo di obblighi per gli strumenti interessati dal codice per l'applicazione degli strumenti IMO (codice III) per continuare ad aggiornare gli orientamenti per le visite al fine di integrare i requisiti derivanti dalle modifiche degli strumenti IMO applicabili che entreranno in vigore fino al 31 dicembre 2019 compreso, in vista della presentazione all'A 31, per l'adozione, del progetto di modifica degli orientamenti per le visite. L'MSC 101 ha autorizzato il sottocomitato a presentare il risultato dei suoi lavori direttamente all'A 31 per adozione. Alla sua 6a sessione, il sottocomitato ha acconsentito a presentare il progetto di modifica degli orientamenti per le visite all'A31 per esame e adozione.

(7)

L'Unione non è membro dell'IMO né parte contraente delle convenzioni e dei codici pertinenti. È opportuno pertanto che il Consiglio autorizzi gli Stati membri a esprimere la posizione dell'Unione all'A 31 e ad accettare di essere vincolati dalle modifiche e dalla risoluzione che deve essere adottata dall'A 31, nella misura in cui tali modifiche e tale risoluzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 31a sessione dell'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) è di acconsentire:

a)

all'adozione delle modifiche della risoluzione A.658(16) sull'uso e l'installazione di materiali catarifrangenti sui dispositivi di salvataggio, di cui all'allegato 27 del documento MSC 101/24/Add.1 dell'IMO o, in alternativa, delle modifiche proposte nel documento A 31/10/4 dell'IMO; e

b)

all'adozione di una risoluzione sugli orientamenti per le visite nell'ambito del sistema armonizzato di visite e di certificazione (HSSC) e della revoca della risoluzione A.1120(30), di cui all'allegato 11 del documento III 6/15/Add.1 dell'IMO.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri, che sono tutti membri dell'IMO, , agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, esprimono la posizione da adottare a nome dell'Unione di cui all'articolo 1.

2.   Modifiche di lieve entità alla posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell'interesse dell'Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui all'articolo 1, lettera a), e dalla risoluzione di cui all'articolo 1, lettera b), nella misura in cui tali modifiche e tale risoluzione rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per il Consiglio

Il president

T. HARAKKA


(1)  Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione, del 6 agosto 2019, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 (GU L 237 del 13.9.2019, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).


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