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Document 32019D1972

    Decisione di esecuzione (UE) 2019/1972 della Commissione del 26 novembre 2019 che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri [notificata con il numero C(2019) 8396] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 307 del 28.11.2019, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/04/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/1972/oj

    28.11.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 307/56


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1972 DELLA COMMISSIONE

    del 26 novembre 2019

    che modifica la decisione di esecuzione 2013/764/UE recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri

    [notificata con il numero C(2019) 8396]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell’11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, (1) in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione (3) stabilisce misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri. Tali misure comprendono divieti di spedizione di partite di suini domestici e prodotti a base di carni di suini domestici provenienti da determinate zone. Le misure di protezione zoosanitarie stabilite da tale decisione di esecuzione si applicano parallelamente a quelle stabilite dalla direttiva 2001/89/CE del Consiglio (4) e sono intese a contrastare la propagazione della peste suina classica, in particolare a livello dell’Unione.

    (2)

    La decisione di esecuzione 2013/764/UE prevede anche deroghe al divieto di spedizione di suini vivi da determinate zone subordinatamente al rispetto di una serie di condizioni.

    (3)

    Il periodo di applicazione delle misure stabilite dalla decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbe tenere conto dell’epidemiologia della peste suina classica nonché dell’efficacia delle misure di polizia sanitaria applicate dagli Stati membri elencati nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE con la normativa dell’Unione. Di conseguenza, tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica nell’Unione e nei paesi terzi limitrofi e degli sforzi richiesti per lottare contro tale malattia evitando nel contempo di imporre inutili restrizioni agli scambi, è opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/764/UE.

    (4)

    Poiché, alla luce dell’attuale epidemia di peste suina classica, è importante che le misure contro tale malattia a livello dell’Unione abbiano una continuità, la proroga del periodo di applicazione della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbe tener conto del fatto che il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), che prevede misure di salvaguardia in caso di malattie animali, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

    (5)

    Inoltre, in considerazione dell’efficacia delle misure generali applicate in Croazia in conformità alla direttiva 2001/89/CE, della sorveglianza e delle misure applicate, quali presentate al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, tutte le zone della Croazia attualmente elencate nell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE dovrebbero essere ora soppresse da tale allegato, vista la situazione epidemiologica favorevole della malattia in tale Stato membro.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione 2013/764/UE è così modificata:

    all’articolo 10, la data «31 dicembre 2019» è sostituita dalla data «21 aprile 2021».

    Articolo 2

    Il punto 2 dell’allegato della decisione di esecuzione 2013/764/UE è soppresso.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2019

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (3)  Decisione di esecuzione 2013/764/UE della Commissione, del 13 dicembre 2013, recante misure di protezione contro la peste suina classica in taluni Stati membri (GU L 338 del 17.12.2013, pag. 102).

    (4)  Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (GU L 316 dell’1.12.2001, pag. ì 5).

    (5)  Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).


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