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Document 32019D1894

Decisione (Pesc)2019/1894Del Consiglio dell’11 novembre 2019 concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

ST/13262/2019/INIT

GU L 291 del 12.11.2019, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/11/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1894/oj

12.11.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 291/47


DECISIONE (PESC)2019/1894DEL CONSIGLIO

dell’11 novembre 2019

concernente misure restrittive in considerazione delle attività di trivellazione non autorizzate della Turchia nel Mediterraneo orientale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato dell'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 giugno 2019 il Consiglio ha ricordato e riaffermato le precedenti conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo, comprese le conclusioni del Consiglio europeo del 22 marzo 2018 contenenti una ferma condanna delle continue azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e nel mar Egeo. Il Consiglio ha espresso seria preoccupazione per le attività di trivellazione illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e ha deplorato il fatto che la Turchia non avesse ancora risposto ai ripetuti inviti dell'Unione a cessare tali attività. Ha altresì invitato la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) a presentare senza indugio opzioni per l'adozione di misure appropriate.

(2)

Il 20 giugno 2019 il Consiglio europeo ha ricordato e riaffermato le precedenti conclusioni del Consiglio e del Consiglio europeo contenenti una ferma condanna delle continue azioni illegali della Turchia nel Mediterraneo orientale e nel mar Egeo. Inoltre, ha approvato l'invito rivolto alla Commissione e al SEAE affinché presentassero senza indugio opzioni per l'adozione di misure appropriate, comprese misure mirate.

(3)

Il 15 luglio 2019 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui deplorava il fatto che, nonostante i ripetuti inviti dell'Unione a cessare le sue attività illegali nel Mediterraneo orientale, la Turchia proseguisse le trivellazioni a ovest di Cipro e avesse avviato una seconda trivellazione a nord-est dell'isola nelle acque territoriali cipriote. Ha ribadito il grave impatto negativo immediato che tali azioni illegali hanno nell'ambito delle relazioni UE-Turchia e ha chiesto ancora una volta alla Turchia di astenersi da tali azioni, di agire in uno spirito di buon vicinato e di rispettare la sovranità e i diritti sovrani di Cipro in conformità del diritto internazionale. Il Consiglio ha accolto con favore l'invito del governo di Cipro a negoziare con la Turchia e ha rilevato che la delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale dovrebbe essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente al principio delle relazioni di buon vicinato.

(4)

Inoltre, alla luce delle attività illegali di trivellazione della Turchia, protratte nel tempo e anche nuove, il Consiglio ha deciso di sospendere i negoziati sull'accordo globale sul trasporto aereo e ha convenuto di non tenere, per il momento, il consiglio di associazione né ulteriori riunioni dei dialoghi ad alto livello tra l'UE e la Turchia. Oltre a ciò, il Consiglio ha approvato la proposta della Commissione di ridurre l'assistenza preadesione alla Turchia per il 2020 e ha invitato la Banca europea per gli investimenti a riesaminare le sue attività di prestito in Turchia, in particolare per quanto riguarda le attività di prestito garantite da titoli di Stato.

(5)

Nelle summenzionate conclusioni, inoltre, si sottolineava che il Consiglio avrebbe continuato a occuparsi della questione e si invitava l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") e la Commissione a proseguire i lavori su opzioni in vista di misure mirate in considerazione del fatto che la Turchia portava avanti le attività di trivellazione nel Mediterraneo orientale.

(6)

Il 14 ottobre 2019, alla luce del perdurare delle attività illegali di trivellazione della Turchia nel Mediterraneo orientale, il Consiglio ha ribadito la sua piena solidarietà a Cipro per quanto riguarda il rispetto della sua sovranità e dei suoi diritti sovrani, in conformità del diritto internazionale. Ha ricordato le sue conclusioni del 15 luglio 2019, in particolare che la delimitazione delle zone economiche esclusive e della piattaforma continentale dovrebbe essere frutto di dialogo e negoziazione in buona fede, nel pieno rispetto del diritto internazionale e conformemente al principio delle relazioni di buon vicinato.

(7)

Inoltre, il Consiglio ha deciso di mettere a punto un quadro di misure restrittive rivolte alle persone fisiche e giuridiche responsabili o coinvolte nelle attività illegali di trivellazione nel Mediterraneo orientale in cerca di idrocarburi e ha invitato l'alto rappresentante e la Commissione a presentare rapidamente proposte a tal fine.

(8)

Il 18 ottobre 2019 il Consiglio europeo ha approvato le conclusioni del Consiglio del 14 ottobre 2019 sulle attività illegali di trivellazione della Turchia nella zona economica esclusiva di Cipro, ha riaffermato la propria solidarietà nei confronti di Cipro e ha indicato che continuerà a occuparsi della questione.

(9)

Le precitate attività di trivellazione violano la sovranità o i diritti sovrani e la giurisdizione della Repubblica di Cipro nel suo mare territoriale, nella sua zona economica esclusiva e sulla sua piattaforma continentale e, quando sono svolte in aree in cui la zona economica esclusiva e la piattaforma continentale non siano state delimitate a norma del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, dette attività compromettono od ostacolano il raggiungimento di un accordo di delimitazione. Tali azioni sono in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, ivi compresa la risoluzione pacifica delle controversie, e rappresentano una minaccia per gli interessi e la sicurezza dell'Unione.

(10)

In tale contesto, è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che sono responsabili o coinvolti, anche pianificando, preparando, per esempio ricerche geosismiche, partecipando, dirigendo o prestando assistenza, in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, ovvero che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale a tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale. Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione.

(11)

La presente decisione non dovrebbe ostacolare la fornitura e l'agevolazione della fornitura di aiuti umanitari. La presente decisione dovrebbe essere modificata al fine di includere una deroga appropriata, qualora risulti che l'applicazione di misure restrittive nei confronti di una persona o entità designata possa ostacolare la fornitura di aiuti umanitari.

(12)

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio di:

a)

persone fisiche responsabili o coinvolte – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale.

Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione;

b)

persone fisiche che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a);

c)

persone fisiche associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b),

elencate nell'allegato.

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione;

c)

in forza di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga a norma del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure stabilite a norma del paragrafo 1 quando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili o coinvolti – anche pianificando, preparando, partecipando, dirigendo o prestando assistenza – in attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, senza l'autorizzazione della Repubblica di Cipro, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva, ovvero sulla sua piattaforma continentale.

Ciò include, nei casi in cui la zona economica esclusiva o la piattaforma continentale non sia stata delimitata in conformità del diritto internazionale con uno Stato avente una costa opposta, le attività suscettibili di compromettere od ostacolare il raggiungimento di un accordo di delimitazione;

b)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi che forniscono sostegno finanziario, tecnico o materiale alle attività di trivellazione collegate alla ricerca e alla produzione di idrocarburi, o all'estrazione di idrocarburi risultante da tali attività, di cui alla lettera a);

c)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi associati alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi di cui alle lettere a) e b),

elencati nell'allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, l'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o

e)

da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo elencati nell'allegato effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo sono stati inseriti nell'elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante, stabilisce e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette le decisioni di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.

Articolo 4

1.   L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.

2.   L'allegato riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 5

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti od operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui alla lettera a).

Articolo 6

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche nell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione di modifiche dell'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco e a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti tali persone, solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

Articolo 7

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 8

La presente decisione si applica fino al 12 novembre 2020 ed è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 9

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2019

Per il Consiglio

La presidente

F. MOGHERINI


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2

[…]


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