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Document 32019D1790

    Decisione (PESC) 2019/1790 del Consiglio del 24 ottobre 2019 che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

    ST/12724/2019/INIT

    GU L 272 del 25.10.2019, p. 152–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/1790/oj

    25.10.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 272/152


    DECISIONE (PESC) 2019/1790 DEL CONSIGLIO

    del 24 ottobre 2019

    che modifica la decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

    vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC (1) concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea.

    (2)

    In base a un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 27 ottobre 2020.

    (3)

    Una disposizione dovrebbe essere aggiunta alla decisione 2010/638/PESC specificando che il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della suddetta decisione.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/638/PESC,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2010/638/PESC è così modificata:

    1)

    è inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 5 bis

    1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante") possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

    a)

    per quanto riguarda il Consiglio, la preparazione e l'introduzione di modifiche dell'allegato;

    b)

    per quanto riguarda l'alto rappresentante, la preparazione di modifiche dell'allegato.

    2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

    3.   ";Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come" titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma del regolamento (UE) 2018/1725.

    (*1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39)."

    2)

    all'articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    "2.   La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2020. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.".

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A.-K. PEKONEN


    (1)  Decisione 2010/638/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 10).


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