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Document 32019D1345
Commission Implementing Decision (EU) 2019/1345 of 2 August 2019 amending Decision 2006/771/EC updating harmonised technical conditions in the area of radio spectrum use for short-range devices (notified under document C(2019) 5660) (Text with EEA relevance.)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2019) 5660] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio [notificata con il numero C(2019) 5660] (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2019/5660
GU L 212 del 13.8.2019, p. 53–72
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
13.8.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 212/53 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1345 DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2019
che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell'ambito dell'uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio
[notificata con il numero C(2019) 5660]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio) (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Le apparecchiature a corto raggio sono di norma apparecchiature radio destinate al grande pubblico e/o portatili, che possono facilmente essere trasportate e utilizzate a livello transfrontaliero. La diversità delle condizioni di accesso allo spettro rischia di creare interferenze dannose con altre applicazioni e servizi radio, di impedirne la libera circolazione e di aumentarne i costi di produzione. |
(2) |
La decisione 2006/771/CE della Commissione (2) armonizza le condizioni tecniche per l'uso dello spettro per un'ampia gamma di apparecchiature a corto raggio in settori di applicazione quali allarmi, comunicazioni locali, telecomandi, impianti medici e raccolta di dati medici, sistemi di trasporto intelligenti e «Internet degli oggetti», compresa l'identificazione a radiofrequenza («RFID»). Le apparecchiature a corto raggio che rispettano tali condizioni tecniche armonizzate sono di conseguenza soggette unicamente ad un'autorizzazione generale ai sensi del diritto nazionale. |
(3) |
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione (3) armonizza ulteriormente le condizioni tecniche per l'utilizzo dello spettro da parte di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz. L'ambiente di condivisione nelle bande di frequenza indicate è diverso; è pertanto necessario un regime normativo specifico. Tale decisione consente l'introduzione di soluzioni RFID tecnicamente avanzate e di applicazioni dell'Internet degli oggetti basate su apparecchiature a corto raggio interconnesse nelle reti di dati. |
(4) |
La decisione 2006/771/CE e la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 costituiscono il quadro normativo per le apparecchiature a corto raggio, che sostiene l'innovazione per un'ampia gamma di applicazioni all'interno del mercato unico digitale. |
(5) |
L'importanza crescente delle apparecchiature a corto raggio per l'economia, unitamente alla rapida evoluzione della tecnologia e delle esigenze della società, determina la comparsa di nuove applicazioni per tali apparecchiature. Simili applicazioni rendono necessari aggiornamenti periodici delle condizioni tecniche armonizzate per l'uso dello spettro. |
(6) |
Sulla base del mandato permanente conferito nel luglio 2006 alla Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni («CEPT»), a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della decisione n. 676/2002/CE, ai fini dell'aggiornamento dell'allegato della decisione 2006/771/CE per riflettere il progresso tecnologico e l'evoluzione del mercato nel settore delle apparecchiature a corto raggio, tale allegato è stato modificato sei volte. Il lavoro svolto sulla base del mandato permanente ha altresì costituito la base della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538, che fornisce uno spettro supplementare per le apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-874,4 e 915-919,4 MHz. |
(7) |
Il 20 ottobre 2017 la Commissione ha pubblicato la sua lettera di orientamento per il settimo ciclo di aggiornamento (RSCOM17-24rev1). L'8 marzo 2019 la CEPT ha trasmesso in risposta alla Commissione la sua relazione n. 70. Oltre alla semplificazione delle voci esistenti e ai miglioramenti ad esse apportati, la CEPT propone di aggiungere nuove voci all'allegato della decisione 2006/771/CE. Tali nuove voci rendono possibili nuove applicazioni mediche e nel campo della sicurezza e armonizzano lo spettro per applicazioni non legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti e per applicazioni di attuazione della normativa stradale. Tale relazione dovrebbe pertanto costituire la base tecnica della presente decisione. |
(8) |
Le apparecchiature a corto raggio funzionanti alle condizioni stabilite nella presente decisione dovrebbero inoltre essere conformi alla direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(9) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 2006/771/CE. |
(10) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato per lo spettro radio, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2006/771/CE è così modificata:
1) |
all'articolo 2 i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
|
2) |
L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
Gli Stati membri presentano una relazione alla Commissione sull'attuazione della presente decisione entro il 5 maggio 2020.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2019
Per la Commissione
Mariya GABRIEL
Membro della Commissione
(1) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 1.
(2) Decisione della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 66).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz (GU L 257 del 15.10.2018, pag. 57).
(4) Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio
La tabella 1 definisce l'ambito di applicazione delle diverse categorie di apparecchiature a corto raggio (definite all'articolo 2, punto 3) cui si applica la presente decisione. Nella tabella 2 sono riportate diverse combinazioni di banda di frequenza e categoria di apparecchiature a corto raggio, insieme alle condizioni tecniche armonizzate per l'accesso allo spettro e ai termini di attuazione applicabili.
Condizioni tecniche generali applicabili a tutte le bande e tutte le apparecchiature a corto raggio che rientrano nell'ambito di applicazione della presente decisione:
— |
gli Stati membri devono autorizzare l'uso delle bande di frequenza adiacenti stabilite nella tabella 2 come un'unica banda di frequenza, a patto che siano soddisfatte le condizioni specifiche di ciascuna di dette bande di frequenza adiacenti. |
— |
Gli Stati membri devono autorizzare l'uso dello spettro fino ai limiti di potenza di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza stabiliti alla tabella 2. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione, possono imporre condizioni meno restrittive, vale a dire consentire l'uso dello spettro a potenze di trasmissione, intensità di campo o densità di potenza più elevate, a condizione di non limitare o compromettere l'adeguata coesistenza tra apparecchiature a corto raggio in bande armonizzate dalla presente decisione. |
— |
Gli Stati membri possono imporre esclusivamente i parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) stabiliti alla tabella 2 e non devono aggiungere altri parametri o altre prescrizioni in materia di accesso allo spettro e di attenuazione. Per condizioni meno restrittive di cui all'articolo 3, paragrafo 3, si intende che gli Stati membri possono omettere completamente tali parametri aggiuntivi in una data cella oppure autorizzare valori più elevati, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata. |
— |
Gli Stati membri possono imporre esclusivamente le altre restrizioni d'uso stabilite nella tabella 2 e non devono aggiungerne di ulteriori. Dato che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, possono essere applicate condizioni meno restrittive, gli Stati membri possono omettere parzialmente o integralmente queste restrizioni, a condizione che non risulti compromesso il relativo ambiente di condivisione nella banda armonizzata. |
— |
Le condizioni meno restrittive a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, devono essere applicate fatta salva la direttiva 2014/53/UE. |
Ai fini del presente allegato si applica la seguente definizione di ciclo di funzionamento:
per «ciclo di funzionamento» si intende il rapporto, espresso in percentuale, di Σ(Ton)/(Tobs), dove Ton è il tempo di funzionamento di un singolo dispositivo di trasmissione e Tobs è il periodo di osservazione. Il Ton è misurato in una banda di frequenza di osservazione (Fobs). Salvo diversamente specificato nel presente allegato tecnico, il Tobs è un periodo ininterrotto di un'ora, mentre con il termine Fobs si fa riferimento alla banda di frequenza applicabile nel presente allegato tecnico. In base alle condizioni meno restrittive ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, gli Stati membri possono consentire un valore più elevato per il «ciclo di funzionamento».
Tabella 1
Categorie di apparecchiature a corto raggio a norma dell'articolo 2, punto 3, e loro ambito di applicazione
Categoria di apparecchiature a corto raggio |
Ambito di applicazione |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
Tutti i tipi di apparecchiature radio che, a prescindere dall'applicazione o dalla loro finalità, soddisfano le condizioni tecniche stabilite per la determinata banda di frequenza. Tra gli usi tipici rientrano le apparecchiature di telemetria, i telecomandi, gli allarmi, gli strumenti per la trasmissione di dati in generale e altre applicazioni. |
Dispositivi per impianti medici attivi |
La parte radio dei dispositivi medici impiantabili attivi destinati ad essere impiantati interamente o parzialmente, mediante intervento chirurgico o medico, nel corpo umano o in quello animale e, ove applicabile, le loro periferiche. I dispositivi medici impiantabili attivi sono definiti nella direttiva 90/385/CEE del Consiglio (1). |
Dispositivi per l'ascolto assistito |
I sistemi di comunicazione radio che consentono alle persone affette da disabilità uditiva di aumentare la loro capacità di ascolto. Tali sistemi comprendono normalmente uno o più trasmettitori radio e uno o più ricevitori radio. |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento |
I dispositivi radio che utilizzano trasmissioni a bassa latenza e ad alto ciclo di funzionamento. Tali dispositivi sono generalmente utilizzati per i sistemi personali senza fili per lo streaming audio e multimediale usati per le trasmissioni audio/video combinate e i segnali di sincronizzazione audio/video, i telefoni cellulari, i sistemi di intrattenimento domestico o per il settore automobilistico, i microfoni e gli altoparlanti senza fili, le cuffie senza filo, i dispositivi radio portatili, i dispositivi per l'ascolto assistito, gli auricolari e i microfoni senza fili, da utilizzare durante concerti o altri spettacoli, e i trasmettitori FM analogici a bassa potenza. |
Apparecchiature induttive |
I dispositivi radio che utilizzano i campi magnetici con sistemi a loop induttivo per le comunicazioni in campo prossimo (near field), tra cui, generalmente, le apparecchiature per l'immobilizzazione dei veicoli e l'identificazione degli animali, i sistemi di allarme, la rilevazione di cavi, la gestione dei rifiuti, l'identificazione delle persone, i collegamenti vocali senza fili, il controllo dell'accesso, i sensori di prossimità, i sistemi antifurto nonché i sistemi antifurto ad induzione RF, il trasferimento di dati verso dispositivi palmari, l'identificazione automatica di articoli, i sistemi di controllo senza fili e la riscossione automatica dei pedaggi stradali. |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
I dispositivi radio che si basano su un uso dello spettro globalmente basso e regole di accesso allo spettro a basso ciclo di funzionamento per garantire un elevato livello di affidabilità dell'accesso allo spettro e delle trasmissioni in bande condivise. Tra le applicazioni tipiche rientrano i sistemi di allarme che segnalano, tramite comunicazioni radio, uno stato di allerta a distanza e i sistemi di telesoccorso che garantiscono l'affidabilità delle comunicazioni per le persone in situazioni di emergenza. |
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici |
La trasmissione di dati non vocali da e verso dispositivi medici non impiantabili finalizzata a monitorare, diagnosticare e curare i pazienti in strutture sanitarie o a domicilio, secondo le prescrizioni di professionisti sanitari debitamente autorizzati. |
Dispositivi PMR 446 |
Le apparecchiature portatili (senza stazione di base o ripetitori) indossate o azionate manualmente, che utilizzano antenne integrate unicamente al fine di massimizzare la condivisione e ridurre al minimo le interferenze. Le apparecchiature PMR446 funzionano in modalità peer-to-peer (P2P) a corto raggio e non devono essere utilizzate né come parte di una rete infrastrutturale né come ripetitore. |
Dispositivi di radio determinazione |
I dispositivi radio utilizzati per determinare la posizione, la velocità e/o altre caratteristiche di un oggetto o per ottenere informazioni su questi parametri. Le apparecchiature di radio determinazione generalmente consentono di effettuare misurazioni per ottenere tali caratteristiche. I dispositivi di radio determinazione escludono qualsiasi tipo di comunicazione radio punto-punto o punto-multipunto. |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
I sistemi di comunicazione radio basati su tag/interrogatori, costituiti da i) dispositivi radio (tag), installati su articoli animati o inanimati, e ii) unità trasmittenti/riceventi (interrogatori) che attivano i tag e ricevono i dati. Tra le applicazioni tipiche rientrano la tracciabilità e l'identificazione di articoli, ad esempio per i sistemi elettronici antitaccheggio, e la raccolta e la trasmissione dei dati relativi agli articoli su cui sono fissati i tag, che possono essere privi di batteria, assistiti da batteria o alimentati a batteria. Le risposte di un tag sono convalidate dal relativo interrogatore e trasmesse al sistema ospitante (host system). |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
I dispositivi radio utilizzati nel settore dei trasporti (su strada, per ferrovia, per via d'acqua o aerea, a seconda delle restrizioni tecniche pertinenti), della gestione del traffico, della navigazione, della gestione della mobilità e nei sistemi di trasporto intelligenti (ITS). Tra le applicazioni tipiche rientrano le interfacce tra diversi modi di trasporto, la comunicazione tra veicoli (ad esempio veicolo-veicolo), tra veicoli e postazioni fisse (ad esempio veicolo-infrastruttura) nonché la comunicazione da e verso gli utenti. |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
I dispositivi radio che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga per accedere allo spettro. Tra gli usi tipici rientrano i sistemi di accesso senza fili come le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) o le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati. |
Tabella 2
Bande di frequenza con corrispondenti condizioni tecniche armonizzate e termini di attuazione per le apparecchiature a corto raggio
Banda n. |
Banda di frequenza |
Categoria di apparecchiature a corto raggio |
Limiti di potenza di trasmissione/intensità di campo/densità di potenza |
Parametri aggiuntivi (regole in materia di spaziatura e/o accesso e occupazione dei canali) |
Altre restrizioni d'uso |
Termine di attuazione |
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1 |
9-59,750 kHz |
Apparecchiature induttive |
72 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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2 |
9-315 kHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
30 dΒμΑ/m a 10 metri |
Limite del ciclo di funzionamento: 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi. |
1o luglio 2014 |
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3 |
59,750-60,250 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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4 |
60,250-74,750 kHz |
Apparecchiature induttive |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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5 |
74,750-75,250 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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6 |
75,250-77,250 kHz |
Apparecchiature induttive |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 |
77,250-77,750 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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8 |
77,750-90 kHz |
Apparecchiature induttive |
72 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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9 |
90-119 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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10 |
119-128,6 kHz |
Apparecchiature induttive |
66 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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11 |
128,6-129,6 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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12 |
129,6-135 kHz |
Apparecchiature induttive |
66 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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13 |
135-140 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dBμA/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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14 |
140-148,5 kHz |
Apparecchiature induttive |
37,7 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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15 |
148,5-5 000 kHz [1] |
Apparecchiature induttive |
– 15 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di -5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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17 |
400-600 kHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
-8 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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85 |
442,2-450,0 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
7 dBμA/m a 10 metri |
Spaziatura tra i canali ≥ 150 Hz |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi di rilevamento persone e anticollisione. |
1o gennaio 2020 |
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18 |
456,9-457,1 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
7 dBμA/m a 10 metri |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per la rilevazione di emergenza di vittime sepolte e oggetti di valore. |
1o luglio 2014 |
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19 |
984-7 484 kHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
9 dΒμΑ/m a 10 m |
Limite del ciclo di funzionamento: 1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Eurobalise in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione. |
1o luglio 2014 |
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20 |
3 155 -3 400 kHz |
Apparecchiature induttive |
13,5 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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21 |
5 000 -30 000 kHz [2] |
Apparecchiature induttive |
– 20 dΒμΑ/m a 10 metri in ogni larghezza di banda di 10 kHz. Inoltre, l'intensità di campo totale è di -5 dΒμΑ/m a 10 metri per sistemi che funzionano a larghezze di banda superiori a 10 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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22 |
6 765 -6 795 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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23 |
7 300 -23 000 kHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
– 7 dΒμΑ/m a 10 m |
Si applicano i requisiti relativi alle antenne [8]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le trasmissioni Euroloop in presenza di treni e utilizzando la banda di 27 MHz per la telealimentazione. |
1o luglio 2014 |
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24 |
7 400 -8 800 kHz |
Apparecchiature induttive |
9 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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25 |
10 200 -11 000 kHz |
Apparecchiature induttive |
9 dΒμΑ/m a 10 metri |
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1o luglio 2014 |
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27a |
13 553 -13 567 kHz |
Apparecchiature induttive |
42 dΒμΑ/m a 10 metri |
Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9]. |
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1o gennaio 2020 |
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27b |
13 553 -13 567 kHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
60 dΒμΑ/m a 10 metri |
Si applicano i requisiti relativi alle maschere di trasmissione e alle antenne per tutti i segmenti delle frequenze combinate [8], [9]. |
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1o luglio 2014 |
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27c |
13 553 -13 567 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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28 |
26 957 -27 283 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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29 |
26 990 -27 000 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
|
1o luglio 2014 |
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30 |
27 040 -27 050 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
27 090 -27 100 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
27 140 -27 150 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
27 190 -27 200 kHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. I dispositivi per il comando di modellini [d] possono operare senza restrizioni nel ciclo di funzionamento. |
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1o luglio 2014 |
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34 |
30-37,5 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
1 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per gli impianti medici a membrana a bassissima potenza per la misurazione della pressione arteriosa ai sensi della definizione dei dispositivi medici impiantabili attivi. |
1o luglio 2014 |
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35 |
40,66-40,7 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
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1o gennaio 2018 |
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36 |
87,5-108 MHz |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento |
50 nW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali fino a 200 kHz. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per trasmettitori senza fili per lo streaming audio e multimediale con modulazione di frequenza analogica. |
1o luglio 2014 |
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37a |
169,4-169,475 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. |
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37c |
169,4-169,475 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %. Per i dispositivi di misura [a] il limite del ciclo di funzionamento è il 10 %. |
|
1o luglio 2014 |
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38 |
169,4-169,4875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. |
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1o gennaio 2020 |
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39a |
169,4875-169,5875 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito |
500 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. |
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1o luglio 2014 |
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39b |
169,4875-169,5875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,001 %. Tra le ore 00.00 e le ore 06.00 può essere utilizzato un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
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1o gennaio 2020 |
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40 |
169,5875-169,8125 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. |
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1o gennaio 2020 |
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82 |
173,965-216 MHz |
Dispositivi per l'ascolto assistito |
10 mW e.r.p. |
Sulla base di una gamma di sintonizzazione [5]. Spaziatura tra i canali: massimo 50 kHz. È necessario un limite di 35 dBμV/m per assicurare la protezione di un ricevitore DAB situato a 1,5 m dal dispositivo per l'ascolto assistito, su riserva dell'effettuazione di misurazioni della potenza del segnale DAB intorno al luogo di funzionamento del dispositivo per l'ascolto assistito. Quest'ultimo dovrebbe funzionare in tutti i casi a una distanza di almeno 300 kHz dal bordo di un canale DAB occupato. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
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1o gennaio 2018 |
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41 |
401-402 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti. |
1o luglio 2014 |
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42 |
402-405 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 300 kHz. Possono essere utilizzate altre tecniche di accesso allo spettro o di attenuazione delle interferenze, incluse le larghezze di banda superiori a 300 kHz, a condizione che sia garantito il funzionamento compatibile con gli altri utenti e in particolare con le radiosonde meteorologiche [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi. |
1o luglio 2014 |
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43 |
405-406 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
25 μW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz I trasmettitori individuali possono combinare canali adiacenti per una più ampia larghezza di banda fino a 100 kHz. Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi appositamente progettati per fornire comunicazioni digitali non vocali fra dispositivi medici impiantabili attivi e/o dispositivi indossati sul corpo e altri dispositivi esterni al corpo umano utilizzati per trasferire informazioni fisiologiche non urgenti riguardanti i pazienti. |
1o luglio 2014 |
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86 |
430-440 MHz |
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici |
Densità di potenza di – 50 dBm/100 kHz e.r.p., ma non superiore a una potenza totale di – 40 dBm/10 MHz (entrambi i limiti sono relativi alla misurazione esterna al corpo del paziente). |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili unicamente per applicazioni medicali wireless per capsule endoscopiche a bassissima potenza (Ultra-Low Power Wireless Medical Capsule Endoscopy – ULP-WMDCE [h]). |
1o gennaio 2020 |
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44a |
433,05-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
1 mW e.r.p. e densità di potenza di –13 dBm/10 kHz per una larghezza di banda di modulazione superiore a 250 kHz |
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Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
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44b |
433,05-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 10 %. |
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1o gennaio 2020 |
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45c |
434,04-434,79 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 100 % soggetto a una spaziatura tra i canali fino a 25 kHz. |
Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse. |
1o gennaio 2020 |
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83 |
446,0-446,2 MHz |
PMR446 |
500 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
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1o gennaio 2018 |
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87 |
862-863 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. Larghezza di banda: ≤ 350 kHz. |
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1o gennaio 2020 |
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46a |
863-865 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
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1o gennaio 2018 |
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46b |
863-865 MHz |
Dispositivi di trasmissione continua/ad alto ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
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Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi senza fili per lo streaming audio e multimediale. |
1o luglio 2014 |
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84 |
863-868 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: > 600 kHz e ≤ 1 MHz. Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g]. Ciclo di funzionamento: ≤ 2,8 % negli altri casi. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature a corto raggio a banda larga nelle reti di dati [g]. |
1o gennaio 2018 |
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47 |
865-868 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %. |
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1o gennaio 2020 |
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47a |
865-868 MHz [6] |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
2 W e.r.p. Le trasmissioni dell'interrogatore a 2 W e.r.p. sono consentite solo nei quattro canali centrati a 865,7 MHz, 866,3 MHz, 866,9 MHz e 867,5 MHz. I dispositivi di interrogazione RFID immessi sul mercato prima della data di abrogazione della decisione 2006/804/CE della Commissione (2) sono soggetti alla clausola grandfathering, vale a dire che ne viene consentito l'utilizzo senza interruzioni in linea con le disposizioni stabilite nella decisione 2006/804/CE prima della data di abrogazione. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz |
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1o gennaio 2018 |
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47b |
865-868 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
500 mW e.r.p. Trasmissioni consentite unicamente nelle gamme di frequenze 865,6-865,8 MHz, 866,2-866,4 MHz, 866,8-867,0 MHz e 867,4-867,6 MHz. È richiesta la regolazione adattativa della potenza. In alternativa, si può ricorrere a un'altra tecnica di attenuazione avente un livello di compatibilità dello spettro almeno equivalente. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda: ≤ 200 kHz. Ciclo di funzionamento: ≤ 10 % per i punti di accesso alla rete [g]. Ciclo di funzionamento: ≤ 2,5 % negli altri casi. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le reti di dati [g]. |
1o gennaio 2018 |
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48 |
868-868,6 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %. |
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1o gennaio 2020 |
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49 |
868,6-868,7 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. L'intera banda può anche essere utilizzata come canale unico per la trasmissione di dati ad alta velocità Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e]. |
1o luglio 2014 |
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50 |
868,7-869,2 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dello 0,1 %. |
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1o gennaio 2020 |
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51 |
869,2-869,25 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per le apparecchiature di telesoccorso [b]. |
1o luglio 2014 |
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52 |
869,25-869,3 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 0,1 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e]. |
1o luglio 2014 |
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53 |
869,3-869,4 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
10 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 1,0 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e]. |
1o luglio 2014 |
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54 |
869,4-869,65 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
500 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento del 10 %. |
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1o gennaio 2020 |
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55 |
869,65-869,7 MHz |
Dispositivi ad alta affidabilità/basso ciclo di funzionamento |
25 mW e.r.p. |
Spaziatura tra i canali: 25 kHz. Limite del ciclo di funzionamento: 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di allarme [e]. |
1o luglio 2014 |
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56a |
869,7-870 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
5 mW e.r.p. |
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Le applicazioni vocali sono ammesse se corredate di tecniche avanzate di attenuazione. Le altre applicazioni audio e video sono escluse. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56b |
869,7-870 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. In alternativa può essere utilizzato anche un limite del ciclo di funzionamento dell'1 %. |
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1o gennaio 2020 |
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57a |
2 400 -2 483,5 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 mW di potenza isotropa irradiata equivalente (e.i.r.p.) |
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1o luglio 2014 |
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57b |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositivi di radio determinazione |
25 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57c |
2 400 -2 483,5 MHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
100 mW e.i.r.p. e densità di 100 mW/100 kHz e.i.r.p. quando è applicata la modulazione con salto di frequenze, densità di 10 mW/MHz e.i.r.p. quando sono utilizzati altri tipi di modulazione |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
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1o luglio 2014 |
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58 |
2 446 -2 454 MHz |
Dispositivi di identificazione a radiofrequenza (RFID) |
500 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositivi per impianti medici attivi |
10 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Spaziatura tra i canali: 1 MHz. L'intera banda può anche essere utilizzata dinamicamente come canale unico per le trasmissioni di dati ad alta velocità. Inoltre, si applica un limite del ciclo di funzionamento del 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i dispositivi medici impiantabili attivi. Le unità pilota periferiche sono esclusivamente per uso in ambienti chiusi. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59a |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici |
1 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 10 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [f] per uso in ambienti chiusi nelle strutture sanitarie. |
1o gennaio 2018 |
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59b |
2 483,5 -2 500 MHz |
Dispositivi per l'acquisizione di dati medici |
10 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. Larghezza di banda di modulazione: ≤ 3 MHz. Inoltre, si applica un ciclo di funzionamento ≤ 2 %. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di reti per l'area medicale (MBANS) [f] per uso in ambienti chiusi presso il domicilio del paziente. |
1o gennaio 2018 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
4 500 -7 000 MHz |
Dispositivi di radio determinazione |
24 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
5 725 -5 875 MHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
25 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
5 795 -5 815 MHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
2 W e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso si applicano esclusivamente alle applicazioni per i pedaggi stradali, ai tachigrafi intelligenti e alle applicazioni relative al peso e alle dimensioni [i]. |
1o gennaio 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
5 855 -5 865 MHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo. |
1o gennaio 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
5 865 -5 875 MHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
33 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e gamma di controllo della potenza di trasmissione (TPC) di 30 dB |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo. |
1o gennaio 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
6 000 -8 500 MHz |
Dispositivi di radio determinazione |
7 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -33 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
8 500 -10 600 MHz |
Dispositivi di radio determinazione |
30 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
17,1-17,3 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
26 dBm e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di terra. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
24,05-24,075 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
24,05-26,5 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
26 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -14 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8], [10]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
24,05-27 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
43 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69a |
24,075-24,15 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
100 mW e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per apparecchiature radar per veicoli di terra. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69b |
24,075-24,15 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
0,1 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70a |
24,15-24,25 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70b |
24,15-24,25 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
100 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74a |
57-64 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. e una potenza di trasmissione massima di 10 dBm |
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1o gennaio 2020 |
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74b |
57-64 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
43 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74c |
57-64 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
35 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -2 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
57-71 GHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
40 dBm e.i.r.p. e densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Gli impianti fissi per esterni sono esclusi. |
1o gennaio 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75a |
57-71 GHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
40 dBm e.i.r.p., densità di 23 dBm/MHz e.i.r.p. e potenza massima di trasmissione di 27 dBm alla porta o alle porte antenna |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
|
1o gennaio 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75b |
57-71 GHz |
Dispositivi di trasmissione a banda larga |
55 dBm e.i.r.p., densità di 38 dBm/MHz e.i.r.p. e un guadagno dell'antenna trasmittente ≥ 30 dBi |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per impianti fissi per esterni. |
1o gennaio 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
61-61,5 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. |
|
|
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
63,72-65,88 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
40 dBm e.i.r.p. |
Le apparecchiature TTT immesse sul mercato prima del 1o gennaio 2020 sono soggette alla clausola grandfathering, vale a dire che sono autorizzati a utilizzare la precedente gamma di frequenze 63-64 GHz, mentre negli altri casi si applicano le stesse condizioni. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi veicolo-veicolo, veicolo-infrastruttura e infrastruttura-veicolo. |
1o gennaio 2020 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78a |
75-85 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
34 dBm/50 MHz e.i.r.p. di picco e -3 dBm/MHz e.i.r.p. media |
Si applicano i requisiti relativi alla regolazione automatica della potenza e alle antenne, nonché i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7], [8] [10]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar di rilevamento del livello. Devono essere rispettate determinate zone di esclusione attorno ai siti di radioastronomia. |
1o luglio 2014 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78b |
75-85 GHz |
Dispositivi di radio determinazione |
43 dBm e.i.r.p. [3] |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i radar per il rilevamento del livello dei serbatoi [c]. |
1o luglio 2014 |
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79a |
76-77 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
55 dBm e.i.r.p. di picco e 50 dBm e.i.r.p. media e 23,5 dBm e.i.r.p. media per i radar a impulsi |
Si applicano i requisiti relativi alle tecniche di accesso allo spettro e di attenuazione delle interferenze [7]. I radar fissi delle infrastrutture di trasporto devono essere radar a scansione al fine di limitare i tempi di illuminazione e garantire un intervallo di silenzio minimo per conseguire la coesistenza con i sistemi radar automobilistici. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per veicoli di terra e sistemi infrastrutturali. |
1o giugno 2020 |
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79b |
76-77 GHz |
Apparecchiature telematiche per il traffico e il trasporto |
30 dBm e.i.r.p. di picco e 3 dBm/MHz di densità spettrale di potenza media |
Limite del ciclo di funzionamento: ≤ 56 %/s. |
Queste condizioni d'uso sono disponibili esclusivamente per i sistemi di rilevamento degli ostacoli utilizzati sugli aeromobili ad ala rotante [4]. |
1o gennaio 2018 |
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80a |
122-122,25 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
10 dBm e.i.r.p/250 MHz e -48 dBm/MHz ad un'elevazione di 30° |
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1o gennaio 2018 |
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80b |
122,25-123 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. |
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1o gennaio 2018 |
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81 |
244-246 GHz |
Apparecchiature a corto raggio non specifiche |
100 mW e.i.r.p. |
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1o luglio 2014 |
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Applicazioni e dispositivi di cui alla tabella 2:
Altri requisiti tecnici e chiarimenti di cui alla tabella 2:
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(1) Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi (GU L 189 del 20.7.1990, pag. 17).
(2) Decisione della Commissione, del 23 novembre 2006, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature di identificazione a radiofrequenza (RFID) che operano nella banda UHF (ultra-high frequency) (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 64).