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Document 32019D0902

Decisione di esecuzione (UE) 2019/902 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l. [notificata con il numero C(2019) 3886] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2019/3886

GU L 144 del 3.6.2019, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/902/oj

3.6.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 144/47


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/902 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2019

relativa a un provvedimento adottato dalla Svezia a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l.

[notificata con il numero C(2019) 3886]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 luglio 2017 la Svezia ha informato la Commissione di un provvedimento adottato a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 2006/42/CE per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia (in prosieguo: «il fabbricante») e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia (in prosieguo: «Carpart»).

(2)

La Svezia ha adottato il provvedimento in quanto ha ritenuto che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli non soddisfacesse il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE. A norma di tale disposizione, la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia o quando cessa l'azione dell'operatore. La Svezia ha giustificato il provvedimento adducendo quale motivazione il funzionamento non corretto della valvola di blocco in caso di rottura di tubi, che compromette il funzionamento in condizioni di sicurezza dei dispositivi di carico e può presentare rischi potenzialmente gravi per la sicurezza. La Svezia ha inoltre sostenuto che alcuni dispositivi di sicurezza erano disattivati (più precisamente, le valvole di rilevamento della pressione) quando veniva azionato il pulsante di «completamento discesa» del ponte sollevatore, il che avrebbe potuto provocare differenze di altezza tra le rampe.

(3)

La Commissione, dopo essere stata informata dalla Svezia in merito al provvedimento di salvaguardia, ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. Il 12 agosto 2017 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante a cui quest'ultimo non ha risposto. Stando alle informazioni comunicate dalle autorità svedesi alla Commissione, Carpart ha interrotto la fornitura del prodotto in questione sul mercato svedese. Carpart ha inoltre indicato che stava procedendo, sui ponti sollevatori di TWA del modello TL530LF già consegnati in Svezia, alla sostituzione delle valvole di blocco installate dal fabbricante con valvole di blocco più efficaci. Le autorità svedesi hanno accolto con favore le azioni intraprese da Carpart per migliorare la sicurezza del modello TL530LF.

(4)

Le spiegazioni fornite dalla Svezia e la documentazione a disposizione della Commissione dimostrano che il ponte sollevatore a pantografo per veicoli modello TL530LF non soddisfa il requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I, punto 4.1.2.6, lettera c), della direttiva 2006/42/CE.

(5)

Il provvedimento adottato dalla Svezia è necessario per garantire che il ponte sollevatore a pantografo del modello TL530LF non arrechi rischi potenzialmente gravi per la sicurezza a causa del malfunzionamento della valvola di blocco in caso di rottura di tubi o della disattivazione di alcuni dispositivi di sicurezza. Solo un divieto potrà garantire che il prodotto non sia immesso sul mercato finché non sia stato soddisfatto il pertinente requisito essenziale di sicurezza e di tutela della salute.

(6)

Il provvedimento di salvaguardia adottato dalla Svezia è pertanto adeguato, necessario e proporzionato e dovrebbe essere considerato giustificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il provvedimento adottato dalla Svezia per vietare l'immissione sul mercato di un ponte sollevatore a pantografo per veicoli (modello TL530LF) fabbricato da TWA Equipment S.r.l., via Inn s.n.c. 65015, Montesilvano (PE), Italia, e distribuito da Lidköpings Carpart AB, Plastagan 12C, 53155 Lidköping, Svezia, è giustificato.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 2019

Per la Commissione

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


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