EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0867

Decisione (UE) 2019/867 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR

ST/8331/2019/INIT

GU L 140 del 28.5.2019, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/12/2023; abrogato da 32023D2812

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/867/oj

28.5.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/72


DECISIONE (UE) 2019/867 DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 2019

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) e che abroga la decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CCAMLR

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 81/691/CEE (1) del Consiglio l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (2) («convenzione CAMLR»), che è entrata in vigore il 7 aprile 1982 e ha istituito la commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR). Belgio, Spagna, Francia, Germania, Italia, Polonia, Svezia e Regno Unito sono anche parti contraenti della Convenzione CAMLR. Grecia, Paesi Bassi e Finlandia sono parti contraenti della convenzione CAMLR ma non sono membri della CCAMLR.

(2)

A norma dell'articolo IX.1 della convenzione CAMLR, la CCAMLR è incaricata di adottare, in occasione delle sue riunioni annuali, misure di conservazione atte a garantire la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, il che implica il loro impiego razionale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

(3)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dispone che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento dispone altresì che l'Unione deve adottare misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorire lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, eliminare progressivamente i rigetti in mare e promuovere metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede espressamente che tali obiettivi devono essere perseguiti e tali principi devono essere applicati dall'Unione nella conduzione della sua politica esterna in materia di pesca.

(4)

Come sancito nella comunicazione congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'Unione in tali consessi.

(5)

La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.

(6)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione della CCAMLR saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE) n. 1035/2001 (4), (CE) n. 600/2004 (5), (CE) n. 601/2004 (6), (CE) n. 1005/2008 (7), e (CE) n. 1224/2009 (8) del Consiglio, e sul regolamento (UE) n. 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(7)

Tale posizione dovrebbe riguardare materie rientranti nella competenza concorrente dell'Unione solo nella misura in cui incidono sulle norme comuni dell'Unione. In conformità della sentenza della Corte di giustiza nelle cause riunite C-626/15 e C-659/16 (10), è opportuno che l'Unione sostenga l'istituzione di aree marine protette (AMP) nella zona CCAMLR solo congiuntamente ai suoi Stati membri. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle competenze tra l'Unione e i suoi Stati membri.

(8)

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della CCAMLR è attualmente stabilita dalla decisione del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della CAMLR. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova decisione che riguarderebbe il periodo 2019-2023.

(9)

In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, compresi i nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della CCAMLR, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è riportata nell'allegato I. Tale posizione riguarda materie rintranti nella competenza concorrente dell'Unione solo nella misura in cui incide sulle norme comuni dell'Unione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della CCAMLR avviene in conformità dell'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della riunione annuale della CCAMLR nel 2024.

Articolo 4

La decisione del Consiglio del 24 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR) è abrogata.

Articolo 5

Tale decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 2019

Per il Consiglio

Il presidente

P. DAEA


(1)  Decisione 81/691/CEE del Consiglio, del 4 settembre 1981, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26).

(2)  GU L 252 del 5.9.1981, pag. 27.

(3)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(4)  Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il Dissostichus spp. (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 1).

(5)  Regolamento 600/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure tecniche applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento 601/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, che stabilisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca nella zona della convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e che abroga i regolamenti (CEE) n. 3943/90, (CE) n. 66/1998 e (CE) n. 1721/1999 (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 16).

(7)  Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

(8)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

(10)  ECLI:EU:C:2018:925.


ALLEGATO I

Posizione da adottare, a nome dell'Unione, nell'ambito della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)

1.   PRINCIPI

Nell'ambito della CCAMLR, l'Unione:

a)

agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;

b)

si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure della CCAMLR e garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCAMLR siano conformi alla convenzione CAMLR;

c)

garantisce che le misure adottate nell'ambito della CCAMLR siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;

d)

promuove posizioni coerenti con quelle adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca nella stessa regione;

e)

persegue la coerenza e le sinergie con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'ambiente, dell'occupazione, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;

f)

garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;

g)

si conforma alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca (1);

h)

mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona della convenzione CAMLR, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;

i)

agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio (2) relative alla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione — Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (3) e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia della CCAMLR e, ove necessario, migliorarne la governance e l'efficacia (in particolare per quanto riguarda la scienza, la conformità, la trasparenza e il processo decisionale), come contributo allo sviluppo sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni;

j)

sostiene attivamente, insieme agli Stati membri, la creazione di una rete rappresentativa di zone marine protette nell'oceano Antartico, anche attraverso la presentazione di proposte specifiche di zone marine protette da parte dell'Unione e dei suoi Stati membri alla CCAMLR;

k)

promuove il coordinamento tra le ORGP e le convenzioni marittime regionali e la cooperazione con le organizzazioni mondiali, se applicabile e appropriato, nell'ambito dei rispettivi mandati;

l)

promuove meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno.

2.   ORIENTAMENTI

L'Unione si adopera, se del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte della CCAMLR:

a)

misure di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione CAMLR basate sui migliori pareri scientifici disponibili, inclusi totali ammissibili di cattura (TAC) e contingenti, regolamentazione dello sforzo di pesca per le risorse biologiche marine vive disciplinate dalla CCAMLR, che consentano di ricondurre o mantenere il tasso di sfruttamento a livelli compatibili con il rendimento massimo sostenibile entro il 2020. Se necessario, tali misure di conservazione e di gestione includono misure specifiche per gli stock eccessivamente sfruttati al fine di mantenere lo sforzo di pesca in linea con le possibilità di pesca disponibili;

b)

misure intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) nella zona della convenzione CAMLR, compresa la compilazione di elenchi di navi INN, ulteriori scambi di informazioni con le ORGP, elenchi incrociati con altre ORGP e un'azione mirata contro le navi prive di nazionalità;

c)

misure intese a migliorare la raccolta di dati scientifici sulla pesca e a promuovere una più efficace collaborazione tra industria e mondo scientifico;

d)

misure di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona della convenzione CAMLR per garantire l'efficacia dei controlli e la conformità alle misure adottate nell'ambito della CCAMLR, compreso il rafforzamento del controllo sulle attività di trasbordo delle risorse alieutiche gestite dalla CCAMLR e la revisione del sistema di documentazione delle catture della CCAMLR per l'austromerluzzo, al fine di correggere eventuali lacune relative al commercio di tali specie e promuovere i contatti con le ORGP affinché cooperino con il sistema di documentazione delle catture della CCAMLR;

e)

misure intese a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini e relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e prevenire lo scarico di plastica in mare e a ridurre l'impatto della plastica presente in mare sulla biodiversità e gli ecosistemi marini, misure per proteggere gli ecosistemi marini vulnerabili nella zona della convenzione CAMLR in linea con gli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura, nonché misure dirette a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;

f)

misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;

g)

misure volte a vietare le attività di pesca praticate al solo scopo di prelevare pinne di squalo e a imporre che tutti gli squali siano sbarcati con le tutte le pinne attaccate al corpo;

h)

raccomandazioni, se opportuno, e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, incoraggiando l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);

i)

approcci comuni con altre organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelle che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa regione;

j)

misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro della CCAMLR;

k)

insieme agli Stati membri, istituzione di zone marine protette sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico e della biodiversità marina, nonché per la protezione degli ecosistemi vulnerabili e delle caratteristiche ambientali.


(1)  7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.

(2)  7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

(3)  JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.


ALLEGATO II

Definizione su base annuale della posizione che l'Unione deve adottare alla riunione annuale della commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico (CCAMLR)

Prima di ogni riunione annuale della CCAMLR, e quando tale organismo è chiamato ad adottare decisioni aventi effetti vincolanti per l'Unione, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.

A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della CCAMLR, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.

Qualora, nel corso di una riunione della CCAMLR sia impossibile raggiungere, anche sul posto, un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell'Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori.


Top