Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0668

    Decisione (UE) 2019/668 del Consiglio, del 15 aprile 2019, sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

    ST/7103/2019/INIT

    GU L 113 del 29.4.2019, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/668/oj

    29.4.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 113/4


    DECISIONE (UE) 2019/668 DEL CONSIGLIO

    del 15 aprile 2019

    sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, e l'articolo 207, paragrafo 3, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è entrata in vigore il 24 febbraio 2004 ed è stata conclusa dall'Unione per mezzo della decisione n. 2006/730/CE del Consiglio (1).

    (2)

    Il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) attua la convenzione nell'Unione.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 7 della convenzione, la conferenza delle parti può includere sostanze chimiche nell'allegato III della convenzione, previa raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici.

    (4)

    Al fine di garantire che le partiimportatrici beneficino della tutela offerta dalla convenzione, e poiché tutti i criteri pertinenti previsti dalla convenzione sono rispettati, è necessario e opportuno sostenere la raccomandazione del comitato per l'esame dei prodotti chimici, circa l'inclusione nell'allegato III della convenzione di: acetocloro; carbosulfano; amianto crisotilo; fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l); dell'esabromociclododecano; forato e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l. Inoltre, tali prodotti chimici sono già messi al bando o soggetti a severe restrizioni nell'Unione e sono pertanto sottoposti a vincoli sulle esportazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 più estesi rispetto a quanto stabilito dalla convenzione di Rotterdam.

    (5)

    Si prevede che in occasione della nona riunione la conferenza delle parti decida in merito all'inclusione di ulteriori prodotti chimici nell'allegato III della convenzione.

    (6)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti per quanto riguarda l'inclusione di taluni prodotti chimici nell'allegato III poiché tale inclusione sarà vincolante per l'Unione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale («convenzione») è quella di sostenere dell'inclusione nell'allegato III della convenzione di: acetocloro; carbosulfano; amianto crisotilo; fenthion (in formulati a volume ultra basso, ULV, che contengono l'ingrediente attivo in misura pari o superiore a 640 g/l); esabromociclododecano; forato e formulati liquidi (concentrati emulsionabili e concentrati solubili) che contengono paraquat dicloruro in misura pari o superiore a 276 g/l, corrispondente a paraquat ione pari o superiore a 200 g/l.

    Articolo 2

    In funzione degli sviluppi alla prossima conferenza delle parti, i rappresentanti dell'Unione possono concordare, in consultazione con gli Stati membri, durante le riunioni di coordinamento in loco, modifiche marginali della posizione di cui all'articolo 1, senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Lussemburgo, il 15 aprile 2019

    Per il Consiglio

    Il presidente

    P. DAEA


    (1)  Decisione 2006/730/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23).

    (2)  Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 60).


    Top