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Document 32019D0584

Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE

GU L 101 del 11.4.2019, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/584/oj

11.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/1


DECISIONE (UE) 2019/584 DEL CONSIGLIO EUROPEO

adottata d'intesa con il Regno Unito

dell'11 aprile 2019

che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 50, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («Euratom») a norma dell'articolo 50 TUE, che si applica all'Euratom in virtù dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(2)

Conformemente all'articolo 50 TUE, l'Unione europea ha negoziato con il Regno Unito un accordo sulle modalità del suo recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione.

(3)

Il 25 novembre 2018 il Consiglio europeo ha approvato il progetto di accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso») nonché la dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. L'11 gennaio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/274 (1) relativa alla firma dell'accordo di recesso (2).

(4)

Conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, i trattati cessano di essere applicabili allo Stato che recede a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

(5)

Con lettera del 20 marzo 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di proroga del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 30 giugno 2019, al fine di portare a termine la ratifica dell'accordo di recesso.

(6)

Con decisione (UE) 2019/476 (3), il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, ha deciso di prorogare il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, fino al 22 maggio 2019 nel caso in cui la Camera dei Comuni approvasse l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019. Nell'evenienza che ciò non avvenisse, il Consiglio europeo ha acconsentito a una proroga fino al 12 aprile 2019 e ha specificato di attendersi che il Regno Unito indichi prima del 12 aprile 2019 il percorso da seguire, in vista del suo esame.

(7)

La Camera dei Comuni non ha approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019.

(8)

Con lettera del 5 aprile 2019 il Regno Unito ha presentato una richiesta di ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2019, del termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, già prorogato dal Consiglio europeo, al fine di portare a termine la ratifica dell'accordo di recesso.

(9)

Il 10 aprile 2019 il Consiglio europeo ha acconsentito a un'ulteriore proroga per permettere a entrambe le parti di ratificare l'accordo di recesso. Tale proroga non dovrebbe superare la durata necessaria e in nessun caso il 31 ottobre 2019. Il Consiglio europeo ha inoltre ricordato che, a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, TUE, l'accordo di recesso può entrare in vigore a una data anteriore, se le parti dovessero completare le rispettive procedure di ratifica prima del 31 ottobre 2019. Di conseguenza, il recesso dovrebbe avere luogo il primo giorno del mese successivo al completamento delle procedure di ratifica oppure, se precedente, il 1o novembre 2019.

(10)

Tale ulteriore proroga non deve compromettere il regolare funzionamento dell'Unione e delle sue istituzioni. Ne consegue inoltre che il Regno Unito continuerà a essere uno Stato membro fino alla nuova data di recesso, con tutti i diritti e gli obblighi a norma dell'articolo 50 TUE, e che ha il diritto di revocare la sua notifica in qualsiasi momento. Se il 23-26 maggio 2019 sarà ancora uno Stato membro e se non avrà ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019, il Regno Unito sarà soggetto all'obbligo di tenere le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione. Qualora le suddette elezioni non abbiano luogo nel Regno Unito, la proroga dovrebbe terminare il 31 maggio 2019. Il Consiglio europeo prende atto dell'impegno del Regno Unito a comportarsi in modo costruttivo e responsabile durante tutto il periodo di proroga, come richiede il dovere di leale cooperazione, e si attende che il Regno Unito ottemperi a questo impegno e obbligo previsto dal trattato secondo modalità che rispecchino il suo status di Stato membro in fase di recesso. A tal fine il Regno Unito deve facilitare all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e astenersi da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, in particolare quando partecipa al processo decisionale dell'Unione.

(11)

Gli attuali mandati dei membri delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione nominati, designati o eletti in relazione all'adesione del Regno Unito all'Unione giungeranno al termine non appena i trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito, ossia alla data del recesso.

(12)

Tale proroga esclude qualsivoglia riapertura dell'accordo di recesso. Ogni impegno, dichiarazione o altro atto unilaterale da parte del Regno Unito dovrebbe essere compatibile con la lettera e lo spirito dell'accordo di recesso e non deve ostacolarne l'attuazione. Tale proroga non può essere utilizzata per avviare negoziati sulle future relazioni.

(13)

Il Consiglio europeo esaminerà i progressi compiuti nella riunione del giugno 2019.

(14)

Conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, TUE, il Regno Unito non ha partecipato né alle deliberazioni del Consiglio europeo che riguardano la presente decisione né all'adozione della stessa. Tuttavia, come illustrato nella lettera del rappresentante permanente del Regno Unito presso l'Unione europea, Sir Tim Barrow, dell'11 aprile 2019, il Regno Unito ha acconsentito, conformemente all'articolo 50, paragrafo 3, TUE, alla proroga del termine di cui a detto articolo e alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE, quale prorogato dalla decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione cessa di applicarsi il 31 maggio 2019 nel caso in cui il Regno Unito non abbia tenuto le elezioni del Parlamento europeo conformemente al diritto dell'Unione e non abbia ratificato l'accordo di recesso entro il 22 maggio 2019.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2019

Per il Consiglio europeo

Il presidente

D. TUSK


(1)  Decisione (UE) 2019/274 del Consiglio, dell'11 gennaio 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e della Comunità europea dell'energia atomica, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 47 I del 19.2.2019, pag. 1).

(2)  Il testo dell'accordo di recesso accluso alla decisione (UE) 2019/274 è stato pubblicato nella GU C 66 I del 19.2.2019, pag. 1.

(3)  Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1).


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