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Document 32019D0504

    Decisione (UE) 2019/504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    PE/19/2019/REV/1

    GU L 85I del 27.3.2019, p. 66–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/504/oj

    27.3.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    LI 85/66


    DECISIONE (UE) 2019/504 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 19 marzo 2019

    che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica e il regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e azione per il clima, a motivo del recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1 e l'articolo 194, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di questo, due anni dopo tale notifica, ovvero dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

    (2)

    L'accordo di recesso convenuto tra le parti negoziali stabilisce le modalità di applicazione delle disposizioni del diritto dell'Unione nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio oltre la data in cui i trattati cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio. Se tale accordo entrerà in vigore, la direttiva (UE) 2018/2002 (3), che modifica la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) si applicheranno nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio durante il periodo di transizione conformemente a tale accordo e cesseranno di applicarsi alla fine di tale periodo.

    (3)

    L'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE, che era stato introdotto dalla direttiva (UE) 2018/2002, impone agli Stati membri di stabilire i contributi nazionali indicativi agli obiettivi dell'Unione di almeno il 32,5 % di efficienza energetica per il 2030. Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri devono tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 in termini di energia primaria e/o finale.

    (4)

    L'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1999 impone agli Stati membri di tenere conto del consumo energetico dell'Unione nel 2030 in termini di energia primaria e/o finale nei propri contributi nazionali indicativi agli obiettivi dell'Unione. A norma dell'articolo 29, paragrafo 3, primo comma, di tale regolamento, il consumo energetico a livello di Unione è importante anche per la valutazione, da parte della Commissione, dei progressi compiuti verso il raggiungimento collettivo degli obiettivi dell'Unione.

    (5)

    In seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione, è necessario modificare le cifre del consumo energetico previste per l'Unione nel 2030 affinché corrispondano all'Unione a 27 Stati membri escluso il Regno Unito («UE-27»). Le proiezioni relative agli obiettivi principali dell'Unione di almeno il 32,5 % indicano che il consumo di energia primaria dovrebbe corrispondere a 1 273 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtoe) e il consumo di energia finale dovrebbe essere pari a 956 Mtoe nel 2030 per l'Unione a 28 Stati membri. Le proiezioni equivalenti per l'UE 27 indicano che nel 2030 il consumo di energia primaria dovrebbe essere pari a 1 128 Mtoe e il consumo di energia finale dovrebbe essere pari a 846 Mtoe. Di conseguenza, è necessario modificare le cifre relative ai livelli di consumo energetico nel 2030.

    (6)

    Le stesse proiezioni per il consumo di energia nel 2030 sono rilevanti per gli articoli 6 e 29 del regolamento (UE) 2018/1999.

    (7)

    A norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio (6), la cessazione dell'applicazione degli atti fissata a una determinata data deve avvenire al termine dell'ultima ora del giorno corrispondente a tale data. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la direttiva 2012/27/UE e il regolamento (UE) 2018/1999 cesseranno di applicarsi al Regno Unito.

    (8)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2012/27/UE e il regolamento (UE) 2018/1999.

    (9)

    Al fine di prepararsi senza indugio al recesso del Regno Unito, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifica della direttiva 2012/27/UE

    All'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

    «5.   Ogni Stato membro stabilisce i contributi nazionali indicativi di efficienza energetica agli obiettivi dell'Unione per il 2030 di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, in conformità degli articoli 4 e 6 del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Nello stabilire tali contributi, gli Stati membri tengono conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell'Unione non deve superare 1 128 Mtoe di energia primaria e/o 846 Mtoe di energia finale. Gli Stati membri notificano i suddetti contributi alla Commissione nell'ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l'energia e il clima secondo la procedura di cui agli articoli 3 e da 7 a 12 del regolamento (UE) 2018/1999.

    Articolo 2

    Modifica del regolamento (UE) 2018/1999

    Il regolamento (UE) 2018/1999 è così modificato:

    1)

    all'articolo 6, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «1.   Nel suo contributo nazionale indicativo di efficienza energetica per il 2030 e per l'ultimo anno del periodo coperto per i successivi piani nazionali a norma dell'articolo 4, lettera b), punto 1) del presente regolamento, ciascuno Stato membro tiene conto del fatto che, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE, il consumo energetico dell'Unione per il 2020 non deve essere superiore a 1 483 Mtop di energia primaria o a 1 086 Mtop di energia finale e il consumo energetico dell'Unione per il 2030 non deve essere superiore a 1 128 Mtop di energia primaria e/o a 846 Mtop di energia finale.»;

    2)

    all'articolo 29, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «3.   Nel settore dell'efficienza energetica, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta i progressi compiuti nel conseguire collettivamente un consumo massimo dell'Unione di 1 128 Mtoe di energia primaria e 846 Mtoe di energia finale nel 2030, secondo quanto disposto all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2012/27/UE.».

    Articolo 3

    Scadenze

    Gli articoli 1 e 2 della presente decisione fanno salvi i termini di cui all'articolo 2 della direttiva (UE) 2018/2002 e all'articolo 59 del regolamento (UE) 2018/1999.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    1.   La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Gli articoli 1 e 2 si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui la direttiva 2012/27/UE e il regolamento 2018/1999/UE cesseranno di applicarsi nei confronti del Regno Unito e nel suo territorio.

    Articolo 5

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2019

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    G. CIAMBA


    (1)  Parere del 23 gennaio 2019 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 marzo 2019.

    (3)  Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

    (4)  Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

    (5)  Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2009/119/CE e (UE) 2015/652 del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

    (6)  Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).


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