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Document 32019D0038

    Decisione(UE) 2019/2158 della Banca Centrale Europea del 5 dicembre 2019 sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)

    GU L 327 del 17.12.2019, p. 99–107 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/12/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/2158/oj

    17.12.2019   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 327/99


    DECISIONE(UE) 2019/2158 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 5 dicembre 2019

    sulla metodologia e sulle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (rifusione) (BCE/2019/38)

    (rifusione)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, e l’articolo 30,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Sono state apportate svariate modifiche alla decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea (BCE/2015/7) (2). A fini di chiarezza, è opportuno procedere alla rifusione di tale decisione.

    (2)

    A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/41) (3), i fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per determinare il contributo annuale individuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato sono costituiti dall’ammontare alla data di riferimento pertinente: i) delle attività totali; e ii) dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio.

    (3)

    Il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) ha imposto alla BCE di effettuare una revisione del regolamento stesso, in particolare per ciò che attiene alla metodologia e ai criteri di calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza a carico di ciascun soggetto e gruppo vigilato, entro il 2017. La BCE ha avviato una consultazione pubblica e, tenendo conto delle risposte ricevute, ha deciso di modificare il regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) per introdurre un quadro di riferimento riveduto in materia di contributi per le attività di vigilanza. La decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) stabilisce procedure più dettagliate in merito alla metodologia e alle procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza.

    (4)

    Secondo il quadro riveduto ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), la data di riferimento per i fattori per il calcolo della contribuzione dovrebbe, in linea generale, rimanere il 31 dicembre dell’anno che precede il periodo di contribuzione per il quale sono calcolati i contributi per le attività di vigilanza. Ciò consente di utilizzare le informazioni di vigilanza già a disposizione della BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 (4) e ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (5) [segnalazione comune (COREP) e segnalazione finanziaria (FINREP)] e del regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea (BCE/2015/13) (6) (FINREP), per il calcolo del contributo annuale per le attività di vigilanza per la maggior parte dei soggetti obbligati al pagamento.

    (5)

    I soggetti e i gruppi vigilati che non sono soggetti a obblighi segnalazione a fini prudenziali o i gruppi vigilati che escludono le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi dovrebbero continuare a segnalare i fattori per il calcolo della contribuzione in maniera separata ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza. L’articolo 10, paragrafo 3, lettera bd) del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che tali fattori per il calcolo della contribuzione siano trasmessi all’ANC interessata, con la relativa data di riferimento, conformemente a una decisione della BCE.

    (6)

    I soggetti obbligati al pagamento che devono continuare segnalare separatamente dovrebbero trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente autorità nazionale competente (ANC) utilizzando i modelli di cui agli allegati I e II. Nel caso di gruppi vigilati con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, i soggetti obbligati al pagamento dovrebbero fornire una spiegazione del metodo utilizzato per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione.

    (7)

    Si dovrebbe garantire la coerenza tra la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento per i quali la BCE riceve già informazioni di vigilanza tramite COREP e FINREP e i fattori per il calcolo della contribuzione dei soggetti obbligati al pagamento che devono segnalare separatamente le informazioni ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza.

    (8)

    Ai fini del calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione, l’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede la possibilità di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. Tali soggetti obbligati al pagamento dovrebbero notificare alla BCE se intendono escludere il contributo delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi per quanto riguarda l’uno o l’altro o entrambi i fattori per il calcolo della contribuzione. Il termine per la trasmissione della notifica dovrebbe essere coerente con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza.

    (9)

    Per la maggior parte delle succursali tenute a contribuzione, l’obbligo di fornire la verifica da parte di un revisore come mezzo di certificazione delle attività totali della succursale ai fini del calcolo del contributo per le attività di vigilanza è stato valutato come sproporzionato nel riesame del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). È sufficiente che le succursali tenute a contribuzione trasmettano alla pertinente ANC una lettera della direzione che certifichi le attività totali della succursale.

    (10)

    L’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) stabilisce che qualora un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provveda a determinarli in conformità a una propria decisione.

    (11)

    La presente decisione dovrebbe stabilire la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, nonché le procedure per la trasmissione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte dei soggetti obbligati al pagamento che devono continuare a effettuare la segnalazione separatamente ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza e da parte delle ANC alla BCE. In particolare, dovrebbero essere specificati il formato, la frequenza e la tempistica di tale trasmissione, nonché i tipi di controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di trasmettere i fattori per il calcolo della contribuzione alla BCE.

    (12)

    È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l’assetto concettuale sottostante, o da incidere sull’onere di segnalazione. Le ANC possono proporre tali modifiche tecniche al Comitato per le statistiche del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), del cui parere si terrà conto nel seguire tale procedura.

    (13)

    Per garantire la coerenza con il quadro riveduto per il calcolo dei contributi per le attività di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), che prevede disposizioni transitorie per il periodo il periodo di contribuzione relativo all’anno 2020, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore all’inizio del 2020,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e ambito di applicazione

    La presente decisione stabilisce la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico dei soggetti e dei gruppi vigilati ai sensi del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), e per la comunicazione dei suddetti fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera bd), di tale regolamento, nonché le procedure per la trasmissione dei relativi dati dalle ANC alla BCE.

    La presente decisione si applica ai soggetti obbligati al pagamento e alle ANC.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alle seguenti definizioni:

    1.

    per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica, né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l’ANC interessata;

    2.

    per «organo di gestione» si intende un organo di gestione come definito al punto 7 dell’articolo 3, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7).

    Articolo 3

    Metodologia per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione

    1.   Per i soggetti e i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali e i gruppi vigilati che non hanno informato la BCE conformemente all’articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione in conformità con quanto segue.

    a)

    L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello «requisiti di fondi propri» della segnalazione comune (COREP) contenuto nell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri») trasmesso dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29. Per una succursale tenuta a contribuzione e per due o più succursali tenute a contribuzione che sono considerate come un’unica succursale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), l’importo complessivo dell’esposizione al rischio è zero.

    b)

    Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate facendo riferimento ai modelli «stato patrimoniale: attività» della segnalazione finanziaria (FINREP) contenuti negli allegati III e IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014; e ai modelli «stato patrimoniale: attività» di cui agli allegati I, II, IV e V e ai punti per la segnalazione finanziaria a fini di vigilanza di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2015/534 (BCE/2015/13) comunicati dalle ANC alla BCE ai sensi della decisione BCE/2014/29 e del regolamento 2015/534 (BCE/2015/13). Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

    2.   Per i gruppi vigilati soggetti a obbligo di segnalazione a fini prudenziali che informano la BCE conformemente all’articolo 4 in merito alla propria decisione di escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, la BCE determina i relativi fattori di calcolo della contribuzione sulla base dei dati calcolati da tali gruppi vigilati in conformità con le seguenti lettere a) e b) e trasmessi dagli stessi alla pertinente ANC ai sensi dell’articolo 5.

    a)

    L’importo complessivo dell’esposizione al rischio per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, da cui sono dedotti:

    i)

    il contributo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, segnalato nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni»); e

    ii)

    il contributo all’importo complessivo dell’esposizione al rischio del gruppo da parte delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti non incluso nel modello sulla solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni e segnalato in conformità all’allegato I della presente decisione.

    b)

    Le attività totali per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) sono determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all’interno del gruppo vigilato stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti. L’avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato è incluso nell’aggregazione; l’esclusione dell’avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all’importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un’appropriata verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.

    3.   Per i soggetti e i gruppi vigilati non soggetti a un obbligo di segnalazione a fini prudenziali, le attività totali e l’importo complessivo dell’esposizione al rischio, come definiti all’articolo 2, punti 12 e 13, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), per la pertinente data di riferimento di cui all’articolo 10, paragrafo 3, lettera ba), bb) o bc), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), sono determinati dagli stessi e trasmessi alla pertinente ANC a norma dell’articolo 5. Nel caso di una succursale tenuta a contribuzione, il direttore di tale succursale o, in caso di indisponibilità del direttore, l’organo di gestione dell’ente creditizio che istituisce la succursale certifica le attività totali della succursale mediante una lettera della direzione trasmessa alla pertinente ANC.

    Articolo 4

    Notifica della deduzione delle attività e/o dell’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

    I soggetti obbligati al pagamento che intendono escludere le attività e/o l’importo dell’esposizione al rischio delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), notificano alla BCE la loro decisione al più tardi entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo. La notifica indica se la deduzione del contributo di filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi si applica al fattore per il calcolo della contribuzione dell’importo complessivo dell’esposizione al rischio, al fattore per il calcolo della contribuzione delle attività totali o a entrambi. Se la BCE non riceve tale notifica entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo, l’importo complessivo dell’esposizione al rischio e le attività totali sono determinate conformemente all’articolo 3, paragrafo 1. Se più di una notifica giunge alla BCE per tempo, prevale l’ultima notifica ricevuta dalla BCE entro il 30 settembre del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo.

    Articolo 5

    Modelli per la segnalazione dei fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC da parte dei soggetti obbligati al pagamento

    1.   I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, trasmettono ogni anno i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro le date di invio di cui all’articolo 6. I fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi mediante i modelli contenuti negli allegati I e II. Nel caso di un gruppo vigilato con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi, il soggetto obbligato al pagamento fornisce una spiegazione del metodo usato per conformarsi all’articolo 10, paragrafi 2 e 3, nella colonna osservazioni a tal fine predisposta nell’allegato pertinente.

    2.   I soggetti obbligati al pagamento trasmettono la dichiarazione del revisore o la lettera della direzione alla pertinente ANC conformemente all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, entro le date di invio di cui all’articolo 6.

    Articolo 6

    Date di invio

    1.   I soggetti obbligati al pagamento i cui fattori per il calcolo della contribuzione sono determinati ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, forniscono i fattori per il calcolo della contribuzione alla pertinente ANC entro la fine della giornata lavorativa della data di invio per la segnalazione trimestrale relativa al terzo trimestre specificata all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 del periodo di contribuzione per cui è calcolato il contributo o del successivo giorno lavorativo se la data di invio non è un giorno lavorativo.

    2.   Le ANC trasmettono alla BCE i fattori per il calcolo della contribuzione di cui al paragrafo 1 entro la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alla data di invio di cui al paragrafo 1. Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro quindici giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati.

    3.   La BCE garantisce a ciascun soggetto obbligato al pagamento l’accesso ai propri fattori per il calcolo della contribuzione entro il 15 gennaio dell’anno successivo al periodo di contribuzione. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di quindici giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui fattori per il calcolo della contribuzione e per trasmettere dati rivisti affinché vengano presi in esame, nel caso in cui considerino non corretti i fattori per il calcolo della contribuzione. Tale periodo decorre dal giorno in cui i soggetti obbligati al pagamento hanno avuto la possibilità di accedere ai fattori per il calcolo della contribuzione. Di seguito, i fattori per il calcolo della contribuzione sono applicati per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza. Eventuali modifiche dei dati ricevute dopo tale periodo non saranno prese in considerazione e di conseguenza non comporteranno una modifica dei fattori per il calcolo della contribuzione.

    Articolo 7

    Controlli sulla qualità dei dati

    Le ANC verificano e assicurano la qualità e l’affidabilità dei fattori per il calcolo della contribuzione raccolti dai soggetti obbligati al pagamento ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, prima di trasmetterli alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se è stata seguita la metodologia di cui all’articolo 3. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati. Le ANC assicurano che la BCE ottenga le necessarie correzioni o modifiche dei dati.

    Articolo 8

    Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di indisponibilità dei fattori per il calcolo della contribuzione o di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche

    Nel caso in cui la BCE non disponga di un fattore per il calcolo della contribuzione o il soggetto obbligato al pagamento non abbia trasmesso tempestivamente dati rivisti o modifiche o correzione dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione conformemente agli articoli 6, paragrafo 3, o 7, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo della contribuzione mancante.

    Articolo 9

    Procedura semplificata di modifica

    Tenuto conto del parere del Comitato per le statistiche, il Comitato esecutivo della BCE ha facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l’impianto concettuale sottostante o da incidere sull’onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.

    Articolo 10

    Abrogazione

    1.   La Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7) è abrogata.

    2.   I riferimenti alla decisione abrogata sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione e sono intesi conformemente alla tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

    Articolo 11

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 dicembre 2019

    La presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

    (2)  Decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea, dell’11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/) (GU L 84 del 28.3.2015, pag. 67).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) (GU L 311 del 31.10.2014, pag. 23).

    (4)  Decisione ECB/2014/29, del 2 luglio 2014, relativa alla comunicazione alla Banca centrale europea di dati in materia di vigilanza segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati ai sensi dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 680/2014 e (UE) 2016/2070 della Commissione (GU L 214 del 19.7.2014, pag. 34).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

    (6)  Regolamento (UE) 2015/534 della Banca centrale europea, del 17 marzo 2015, sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza (BCE/2015/13) (GU L 86 del 31.3.2015, pag. 13).

    (7)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).


    ALLEGATO I

     

    CALCOLO DEI CONTRIBUTI

    Data di riferimento

     

    NOME

     

     

    IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO

    Data di trasmissione

     

    Codice IFM

     

     

     

     

     

    Codice LEI

     

     

     

     

     

     

     


    Voce

     

    Tipo di ente

    Fonte dell’importo dell’esposizione al rischio

    Importo dell’esposizione al rischio

    Osservazioni

     

     

    10

    20

    30

    40

    10

    IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO calcolato conformemente all’articolo 92, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

    (1), (2) o (3)

    COREP C 02.00, riga 010

     

     

    20

    CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

     

    COREP C 06.02, colonna 250 (SOMMA)

     

     

    1021

    Soggetto 1

     

     

     

     

    1022

    Soggetto 2

     

     

     

     

    1023

    Soggetto 3

     

     

     

     

    1024

    Soggetto 4

     

     

     

     

    …..

    Soggetto ...

     

     

     

     

    N

    Soggetto N

     

     

     

     

    30

    IMPORTO COMPLESSIVO DELL’ESPOSIZIONE AL RISCHIO del gruppo vigilato al netto del CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi: la voce 030 è pari alla voce 010 meno la voce 020 meno la somma delle voci da 1021 a N

     

     

     

     

    Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.


    ALLEGATO II

     

    CALCOLO DEI CONTRIBUTI

    Data di riferimento

     

    NOME

     

     

    ATTIVITÀ TOTALI

    Data di trasmissione

     

    Codice IFM

     

     

     

     

     

    Codice LEI

     

     

     

     

     

     

     


    Voce

     

    Tipo di ente

    Conferma della verifica del revisore o della lettera della direzione per le succursali tenute a contribuzione (Sì/No)

    Attività totali

    Osservazioni

     

     

    010

    020

    030

    040

    010

    ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 51, paragrafo 2 o 4, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17)

    (3)

     

     

     

    020

    ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 2, punto 12, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41)

    (4)

    (Sì)/(No)

     

     

    030

    ATTIVITÀ TOTALI in conformità all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della presente decisione: la voce 030 è pari a (031 - 032 + 033 - 034)

    (2) o (5)

    (Sì)/(No)

     

     

    031

    Attività totali di tutti i soggetti del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti —obbligatorio

     

     

     

     

    032

    Posizioni infragruppo tra soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti (dai pacchetti di segnalazioni utilizzati per l’eliminazione dei saldi ai fini delle segnalazioni di gruppo) —facoltativo

     

     

     

     

    033

    Avviamento incluso nei bilanci consolidati dell’impresa madre di un gruppo vigilato —obbligatorio

     

     

     

     

    034

    Avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi —facoltativo

     

     

     

     

    Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.


    ALLEGATO III

    TAVOLA DI CONCORDANZA

    Decisione (UE) 2015/530 (BCE/2015/7)

    La presente decisione

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 1

    Articolo 2

    Articolo 4

    Articolo 3, primo periodo

    Articolo 3, secondo periodo

    Articolo 3, terzo periodo

    Articolo 4

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 5, paragrafo 1, secondo periodo

    Articolo 5, paragrafo 2

    Articolo 5, paragrafo 1, terzo periodo

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 5 paragrafo 1, primo periodo

    Articolo 7

    Articolo 3

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 10

    Allegati I – II

    Articolo 8

    Articolo 9

    Articolo 10

    Articolo 11

    Allegati I - II

    Allegato III


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