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Document 32018R1969

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1969 della Commissione, del 12 dicembre 2018, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

C/2018/8406

GU L 316 del 13.12.2018, pp. 12–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1969/oj

13.12.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/12


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1969 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2018

che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2018 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l'articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando quanto segue:

(1)

I contingenti di pesca per l'anno 2017 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio (2),

regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio (3),

regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio (4) e

regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio (5).

(2)

I contingenti di pesca per l'anno 2018 sono stati fissati dai seguenti regolamenti:

regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio,

regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (6),

regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio (7) e

regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (8).

(3)

A norma dell'articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la Commissione, qualora constati che uno Stato membro ha superato i contingenti di pesca ad esso assegnati, procede a detrazioni dai contingenti futuri di tale Stato membro.

(4)

L'articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 dispone che tali detrazioni si effettuino nell'anno o negli anni successivi, applicando i rispettivi fattori moltiplicatori indicati negli stessi paragrafi.

(5)

Alcuni Stati membri hanno superato i contingenti di pesca loro assegnati per l'anno 2017. È pertanto opportuno procedere a detrazioni dai contingenti di pesca loro assegnati nel 2018 e, se del caso, negli anni successivi, per gli stock che hanno formato oggetto di superamento.

(6)

Nel 2016 la Spagna ha superato il contingente ad essa assegnato per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N). Su richiesta della Spagna, la detrazione corrispondente è stata equamente ripartita sull'arco di due anni (2017 e 2018). Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione (9) è stata effettuata la prima metà della detrazione, pari a 1 134,677 tonnellate, dal contingente spagnolo per il 2017. Per il 2018, il contingente inizialmente assegnato alla Spagna per il tonno bianco nell'Oceano Atlantico a nord di 5° N (ALB/AN05N) dal regolamento (UE) 2018/120 teneva già conto di una detrazione di 945,560 tonnellate. Pertanto, dal contingente spagnolo per il 2018 dovrebbe essere detratto un quantitativo residuo di 189,117 tonnellate.

(7)

È opportuno che le detrazioni dai contingenti di pesca previste dal presente regolamento siano applicate fatte salve le detrazioni applicabili ai contingenti per il 2018 conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione (10).

(8)

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, è opportuno non prendere in considerazione superamenti il cui quantitativo sia inferiore a una tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I contingenti di pesca fissati nei regolamenti (UE) 2016/2285, (UE) 2017/1970, (UE) 2017/2360 e (UE) 2018/120 per il 2018 sono ridotti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1903 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 295 del 29.10.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017 e 2018, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde e modifica il regolamento (UE) 2016/72 (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 32).

(4)  Regolamento (UE) 2016/2372 del Consiglio, del 19 dicembre 2016, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 352 del 23.12.2016, pag. 26).

(5)  Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) 2017/2360 del Consiglio, dell'11 dicembre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Nero (GU L 337 del 19.12.2017, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309 della Commissione, del 13 dicembre 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2017 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1345 (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 23).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 185/2013 della Commissione, del 5 marzo 2013, che prevede detrazioni applicabili a determinati contingenti di pesca assegnati alla Spagna per il 2013 e per gli anni successivi a seguito del superamento di un contingente di sgombro nel 2009 (GU L 62 del 6.3.2013, pag. 1).


ALLEGATO

DETRAZIONI DAI CONTINGENTI DI PESCA RELATIVI AL 2018 PER GLI STOCK CHE HANNO FORMATO OGGETTO DI SUPERAMENTO

Stato membro

Codice della specie

Codice della zona

Nome della specie

Nome della zona

Contingente iniziale 2017 (in chilogrammi)

Sbarchi consentiti 2017 (quantitativo totale adattato in chilogrammi) (1)

Totale catture 2017 (quantitativo in chilogrammi)

Utilizzo del contingente rispetto agli sbarchi consentiti

Superamento rispetto agli sbarchi consentiti (quantitativo in chilogrammi)

Fattore moltiplicatore (2)

Fattore moltiplicatore addizionale (3)  (4)

Detrazioni in sospeso dall'anno o dagli anni precedenti (5) (quantitativo in chilogrammi)

Detrazioni da applicare nel 2018 (quantitativo in chilogrammi)

BE

RJU

07D.

Razza ondulata

Acque dell'Unione della zona VIId

2 000

2 000

5 648

282,40 %

3 648

1,00

/

/

3 648

BE

SRX

07D.

Razze

Acque dell'Unione della zona VIId

96 000

91 353

95 695

104,75 %

4 342

/

/

/

4 342

BE

SRX

67AKXD

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k

762 000

907 100

919 333

101,35 %

12 233

/

/

/

12 233

DK

MAC

2A34.

Sgombro

IIIa e IV; acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e sottodivisioni 22-32

22 031

17 525 756

17 992 741

102,66 %

466 985

/

/

/

466 985

DK

MAC

2A4 A-N

Sgombro

Acque norvegesi delle zone IIa e IVa

16 004

14 538 090

14 801 414

101,81 %

263 324

/

/

/

263 324

DK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

/

5 341 916

5 342 930

100,02 %

1 014

/

/

/

1 014

DK

NOP

04-N.

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Acque norvegesi della zona IV

0

0

16 298

N/P

16 298

1,00

A

/

24 447

DK

OTH

1N2AB.

Altre specie

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

9 979

N/P

9 979

1,00

/

/

9 979

DK

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

9 508

N/P

9 508

1,00

/

/

9 508

ES

ALB

AN05N

Alalunga del nord

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

14 981 130

13 961 453

13 940 306

99,85 %

– 21 147  (7)

/

/

189 117  (8)

189 117

ES

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

19 200

36 090

187,97 %

16 890

1,00

A

/

25 335

ES

GHL

N3LMNO

Ippoglosso nero

NAFO 3LMNO

4 067 000

4 061 001

4 072 229

100,28 %

11 228

/

C (6)

/

11 228

ES

POK

1N2AB.

Merluzzo carbonaro

Acque norvegesi delle zone I e II

/

86 500

88 150

101,91 %

1 650

/

/

/

1 650

ES

SWO

AS05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a sud di 5° N

4 715 270

4 715 270

4 808 206

101,97 %

92 936

/

/

/

92 936

FR

GHL

1N2AB.

Ippoglosso nero

Acque norvegesi delle zone I e II

/

0

6 868

N/P

6 868

1,00

/

/

6 868

FR

YFT

IOTC

Tonno albacora

Zona di competenza della IOTC

29 501 000

29 651 000

29 960 730

101,04 %

309 730

/

/

/

309 730

IE

HKE

8ABDE.

Nasello

VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe

/

0

1 300

N/P

1 300

1,00

C (6)

/

1 300

IE

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

86 426 000

86 319 537

86 520 982

100,23 %

201 445

/

/

/

201 445

NL

WHG

56-14

Merlano

VI; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone XII e XIV

/

0

18 648

N/P

18 648

1,00

/

/

18 648

PL

COD

3BC+24

Merluzzo bianco

Sottodivisioni 22-24

654 000

915 170

947 501

103,53 %

32 331

/

C (6)

/

32 331

PT

ALB

AN05N

Alalunga del nord

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

2 413 800

2 332 800

2 564 017

109,91 %

231 217

/

/

/

231 217

PT

ALF

3X14-

Berici

Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIV

182 000

182 626

185 582

101,62 %

2 956

/

/

/

2 956

PT

ANE

9/3411

Acciuga

IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

6 522 000

8 992 936

9 141 377

101,65 %

148 441

/

/

/

148 441

PT

BUM

ATLANT

Marlin azzurro

Oceano Atlantico

52 320

51 259

56 271

109,78 %

5 012

/

/

/

5 012

PT

LEZ

8C3411

Lepidorombi

VIIIc, IX e X; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1

36 000

139 400

142 316

102,09 %

2 916

/

/

/

2 916

PT

SBR

09-

Occhialone

Acque dell'Unione e acque internazionali della zona IX

37 000

72 027

75 905

105,38 %

3 878

/

/

/

3 878

PT

SRX

89-C.

Razze

Acque dell'Unione delle zone VIII e IX

1 156 000

1 132 824

1 211 808

106,97 %

78 984

/

/

/

78 984

PT

SWO

AN05N

Pesce spada

Oceano Atlantico, a nord di 5° N

1 170 830

1 738 532

1 854 956

106,70 %

116 424

/

/

/

116 424

UK

MAC

2CX14-

Sgombro

VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV

237 677 000

222 116 471

224 288 943

100,98 %

2 172 472

/

A (6)

/

2 172 472


(1)  Contingenti assegnati a uno Stato membro a norma dei pertinenti regolamenti sulle possibilità di pesca, tenuto conto degli scambi delle possibilità di pesca in conformità all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22), dei trasferimenti di contingenti dal 2016 al 2017 in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3) e all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o della riassegnazione e detrazione delle possibilità di pesca in conformità agli articoli 37 e 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

(2)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In tutti i casi in cui il superamento del contingente sia pari o inferiore a 100 tonnellate, si applica una detrazione pari al superamento moltiplicato per 1,00.

(3)  Come previsto all'articolo 105, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009 e a condizione che il livello del superamento superi il 10 %.

(4)  La lettera «A» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in seguito al superamento consecutivo del contingente negli anni 2015, 2016 e 2017. La lettera «C» indica che è stato applicato un fattore moltiplicatore addizionale di 1,5 in quanto lo stock forma oggetto di un piano pluriennale.

(5)  Quantitativi rimanenti dall'anno o dagli anni precedenti.

(6)  Fattore moltiplicatore addizionale non applicabile in quanto il livello del superamento non supera il 10 % degli sbarchi consentiti.

(7)  La detrazione non può essere ridotta di tale quantitativo non utilizzato in quanto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non è applicabile allo stock ALB/AN05N.

(8)  Su richiesta della Spagna, la detrazione di 2 269 354 chilogrammi prevista per il 2017 è stata equamente ripartita su un arco di due anni (2017 e 2018) dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2309. Poiché il contingente iniziale della Spagna stabilito per il 2018 dal regolamento (UE) 2018/120 tiene già conto di una riduzione di 945 560 kg, il quantitativo rimanente da detrarre ammonta a 189 117 kg.


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