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Document 32018R1923
Commission Regulation (EU) 2018/1923 of 7 December 2018 amending Regulation (EU) No 360/2012 as regards its period of application (Text with EEA relevance.)
Regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento (UE) 2018/1923 della Commissione, del 7 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/8088
GU L 313 del 10.12.2018, pp. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
10.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 313/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1923 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2018
recante modifica del regolamento (UE) n. 360/2012 per quanto riguarda il suo periodo di applicazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,
sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,
considerando quanto segue:
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(1) |
Ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 (2), si considera che gli aiuti al di sotto di un determinato massimale concessi alle imprese per la fornitura di servizi di interesse economico generale non corrispondano a tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che siano pertanto esenti, a determinate condizioni, dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato. |
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(2) |
Il regolamento (UE) n. 360/2012 scade il 31 dicembre 2018. |
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(3) |
Dall'esperienza acquisita dalla Commissione nell'applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012 risulta che le giustificazioni per l'esenzione di tali misure di compensazione dall'obbligo di notifica sono tuttora valide e che le condizioni in base alle quali sono stati determinati l'ambito di applicazione e il contenuto del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione non sono sostanzialmente cambiate. Il regolamento garantisce la certezza del diritto e riduce gli oneri amministrativi relativi alle misure di aiuto de minimis concesse alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale. Al fine di garantire la continuità ed evitare l'aumento dei costi di conformità per quanto riguarda i servizi in questione, è opportuno in questa fase evitare di introdurre cambiamenti. |
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(4) |
Il periodo di applicazione del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione dovrebbe pertanto essere prorogato di due anni. |
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(5) |
È quindi opportuno modificare in tal senso il regolamento (UE) n. 360/2012. |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 5 del regolamento (UE) n. 360/2012, la data «31 dicembre 2018» è sostituita dalla data «31 dicembre 2020».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 248 del 24.9.2015, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).