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Document 32018R1912
Council Implementing Regulation (EU) 2018/1912 of 4 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 282/2011 as regards certain exemptions for intra-Community transactions
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
ST/12849/2018/INIT
OJ L 311, 7.12.2018, p. 10–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1912 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda talune esenzioni connesse alle operazioni intracomunitarie
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 397,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Nella comunicazione del 7 aprile 2016 relativa al piano d'azione sull'IVA, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare una proposta relativa ad un sistema definitivo in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) per quanto riguarda gli scambi transfrontalieri tra imprese tra Stati membri. Il Consiglio, nelle conclusioni dell'8 novembre 2016, ha invitato la Commissione a presentare, nel frattempo, alcuni miglioramenti alle norme dell'Unione in materia di IVA per quanto riguarda le operazioni transfrontaliere, anche in materia di esenzioni a favore delle operazioni intracomunitarie. |
(2) |
La direttiva 2006/112/CE stabilisce una serie di condizioni per esentare dall'IVA le cessioni di beni nell'ambito di determinate operazioni intracomunitarie. Una di tali condizioni consiste nel fatto che i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato membro ad un altro Stato membro. |
(3) |
Tuttavia, le divergenze di approccio tra gli Stati membri nell'applicazione di tali esenzioni per le operazioni transfrontaliere hanno creato difficoltà e incertezza giuridica per le imprese. Ciò risulta in contrasto con l'obiettivo di migliorare gli scambi commerciali intracomunitari e con l'abolizione delle frontiere fiscali. È dunque importante specificare e armonizzare le condizioni alle quali le esenzioni possono applicarsi. |
(4) |
Poiché le frodi transfrontaliere in materia di IVA sono essenzialmente associate alle esenzioni per le cessioni intracomunitarie, è necessario individuare talune circostanze in cui i beni dovrebbero essere considerati spediti o trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione. |
(5) |
Al fine di fornire soluzioni pratiche per le imprese, nonché garanzie per le amministrazioni fiscali, è opportuno introdurre due presunzioni refutabili nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio (2). |
(6) |
Le disposizioni di semplificazione del regime di call-off stock dovrebbero essere accompagnate da adeguati obblighi in materia di registrazione, al fine di garantirne la corretta applicazione. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 è modificato come segue:
1) |
nel capo VIII è inserita la sezione seguente: «
Articolo 45 bis 1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:
L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lettera b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione. 2. Un'autorità fiscale può refutare la presunzione di cui al paragrafo 1. 3. Ai fini del paragrafo 1, sono accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto:
|
2) |
Nel capo X è inserita la sezione seguente: «
Articolo 54 bis 1. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock contiene le informazioni seguenti:
2. Il registro di cui all'articolo 243, paragrafo 3, della direttiva 2006/112/CE che deve essere tenuto da ogni soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock contiene le seguenti informazioni:
Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018
Per il Consiglio
Il presidente
H. LÖGER
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).