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Document 32018R1900
Commission Regulation (EU) 2018/1900 of 30 November 2018 establishing a prohibition of fishing for cod in subdivisions 22-24 by vessels flying the flag of Poland
Regolamento (UE) 2018/1900 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 per le navi battenti bandiera polacca
Regolamento (UE) 2018/1900 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 per le navi battenti bandiera polacca
C/2018/8276
GU L 310 del 6.12.2018, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018
6.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 310/16 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1900 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2018
recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 per le navi battenti bandiera polacca
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018. |
(2) |
In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018. |
(3) |
È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.
Articolo 2
Divieti
Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.
Articolo 3
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
João AGUIAR MACHADO
Direttore generale
Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/1970 del Consiglio, del 27 ottobre 2017, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 281 del 31.10.2017, pag. 1).
ALLEGATO
N. |
30/TQ1970 |
Stato membro |
Polonia |
Stock |
COD/3BC+24 |
Specie |
Merluzzo bianco (Gadus morhua) |
Zona |
Sottodivisioni 22-24 |
Data di chiusura |
4.10.2018 |