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Document 32018R1799

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1799 della Commissione, del 21 novembre 2018, relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/7597

    GU L 296 del 22.11.2018, p. 19–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1799/oj

    22.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/19


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1799 DELLA COMMISSIONE

    del 21 novembre 2018

    relativo alla realizzazione di un'azione statistica diretta temporanea ai fini della diffusione di una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La diffusione di variabili censuarie armonizzate su scala unionale in base a una griglia di superficie costante, in particolare con celle di 1 km2, costituisce un risultato statistico europeo fondamentale per le future strategie di definizione dei censimenti e delle politiche da parte degli Stati membri.

    (2)

    A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 223/2009, la Commissione può decidere, in casi specifici e debitamente motivati, al fine di soddisfare esigenze impreviste, un'azione statistica diretta temporanea che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento.

    (3)

    La presente azione statistica diretta temporanea dovrebbe prevedere la rilevazione di dati relativi a un unico anno di riferimento. Tutti gli Stati membri dovrebbero essere in grado di produrre dati censuari univariati geocodificati basati su una griglia con celle di 1 km2 alla data di riferimento del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021; l'Unione dovrebbe altresì erogare contributi finanziari agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali per coprire i costi incrementali da essi sostenuti. La presente azione è supportata da un'analisi del rapporto costi-benefici e da una stima dei costi di produzione incrementali complessivi fornite dalla Commissione.

    (4)

    La presente azione è giustificata dalla necessità comune in tutta l'Unione di dati attendibili, accurati e comparabili sulla distribuzione della popolazione con una sufficiente risoluzione spaziale, sulla base di requisiti dei risultati armonizzati e in vista in particolare della definizione di politiche regionali paneuropee.

    (5)

    Informazioni demografiche armonizzate con risoluzione spaziale estesa a tutta l'Unione sono disponibili, e l'obiettivo perseguito è diffondere un unico set di dati per Stato membro contenente una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2. Sui rispondenti non grava alcun onere supplementare in quanto tutte le informazioni necessarie saranno ottenute dai dati del censimento del 2021.

    (6)

    In particolare, al fine di ottenere dati armonizzati comparabili in tutta l'Unione, deve essere determinata a livello di Unione una griglia di superficie costante costituita da celle di 1 km2. Devono essere determinate inoltre le variabili specifiche e le relative classificazioni, come pure il programma dettagliato da diffondere in base a tale griglia con celle di 1 km2. È necessario infine precisare i metadati territoriali e statistici richiesti per tale set di dati.

    (7)

    La direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e i relativi regolamenti di esecuzione della Commissione stabiliscono i metadati (3), il formato dei dati (4) e i servizi di rete (5) necessari per la diffusione dei dati territoriali. In particolare, il punto 1 dell'allegato III riguarda eventuali sistemi di griglie statistiche per la diffusione dei dati territoriali e, ai sensi del punto 10 dell'allegato III, è applicabile a set di dati territoriali nell'ambito del tema «Distribuzione della popolazione — demografia».

    (8)

    Il regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e i relativi regolamenti di esecuzione della Commissione stabiliscono norme comuni per la trasmissione dei dati del censimento del 2021, in particolare l'anno di riferimento e i metadati richiesti (7), le specifiche tecniche delle variabili censuarie e delle loro classificazioni (8) e il formato tecnico (9).

    (9)

    Gli Stati membri sono tenuti a trasmettere in formato elettronico i loro dati validati e i metadati, in un appropriato formato tecnico adottato dalla Commissione. La Banca dei regolamenti internazionali, la Banca centrale europea, la Commissione (Eurostat), il Fondo monetario internazionale, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), l'Organizzazione delle Nazioni Unite e la Banca mondiale hanno avviato l'iniziativa SDMX (Statistical Data and Metadata eXchange) relativa agli standard tecnici e statistici per lo scambio e la condivisione di dati e metadati, su cui si basa il Census Hub. Ai fini dello scambio di statistiche ufficiali l'SDMX e il Census Hub forniscono standard statistici, tecnici e di trasmissione. È dunque opportuno introdurre un formato tecnico conforme a tali standard.

    (10)

    Un progetto relativo alla protezione armonizzata dei dati censuari nel sistema statistico europeo avviato sotto l'egida della Commissione (Eurostat) ha permesso di definire buone pratiche e linee guida per la protezione armonizzata contro il rischio di divulgazione di dati della griglia con celle di 1 km2.

    (11)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    È stabilita un'azione statistica diretta temporanea nell'intento di sviluppare, produrre e diffondere una selezione di variabili del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificate in base a una griglia con celle di 1 km2 («dati della griglia da 1 km2»).

    A questo fine è definita per l'Europa una griglia di riferimento geospaziale unica, costante e armonizzata, costituita da celle con una superficie di 1 km2. Sono stabilite inoltre le variabili specifiche e le relative classificazioni e sono precisati il programma dettagliato e i metadati per la diffusione dei dati del censimento della popolazione e delle abitazioni del 2021 geocodificati in base a una griglia di riferimento con celle di 1 km2.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 763/2008.

    Si applicano inoltre le seguenti definizioni, intendendo per:

    1)   «griglia», «cella della griglia» e «punto della griglia»: la griglia, la cella della griglia e il punto della griglia quali definiti nell'allegato II, punto 2.1, del regolamento (UE) n. 1089/2010;

    2)   «popolazione totale»: tutte le persone di una cella della griglia la cui dimora abituale si situa in tale cella;

    3)   «dato»: una singola misurazione contenuta nella tabella di cui all'allegato II del presente regolamento;

    4)   «valore del dato»: le informazioni fornite da un dato; il valore di un dato può essere un «valore numerico» o un «valore speciale»;

    5)   «valore numerico»: un numero intero pari o superiore a «0» che fornisce informazioni statistiche sull'osservazione di tale dato;

    6)   «dati validati»: i dati verificati dagli Stati membri in base a regole di validazione concordate;

    7)   «valore osservato»: un valore numerico che rappresenta le informazioni osservate o imputate secondo le migliori conoscenze disponibili sulla base di tutte le informazioni del censimento del 2021, in particolare prima dell'applicazione di eventuali misure di controllo della divulgazione di dati statistici;

    8)   «valore riservato»: un valore numerico della cella che, al fine di salvaguardare la riservatezza statistica dei dati, non deve essere divulgato conformemente alle misure di protezione adottate dagli Stati membri contro il rischio di divulgazione di dati statistici;

    9)   «valore speciale»: un simbolo trasmesso in un dato in sostituzione di un valore numerico;

    10)   «etichetta»: un codice che può contrassegnare un particolare dato per descrivere una caratteristica specifica del suo valore.

    Articolo 3

    Specifiche tecniche della griglia di riferimento con celle di 1 km2

    1.   Conformemente all'allegato IV, sezione 1.5, del regolamento (UE) n. 1089/2010, la griglia statistica di riferimento con celle di 1 km2 per l'uso paneuropeo è la griglia di pari superficie «Grid_ETRS89-LAEA1000». L'estensione territoriale della griglia di riferimento nel sistema di coordinate specificato per tale griglia nell'allegato II, sezione 2.2.1, dello stesso regolamento è limitata ai fini del presente regolamento a valori delle coordinate est compresi tra 900 000 e 7 400 000 metri e valori delle coordinate nord compresi tra 900 000 e 5 500 000 metri.

    2.   Conformemente all'allegato IV, sezione 1.4.1.1, dello stesso regolamento ciascuna singola cella della griglia di riferimento con celle di 1 km2 è individuata grazie a un codice unico della cella della griglia, il quale è costituito dai caratteri «CRS3035RES1000mN». Questo è seguito dal valore delle coordinate nord in metri del punto nell'angolo in basso a sinistra della cella della griglia, seguito dal carattere «E», seguito dal valore delle coordinate est in metri del punto nell'angolo in basso a sinistra della cella della griglia.

    3.   Il codice paese dello Stato membro che trasmette i dati, come definito nel Manuale interistituzionale di convenzioni redazionali pubblicato dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, seguito dal carattere «_», precede il codice di ciascuna cella trasmesso da tale Stato membro.

    Articolo 4

    Specifiche tecniche delle variabili relative ai dati della griglia da 1 km2 e delle loro classificazioni

    Si applicano le specifiche tecniche delle variabili indicate nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543 per i dati del censimento del 2021. Le classificazioni delle variabili ai fini del presente regolamento sono specificate nell'allegato I del presente regolamento.

    Articolo 5

    Programma dei dati della griglia da 1 km2

    1.   Il programma dei dati della griglia da 1 km2 che ciascuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione (Eurostat) per l'anno di riferimento 2021 è specificato nell'allegato II.

    2.   Gli Stati membri sostituiscono a qualsiasi valore riservato il valore speciale «non disponibile».

    Articolo 6

    Armonizzazione dei risultati

    1.   Al fine di facilitare la comparabilità a livello dell'Unione, i valori dei dati da diffondere sono armonizzati. A tal fine, la preferenza è accordata per quanto possibile ai valori numerici anziché ai valori speciali.

    2.   Al fine di garantire informazioni sufficientemente accurate e attendibili sulla distribuzione territoriale della popolazione totale, gli Stati membri rispettano le seguenti prescrizioni:

    a)

    i dati sulla popolazione totale non sono indicati come riservati;

    b)

    i dati sulla popolazione totale con un valore osservato diverso da «0» sono contrassegnati con l'etichetta «popolato»;

    c)

    i dati sulla popolazione totale con valore osservato «0» non sono contrassegnati con l'etichetta «popolato».

    Articolo 7

    Metadati

    Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i metadati per i dati della griglia da 1 km2, conformemente all'allegato III.

    Articolo 8

    Data di riferimento

    La data di riferimento dei dati della griglia da 1 km2 trasmessi da ogni Stato membro è identica alla data di riferimento comunicata da tale Stato membro a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/712.

    Articolo 9

    Data di trasmissione di dati e di metadati

    1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati validati e aggregati e i metadati sulla popolazione totale entro il 31 dicembre 2022.

    2.   Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati validati e aggregati e i metadati entro il 31 marzo 2024.

    Articolo 10

    Formato tecnico per la trasmissione dei dati e dei metadati

    Il formato tecnico da utilizzare per la trasmissione dei dati e dei metadati è il formato SDMX, come implementato attraverso il Census Hub. Gli Stati membri trasmettono i dati e i metadati richiesti conformemente alle definizioni della struttura dei dati e alle relative specifiche tecniche fornite dalla Commissione (Eurostat). Gli Stati membri conservano i dati e i metadati fino al 31 dicembre 2034, per l'eventuale successiva trasmissione in caso di richiesta da parte della Commissione (Eurostat).

    Articolo 11

    Prescrizioni in materia di qualità

    1.   Gli Stati membri si assicurano della qualità dei dati trasmessi.

    2.   Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.

    3.   Su richiesta della Commissione (Eurostat), gli Stati membri le trasmettono le informazioni supplementari necessarie a valutare la qualità delle informazioni statistiche.

    Articolo 12

    Diffusione

    1.   La Commissione (Eurostat) diffonde i set di dati della griglia da 1 km2 di cui all'articolo 5, nonché gli associati metadati di cui all'articolo 7.

    2.   Ai fini del presente regolamento, il programma dei dati e dei metadati della griglia da 1 km2 destinati a essere trasmessi dagli Stati membri e a essere diffusi da Eurostat corrispondono ai dati che gli Stati membri diffondono a livello nazionale conformemente alla direttiva 2007/2/CE e ai relativi regolamenti di esecuzione (CE) n. 1205/2008, (CE) n. 976/2009 e (UE) n. 1089/2010.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

    (2)  Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1205/2008 della Commissione, del 3 dicembre 2008, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i metadati (GU L 326 del 4.12.2008, pag. 12).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

    (5)  Regolamento (CE) n. 976/2009 della Commissione, del 19 ottobre 2009, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di rete (GU L 274 del 20.10.2009, pag. 9).

    (6)  Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 14).

    (7)  Regolamento (UE) 2017/712 della Commissione, del 20 aprile 2017, che stabilisce l'anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati per i censimenti della popolazione e delle abitazioni di cui al regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105 del 21.4.2017, pag. 1).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/543 della Commissione, del 22 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le specifiche tecniche delle variabili e delle loro classificazioni (GU L 78 del 23.3.2017, pag. 13).

    (9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/881 della Commissione, del 23 maggio 2017, recante attuazione del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 6).


    ALLEGATO I

    Specifiche tecniche delle classificazioni delle variabili censuarie di cui all'articolo 4

    Le specifiche tecniche delle classificazioni ai fini del presente regolamento delle variabili censuarie definite nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543 sono presentate come segue:

    ogni variabile selezionata per la diffusione su una griglia di riferimento con celle di 1 km2 è citata con il suo nome tratto dall'allegato del regolamento (UE) 2017/543;

    si applicano le specifiche tecniche stabilite nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543 che si riferiscono a tale variabile in generale;

    segue poi la classificazione di tale variabile;

    tutte le classificazioni sono destinate a classificare tutti i totali o i subtotali che si riferiscono alle persone.

    Variabile: luogo di dimora abituale

    Le modalità di classificazione di tale variabile per le quali uno Stato membro deve trasmettere dati sono tutte le celle della griglia di riferimento di 1 km2 specificata all'articolo 3, paragrafo 1, la cui superficie comprende una parte del territorio di tale Stato membro, integrate da una singola cella virtuale per Stato membro per tener conto delle persone che non sono attribuite.

    Area geografica in base alla griglia di riferimento con celle di 1 km2  (1)

    GEO.G.

    x.

    Tutte le celle della griglia che appartengono in tutto o in parte al territorio dello Stato membro

    x.

    y.

    Una cella virtuale della griglia per Stato membro

    y.

    Se il luogo di dimora abituale di una persona è sconosciuto all'interno del territorio dello Stato membro dichiarante che è coperto dalla griglia di riferimento, è possibile fare ricorso a metodi di stima statistica supplementari, pubblicamente disponibili, ben documentati e scientificamente fondati per attribuire tale persona a una cella specifica della griglia. Le persone che non sono attribuite a nessuna cella della griglia di riferimento sono assegnate alla cella virtuale GEO.G.y. di tale Stato membro.

    Variabile: sesso

    Ai fini del presente regolamento si applica la classificazione SEX. specificata nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543 per tale variabile.

    Variabile: età

    Vanno indicate le seguenti modalità di classificazione:

    Età

    AGE.G.

    1.

    Meno di 15 anni

    1.

    2.

    Da 15 a 64 anni

    2.

    3.

    65 anni e più

    3.

    Come specificato nell'allegato del regolamento (UE) 2017/543, l'età da indicare è quella in anni compiuti alla data di riferimento.

    Variabile: condizione professionale o non professionale (numero di occupati)

    Va indicata la seguente modalità inclusa nella classificazione CAS.L. specificata nel regolamento (UE) 2017/543:

    Condizione professionale o non professionale

    CAS.L.

    1.

    Occupati

    1.1.

    A tale modalità si applica la specifica di persone «occupate» di cui all'allegato del regolamento (UE) 2017/543.

    Variabile: luogo di nascita

    Vanno indicate le seguenti modalità incluse nella classificazione POB.L. specificata nel regolamento (UE) 2017/543:

    Luogo di nascita

    POB.L.

    1.

    Luogo di nascita nel paese dichiarante

    1.

    2.

    Luogo di nascita in un altro Stato membro dell'UE

    2.1.

    3.

    Luogo di nascita in altro paese

    2.2.

    Variabile: luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

    Vanno indicate le seguenti modalità incluse nella classificazione ROY. specificata nel regolamento (UE) 2017/543:

    Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento

    ROY.

    1.

    Stessa dimora abituale

    1.

    2.

    Trasferimento all'interno del paese dichiarante

    2.1.

    3.

    Trasferimento dall'estero nel paese dichiarante

    2.2.

    Un trasferimento all'interno della stessa cella della griglia va indicato a seconda dei casi come «Trasferimento all'interno del paese dichiarante» (ROY.2.1.) o come «Trasferimento dall'estero nel paese dichiarante» (ROY.2.2.).


    (1)  I codici «x.» sono i codici di identificazione delle celle della griglia quali specificati all'articolo 3. Il codice «y.» è costituito dalla stringa di caratteri «unallocated» preceduta dal codice paese dello Stato membro dichiarante come specificato all'articolo 3, paragrafo 3.


    ALLEGATO II

    Programma dei dati statistici del censimento geocodificati in base a una griglia di riferimento con celle di 1 km2 di cui all'articolo 5

    Il programma dei dati della griglia da 1 km2 da trasmettere per l'anno di riferimento 2021 consiste in una tabella bidimensionale che incrocia il set di celle GEO.G. definito nell'allegato I con la seguente selezione di modalità delle classificazioni di variabili censuarie specificate nell'allegato I:

    Modalità di variabili censuarie da classificare in base alla griglia di riferimento con celle di 1 km2

    STAT.G.

    0.

    SEX.0.: Popolazione totale

    0.

    1.

    SEX.1.: Maschi

    1.

    2.

    SEX.2.: Femmine

    2.

    3.

    AGE.G.1.: Meno di 15 anni

    3.

    4.

    AGE.G.2.: Da 15 a 64 anni

    4.

    5.

    AGE.G.3.: 65 anni e più

    5.

    6.

    CAS.L.1.1.: Occupati (1)

    6.

    7.

    POB.L.1.: Luogo di nascita nel paese dichiarante

    7.

    8.

    POB.L.2.1.: Luogo di nascita in un altro Stato membro dell'UE

    8.

    9.

    POB.L.2.2.: Luogo di nascita in altro paese

    9.

    10.

    ROY.1.: Stessa dimora abituale un anno prima del censimento

    10.

    11.

    ROY.2.1.: Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento: trasferimento all'interno del paese dichiarante

    11.

    12.

    ROY.2.2.: Luogo di dimora abituale un anno prima del censimento: trasferimento dall'estero nel paese dichiarante

    12.


    (1)  I dati per la modalità «occupati» sono trasmessi per quanto possibile, in funzione della loro disponibilità nello Stato membro dichiarante.


    ALLEGATO III

    Metadati richiesti per i dati della griglia da 1 km2 di cui all'articolo 7

    Metadati sui dati

    1.

    Gli Stati membri aggiungono, se del caso, le seguenti etichette a un dato:

    a)

    «provvisorio»;

    b)

    «popolato»;

    c)

    «riveduto»;

    d)

    «cfr. informazioni allegate»;

    e)

    «riservato» (1).

    2.

    Solo i valori dei dati sulla «popolazione totale» che sono trasmessi a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e che non sono considerati dati definitivi dallo Stato membro al momento della dichiarazione sono contrassegnati con l'etichetta «provvisorio».

    3.

    L'etichetta «popolato» è applicabile soltanto ai dati sulla «popolazione totale» a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

    4.

    Per ciascun valore dei dati contrassegnato con almeno una delle etichette «riveduto» o «cfr. informazioni allegate» va fornito un testo esplicativo.

    5.

    Ciascun dato il cui valore riservato sia stato sostituito dal valore speciale «non disponibile» è contrassegnato con l'etichetta «riservato».

    Metadati sulle variabili

    In aggiunta ai metadati sulle variabili trasmessi alla Commissione (Eurostat) ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/712, gli Stati membri forniscono metadati su ciascuna variabile inclusa nell'allegato I informando in merito alle fonti dei dati e alla metodologia utilizzata per ottenere i valori dei dati per tale variabile in base alla griglia di riferimento con celle di 1 km2. In particolare, i metadati contengono:

    informazioni sull'attendibilità e sull'accuratezza dei valori dei dati indicati;

    una descrizione della metodologia eventualmente utilizzata per stimare i valori dei dati in base alla griglia di riferimento con celle di 1 km2, comprese l'attendibilità e l'accuratezza dei valori dei dati risultanti;

    una descrizione della metodologia eventualmente utilizzata per attribuire le persone a celle specifiche della griglia in relazione alla variabile «luogo di dimora abituale», comprese informazioni sulle caratteristiche delle persone di cui alla modalità GEO.G.y.

    Metadati di riferimento

    Ai fini del presente regolamento le informazioni sui metadati e la loro struttura specificate nell'allegato del regolamento (UE) 2017/881 sono integrate dalle seguenti sezioni che si riferiscono in modo specifico ai dati della griglia da 1 km2:

    la sezione 3.3. «Trattamento e valutazione» è integrata dalla sottosezione supplementare 3.3.3. «Informazioni aggiuntive sulla metodologia generica (non connessa a variabili) applicata al fine di produrre il set di dati della griglia con celle di 1 km2»;

    la sezione 3.4. «Diffusione» è integrata da informazioni specifiche sulle misure di controllo della divulgazione di dati statistici in relazione al set di dati della griglia con celle di 1 km2; gli Stati membri forniscono alla Commissione (Eurostat) informazioni circa le misure connesse alla protezione armonizzata dei dati della griglia da 1 km2, specificando in particolare se si sono avvalsi delle buone pratiche e delle linee guida del sistema statistico europeo per la protezione armonizzata contro il rischio di divulgazione di dati della griglia da 1 km2;

    la sezione 4.2. «Tempestività e puntualità» è integrata da una o più date specifiche per la trasmissione ed eventuali revisioni dei dati e dei metadati della griglia da 1 km2;

    la sezione 4. «Valutazione della qualità dei dati» è integrata dalla sottosezione supplementare 4.7 «Informazioni geografiche - qualità dei dati» comprendente i principi di qualità in termini geografici, in particolare la comparabilità e la copertura territoriale, la precisione della posizione, nonché la coerenza temporale e la completezza dei dati geografici utilizzati per la geocodifica.


    (1)  Tale etichetta non è applicabile ai dati sulla popolazione totale come specificato all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a).


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