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Document 32018R1717

    Regolamento (UE) 2018/1717 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l’ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea (Testo rilevante ai fini del SEE)

    PE/39/2018/REV/1

    GU L 291 del 16.11.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1717/oj

    16.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 291/1


    REGOLAMENTO (UE) 2018/1717 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 novembre 2018

    che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 per quanto riguarda l’ubicazione della sede dell’Autorità bancaria europea

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    previa consultazione della Banca centrale europea,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Dato che il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato la sua intenzione di recedere dall’Unione ai sensi dell’articolo 50 del trattato sull’Unione europea (TUE), gli altri 27 Stati membri, riuniti il 20 novembre 2017 a margine del Consiglio, hanno selezionato Parigi (Francia) come nuova sede dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) («Autorità»).

    (2)

    Tenendo conto della relazione congiunta dei negoziatori dell’Unione europea e del governo del Regno Unito in merito ai progressi compiuti nella prima fase dei negoziati a norma dell’articolo 50 TUE sul recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione europea, dell’8 dicembre 2017, e segnatamente del capitolo sulla liquidazione finanziaria, e dell’impegno del Regno Unito a contribuire al bilancio generale dell’Unione europea per gli esercizi 2019 e 2020 come se facesse ancora parte dell’Unione, nonché a contribuire a finanziare, per la parte a suo carico, gli impegni ancora da liquidare al 31 dicembre 2020, i costi relativi al trasferimento della sede dell’Autorità, risultanti dalla decisione del Regno Unito di recedere dall’Unione, saranno sostenuti da tutti i contribuenti dell’Unione attraverso il bilancio generale dell’Unione. Il Regno Unito si è offerto di discutere con le agenzie dell’Unione ubicate a Londra del modo in cui esse potrebbero ridurre i rispettivi costi collegati al recesso.

    (3)

    Visto l’articolo 50, paragrafo 3, TUE, l’Autorità dovrebbe insediarsi nella nuova sede a decorrere dal 30 marzo 2019.

    (4)

    Per garantire il regolare funzionamento dell’Autorità nella nuova sede, è opportuno che sia concluso un accordo sulla sede tra l’Autorità e la Francia e che sia approvato un progetto immobiliare in conformità dell’articolo 88 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione (3) prima che l’Autorità si insedi nella nuova sede. La nuova sede dovrebbe essere pronta e adeguata per il trasferimento definitivo entro il 30 marzo 2019. L’accordo sulla sede dovrebbe riflettere la responsabilità che incombe sulle autorità francesi di offrire le condizioni più appropriate per garantire il regolare funzionamento dell’Autorità nel contesto del suo trasferimento.

    (5)

    Il trasferimento della sede dell’Autorità non rimette in discussione né la tabella dell’organico quale adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio né l’applicazione al personale dell’Autorità dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti.

    (6)

    Il trasferimento dell’Autorità non dovrebbe avere ripercussioni per quanto attiene all’esecuzione dei mandati distinti delle autorità europee di vigilanza o al mantenimento dello loro specifico status giuridico. Il trasferimento potrebbe consentire, se del caso, la condivisione tra agenzie dell’Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle loro attività principali.

    (7)

    È opportuno che le istituzioni dell’Unione intrattengano fra loro relazioni basate su una leale cooperazione e che ciascuna di esse agisca nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dal TUE e dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea e secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.

    (8)

    Affinché l’Autorità possa disporre di un periodo di tempo sufficiente per il trasferimento, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza dopo la sua adozione mediante procedura legislativa ordinaria.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1093/2010 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    Sede

    L’Autorità ha sede a Parigi (Francia).

    L’ubicazione della sede dell’Autorità non influisce sull’esercizio dei suoi compiti e dei suoi poteri, sull’organizzazione della sua struttura di governance, sul funzionamento della sua organizzazione principale o sul finanziamento principale delle sue attività, mentre consente, se del caso, la condivisione con agenzie dell’Unione dei servizi di supporto amministrativo e di gestione delle infrastrutture che non sono connessi alle attività principali dell’Autorità. Entro il 30 marzo 2019, e successivamente ogni dodici mesi, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al rispetto di tale requisito da parte delle Autorità europee di vigilanza.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento si applica a decorrere dal 30 marzo 2019.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 14 novembre 2018

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    K. EDTSTADLER


    (1)  GU C 197 dell’8.6.2018, pag. 72.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 novembre 2018.

    (3)  Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

    (4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


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