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Document 32018R1619
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1619 of 12 July 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2016/438 as regards safe-keeping duties of depositaries (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2018/1619 della Commissione, del 12 luglio 2018, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/4379
GU L 271 del 30.10.2018, p. 6–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
30.10.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/6 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1619 DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2018
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/438 per quanto riguarda i doveri di custodia dei depositari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l'articolo 26 ter,
considerando quanto segue:
(1) |
Poiché le legislazioni nazionali in materia di titoli e di insolvenza, che non sono armonizzate a livello di Unione, presentano divergenze, il livello di protezione dai rischi di insolvenza di cui beneficiano gli strumenti finanziari tenuti in custodia da terzi per conto di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) clienti è variabile. Per garantire una solida protezione delle attività dei clienti ai sensi della direttiva 2009/65/CE, consentendo obblighi di legge nazionali più robusti per questi settori non armonizzati, è necessario chiarire gli obblighi relativi alla custodia delle attività di cui alla predetta direttiva. |
(2) |
Attualmente le autorità competenti e gli operatori del settore applicano in modo diverso gli obblighi di separazione delle attività stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione (2). Mentre i depositari, che costituiscono il primo livello della catena di custodia, hanno l'obbligo di mettere a disposizione un conto individuale per tenere gli strumenti finanziari di ciascun OICVM loro cliente, è necessario chiarire che quando il depositario delega la funzione di custodia a terzi, questi ultimi dovrebbero poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del depositario, comprese quelle degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi (FIA). Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del depositario e le attività di proprietà del terzo nonché le attività appartenenti ad altri clienti del terzo. Analogamente, nei casi in cui la funzione di custodia viene ulteriormente delegata, il sub-subdepositario dovrebbe poter tenere in un conto omnibus le attività di tutti i clienti del subdepositario. Da tale conto omnibus dovrebbero però essere sempre escluse le attività di proprietà del sub-subdepositario e le attività di proprietà del subdepositario nonché le attività appartenenti agli altri clienti del sub-subdepositario. Ciò è necessario al fine di conseguire un sano equilibrio tra l'efficienza del mercato e la tutela degli investitori. |
(3) |
Al fine di ridurre al minimo il rischio di perdita di attività tenute in conti di strumenti finanziari omnibus forniti da terzi a cui è stata delegata la funzione di custodia, la frequenza delle riconciliazioni tra i conti di strumenti finanziari e i registri del depositario dell'OICVM cliente e quelli del terzo o fra quelli dei terzi, in caso di ulteriore delega della funzione di custodia lungo la catena di custodia, dovrebbe garantire la trasmissione tempestiva delle informazioni pertinenti al depositario. Inoltre, la frequenza di tali riconciliazioni dovrebbe dipendere dai movimenti compiuti su tale conto omnibus, comprese le operazioni relative alle attività di altri clienti del depositario che sono tenute nello stesso conto omnibus delle attività dell'OICVM. |
(4) |
Il depositario dovrebbe poter continuare a svolgere i suoi compiti in modo efficace nei casi in cui la custodia delle attività appartenenti agli OICVM suoi clienti sia delegata a un terzo. È pertanto necessario prescrivere che, nel conto di strumenti finanziari aperto a nome dell'OICVM cliente, o a nome della società di gestione che opera per conto dell'OICVM, il depositario conservi traccia da cui risulta che le attività tenute in custodia dal terzo appartengono a un determinato OICVM suo cliente. |
(5) |
Al fine di rafforzare la posizione dei depositari in relazione ai terzi ai quali viene delegata la custodia delle attività, la relazione tra di essi dovrebbe essere documentata da un contratto di delega scritto. Tale contratto dovrebbe consentire al depositario di adottare tutte le misure necessarie per garantire che le attività tenute in custodia siano adeguatamente salvaguardate e che il terzo rispetti in ogni momento il contratto di delega e i requisiti della direttiva 2009/65/CE e del regolamento delegato (UE) 2016/438. Inoltre, il depositario e il terzo dovrebbero concordare formalmente se il terzo sia autorizzato a delegare a sua volta le funzioni di custodia. In caso ciò sia consentito, il contratto tra il subdepositario e il terzo cui sono ulteriormente delegate le funzioni di custodia dovrebbe prevedere diritti e obblighi equivalenti a quelli stabiliti tra il depositario e il subdepositario. |
(6) |
Per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni è necessario rafforzare la sorveglianza sui terzi da parte dei depositari, indipendentemente dal fatto che siano ubicati all'interno o all'esterno dell'Unione. È opportuno che i depositari siano tenuti a verificare se gli strumenti finanziari dell'OICVM siano correttamente registrati nei libri contabili di tali terzi. I registri tenuti da terzi dovrebbero essere sufficientemente precisi per poter identificare la natura, l'ubicazione e la proprietà delle attività. Per rendere più agevole l'adempimento dei doveri dei depositari, i terzi dovrebbero fornire loro una dichiarazione in merito a qualsiasi modifica che incida sulle attività custodite per gli OICVM clienti dei depositari. |
(7) |
Al fine di migliorare la chiarezza e la certezza giuridica del regolamento delegato (UE) 2016/438, è necessario modificare taluni riferimenti interni che sono errati. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438. |
(8) |
Al fine di dare ai depositari il tempo per adattarsi ai nuovi requisiti, la data di applicazione dovrebbe essere rinviata a diciotto mesi dopo la pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
(9) |
Le misure introdotte dal presente regolamento sono conformi al parere dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (3). |
(10) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del gruppo di esperti del comitato europeo dei valori mobiliari. |
(11) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/438, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2016/438 è così modificato:
1) |
l'articolo 13 è così modificato:
|
2) |
all'articolo 15 è inserito il seguente paragrafo 2 bis: «2 bis. Il contratto con il quale il depositario incarica un terzo di tenere in custodia attività di OICVM clienti del depositario contiene almeno quanto segue:
|
3) |
all'articolo 16, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Laddove le funzioni di custodia siano state delegate totalmente o in parte ad un terzo, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell'articolo 22 bis della direttiva 2009/65/CE operi nel rispetto dell'obbligo di separazione previsto dal medesimo articolo, paragrafo 3, lettera c), assicurando e verificando che il terzo:
|
4) |
l'articolo 17 è così modificato:
|
5) |
all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «La società di gestione o la società di investimento dimostra all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM di approvare la nomina del depositario e che questa risponde all'esclusivo interesse dell'OICVM e dei suoi investitori. La società di gestione o la società di investimento mette a disposizione dell'autorità competente dello Stato membro di origine dell'OICVM le prove documentali di cui al paragrafo 2.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2020.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/438 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi dei depositari (GU L 78 del 24.3.2016, pag. 11).
(3) Parere dell'ESMA, 20.7.2017, 34 45 277.