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Document 32018R1302

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1302 della Commissione, del 27 settembre 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

GU L 244 del 28.9.2018, pp. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1302/oj

28.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 244/79


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1302 DELLA COMMISSIONE

del 27 settembre 2018

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 24 settembre 2018 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare tre voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)   GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003:

«61.

IRAQI FAIRS ADMINISTRATION. Indirizzo: Baghdad International Fair, Al Mansour, P.O. Box 6188, Baghdad, Iraq.»

«151.

STATE ENTERPRISE FOR SHOPPING CENTRES. Indirizzi: a) P.O. Box 3095, Al Wahda District, Khalid Bin Al Waleed St., Baghdad, Iraq; b) P.O. Box 3095, Andalus Square, Baghdad, Iraq.»

«195.

STATE TRADING COMPANY FOR CONSTRUCTION MATERIALS. Indirizzi: a) P.O. Box 602-5720, Baghdad, Iraq; b) Al-Karradah Al Sharkiya, P.O. Box 5720, Baghdad, Iraq.»

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