This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R1266
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1266 of 20 September 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 1-decanol, 6-benzyladenine, aluminium sulfate, azadirachtin, bupirimate, carboxin, clethodim, cycloxydim, dazomet, diclofop, dithianon, dodine, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, hexythiazox, hymexazol, indolylbutyric acid, isoxaben, lime sulphur, metaldehyde, paclobutrazol, pencycuron, sintofen, tau-fluvalinate and tebufenozide (Text with EEA relevance.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1266 della Commissione, del 20 settembre 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/6018
GU L 238 del 21.9.2018, p. 81–83
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 238/81 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1266 DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(2) |
Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide sono state presentate in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (3). È tuttavia probabile che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, l'approvazione di tali sostanze scada prima che sia stata adottata una decisione sul rinnovo dell'approvazione. È quindi necessario prorogare i periodi di approvazione in conformità all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(3) |
In considerazione del tempo e delle risorse necessari per completare la valutazione delle domande di rinnovo dell'approvazione del gran numero di sostanze attive le cui approvazioni scadono tra il 2019 e il 2021, la decisione di esecuzione C(2016)6104 della Commissione (4) ha stabilito un programma di lavoro che raggruppa sostanze attive simili fissando priorità sulla base di prevalenti criteri di sicurezza per la salute umana e degli animali o l'ambiente, come previsto all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
(4) |
Dato che le sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, dithianon, dodina, fenazaquin, fluometuron, flutriafol, exitiazox, imexazol, acido indolilbutirrico, isoxaben, zolfo calcico, metaldeide, paclobutrazol, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide non rientrano nelle categorie considerate prioritarie nella decisione di esecuzione C(2016)6104, il loro periodo di approvazione dovrebbe essere prorogato di due o tre anni, tenendo conto dell'attuale data di scadenza, del fatto che il fascicolo supplementare per una sostanza attiva deve essere presentato, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con un anticipo di almeno 30 mesi sulla scadenza dell'approvazione, della necessità di garantire una distribuzione equilibrata delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatori e da correlatori nonché delle risorse disponibili necessarie per la valutazione e la decisione. |
(5) |
È pertanto opportuno prorogare di due anni il periodo di approvazione per le sostanze attive carbossina, cletodim, ciclossidim, dazomet, diclofop, fenazaquin, imexazol, acido indolilbutirrico, metaldeide e paclobutrazol e prorogare di tre anni il periodo di approvazione delle sostanze attive 1-decanolo, 6-benziladenina, solfato di alluminio, azadiractina, bupirimate, dithianon, dodina, fluometuron, flutriafol, exitiazox, isoxaben, zolfo calcico, pencicuron, sintofen, tau-fluvalinato e tebufenozide. |
(6) |
Qualora non venga presentato alcun fascicolo supplementare in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 con un anticipo di almeno 30 mesi sulla rispettiva data di scadenza fissata nell'allegato del presente regolamento, la data di scadenza dovrebbe rimanere uguale a quella prevista prima del presente regolamento o dovrebbe essere fissata alla prima data possibile successiva. |
(7) |
Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento non è rinnovata perché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva indicata nell'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze. |
(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).
(4) Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 settembre 2016, relativa all'istituzione di un programma di lavoro per la valutazione delle domande di rinnovo delle approvazioni di sostanze attive che scadono nel 2019, 2020 e 2021, a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU C 357 del 29.9.2016, pag. 9).
ALLEGATO
L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
1) |
alla riga 316 «Ciclossidim», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
2) |
alla riga 317 «6-benziladenina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
3) |
alla riga 322 «Imexazol», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
4) |
alla riga 323 «Dodina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
5) |
alla riga 326 «Acido indolilbutirrico», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
6) |
alla riga 328 «Tau-fluvalinato», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
7) |
alla riga 329 «Cletodim», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
8) |
alla riga 330 «Bupirimate», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
9) |
alla riga 333 «1-decanolo», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
10) |
alla riga 334 «Isoxaben», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
11) |
alla riga 335 «Fluometuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
12) |
alla riga 337 «Carbossina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
13) |
alla riga 339 «Dazomet», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
14) |
alla riga 340 «Metaldeide», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
15) |
alla riga 341 «Sintofen», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
16) |
alla riga 342 «Fenazaquin», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
17) |
alla riga 343 «Azadiractina», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
18) |
alla riga 344 «Diclofop», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
19) |
alla riga 345 «Zolfo calcico», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
20) |
alla riga 346 «Solfato di alluminio», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
21) |
alla riga 348 «Paclobutrazol», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2023»; |
22) |
alla riga 349 «Pencicuron», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
23) |
alla riga 350 «Tebufenozide», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita da «31 maggio 2024»; |
24) |
alla riga 351 «Dithianon», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
25) |
alla riga 352 «Exitiazox», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024»; |
26) |
alla riga 353 «Flutriafol», nella sesta colonna «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 maggio 2024». |