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Document 32018R1221
Commission Delegated Regulation (EU) 2018/1221 of 1 June 2018 amending Delegated Regulation (EU) 2015/35 as regards the calculation of regulatory capital requirements for securitisations and simple, transparent and standardised securitisations held by insurance and reinsurance undertakings (Text with EEA relevance.)
Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)
C/2018/3302
OJ L 227, 10.9.2018, p. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 227/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE
del 1o giugno 2018
che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 135, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante offre ulteriori opportunità di finanziamento sui mercati dei capitali, migliorando pertanto la capacità di finanziamento dell'economia reale e contribuendo a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante fornisce opportunità di investimento alternative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che necessitano di diversificare i loro portafogli in un contesto di bassi rendimenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto investitori istituzionali, dovrebbero pertanto essere pienamente integrate nel mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione. |
(2) |
Per assicurare una solida ripresa del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione, si è adottato un nuovo quadro regolamentare per la cartolarizzazione, traendo insegnamento dalle esperienze acquisite nel corso della crisi finanziaria. Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce gli elementi essenziali di un quadro normativo generale in materia di cartolarizzazione, prevedendo criteri per classificare le cartolarizzazioni come semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS») e un sistema di vigilanza per monitorare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di obblighi comuni in materia di mantenimento del rischio, due diligence e informativa che si applicano a tutti i settori dei servizi finanziari. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) modifica, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), rivedendo i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni, in particolare i requisiti patrimoniali per gli investimenti in cartolarizzazioni STS. |
(3) |
Nella misura in cui l'ambito di applicazione del quadro normativo rivisto in materia di cartolarizzazione si accavalla con quello delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (5), per evitare una doppia regolamentazione e per motivi di chiarezza e di coerenza è necessario adeguare il quadro prudenziale applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione. |
(4) |
Il regolamento (UE) 2017/2402 contiene le definizioni di diversi concetti relativi alla cartolarizzazione. Dato che tale regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che il regolamento (UE) 2015/35 rinvii al regolamento (UE) 2017/2402 ai fini della definizione di termini che sono definiti anche nel regolamento (UE) 2017/2402. Per gli stessi motivi, nella misura in cui sono già previsi dal regolamento (UE) 2017/2402 per tutti gli investitori istituzionali, gli obblighi relativi al mantenimento del rischio e alla due diligence dovrebbero essere espunti dal regolamento (UE) 2015/35. |
(5) |
Il regolamento (UE) 2017/2402 fissa i criteri per la classificazione delle cartolarizzazioni STS, introducendo una definizione armonizzata di una categoria di cartolarizzazioni di qualità superiore da applicare nei mercati dei capitali dell'Unione. D'altra parte, per le stesse ragioni e sulla base di criteri analoghi il regolamento delegato (UE) 2015/35 prevede la categoria di attività «cartolarizzazione di tipo 1» per il settore delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare coerenza normativa e condizioni di parità sul mercato delle cartolarizzazioni, le disposizioni generali in materia di cartolarizzazioni di tipo 1 dovrebbero essere espunte dal regolamento delegato (UE) 2015/35, che dovrebbe invece far riferimento alle pertinenti disposizioni in materia di cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402. Al fine di evitare che tali modifiche producano effetti negativi, dovrebbero essere previste misure transitorie per le attività esistenti che rientrano nella categoria di cartolarizzazione di tipo 1. |
(6) |
La calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi della direttiva 2009/138/UE è basata sul rischio ed è destinata a fornire i giusti incentivi per le diverse forme di investimenti in cartolarizzazioni. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il livello della calibrazione e la relativa sensibilità al rischio per tutti i segmenti dovrebbero essere compatibili con le caratteristiche della cartolarizzazione STS, e coerenti con i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Pertanto, la calibrazione del requisito per le cartolarizzazioni di tipo 1, prevista dalle attuali disposizioni del regolamento (UE) 2015/35, dovrebbe essere sostituita da una calibrazione più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS che riguardi tutti i possibili segmenti che soddisfano requisiti supplementari intesi a ridurre al minimo i rischi. |
(7) |
L'entrata in applicazione del quadro rivisto non dovrebbe avere ripercussioni negative sugli attuali investimenti in cartolarizzazioni, in particolare per gli investitori istituzionali che hanno mantenuto alcuni investimenti nonostante la crisi finanziaria. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie. |
(8) |
Alla luce delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 e del regolamento (UE) 2017/2401, nonché delle disposizioni transitorie contenute in tali atti legislativi, è importante garantire che il presente regolamento si applichi a decorrere dallo stesso giorno, ossia il 1o gennaio 2019. |
(9) |
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35
Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:
(1) |
l'articolo 1 è così modificato:
|
(2) |
all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6. Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;»; |
(3) |
l'articolo 177 è soppresso; |
(4) |
l'articolo 178 è sostituito dal seguente: «Articolo 178 Rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione: calcolo del requisito patrimoniale 1. Il requisito patrimoniale SCRsecuritisation per il rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da una calo relativo istantaneo di stressi del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione i. 2. Il fattore di rischio stressi dipende dalla durata modificata espressa in anni (duri ). Duri non può essere inferiore a 1 anno. 3. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
4. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
5. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:
6. Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 5 e in funzione della durata modificata dell'esposizione, come indicato nella tabella di cui al paragrafo 3. 7. Alle posizioni verso una ricartolarizzazione per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente:
8. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 7 per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI pre
9. Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 8 si attribuisce un fattore di rischio stressi del 100 %.»; |
(5) |
è inserito il seguente articolo 178 bis: «Articolo 178 bis Rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione: disposizioni transitorie 1. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 2 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente all'articolo 178, paragrafo 3, anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013. 2. Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che non vi siano state aggiunte o sostituzioni di esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2018. 3. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 18 gennaio 2015 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 4 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018). 4. In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 5 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce, fino al 31 dicembre 2025, un fattore di rischio stressi conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).»; |
(6) |
l'articolo 180 è così modificato:
|
(7) |
gli articoli 254, 255 e 256 sono soppressi; |
(8) |
l'articolo 257 è così modificato:
|
Articolo 2
Entrata in vigore ed applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.
(3) Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1.
(4) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.