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Document 32018R1221

Regolamento delegato (UE) 2018/1221 della Commissione, del 1° giugno 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/3302

OJ L 227, 10.9.2018, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1221/oj

10.9.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1221 DELLA COMMISSIONE

del 1o giugno 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/35 per quanto riguarda il calcolo dei requisiti patrimoniali obbligatori per le cartolarizzazioni e le cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate detenute dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 111, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 135, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante offre ulteriori opportunità di finanziamento sui mercati dei capitali, migliorando pertanto la capacità di finanziamento dell'economia reale e contribuendo a completare l'Unione dei mercati dei capitali. Inoltre, un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante fornisce opportunità di investimento alternative per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che necessitano di diversificare i loro portafogli in un contesto di bassi rendimenti. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione, in quanto investitori istituzionali, dovrebbero pertanto essere pienamente integrate nel mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione.

(2)

Per assicurare una solida ripresa del mercato delle cartolarizzazioni dell'Unione, si è adottato un nuovo quadro regolamentare per la cartolarizzazione, traendo insegnamento dalle esperienze acquisite nel corso della crisi finanziaria. Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) stabilisce gli elementi essenziali di un quadro normativo generale in materia di cartolarizzazione, prevedendo criteri per classificare le cartolarizzazioni come semplici, trasparenti e standardizzate («cartolarizzazioni STS») e un sistema di vigilanza per monitorare la corretta applicazione di tali criteri da parte di cedenti, promotori, emittenti e investitori istituzionali. Tale regolamento contiene inoltre una serie di obblighi comuni in materia di mantenimento del rischio, due diligence e informativa che si applicano a tutti i settori dei servizi finanziari. Inoltre, il regolamento (UE) 2017/2401 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) modifica, con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2019, il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), rivedendo i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento che cedono, promuovono o investono in cartolarizzazioni, in particolare i requisiti patrimoniali per gli investimenti in cartolarizzazioni STS.

(3)

Nella misura in cui l'ambito di applicazione del quadro normativo rivisto in materia di cartolarizzazione si accavalla con quello delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (5), per evitare una doppia regolamentazione e per motivi di chiarezza e di coerenza è necessario adeguare il quadro prudenziale applicabile alle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

(4)

Il regolamento (UE) 2017/2402 contiene le definizioni di diversi concetti relativi alla cartolarizzazione. Dato che tale regolamento si applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE, è opportuno che il regolamento (UE) 2015/35 rinvii al regolamento (UE) 2017/2402 ai fini della definizione di termini che sono definiti anche nel regolamento (UE) 2017/2402. Per gli stessi motivi, nella misura in cui sono già previsi dal regolamento (UE) 2017/2402 per tutti gli investitori istituzionali, gli obblighi relativi al mantenimento del rischio e alla due diligence dovrebbero essere espunti dal regolamento (UE) 2015/35.

(5)

Il regolamento (UE) 2017/2402 fissa i criteri per la classificazione delle cartolarizzazioni STS, introducendo una definizione armonizzata di una categoria di cartolarizzazioni di qualità superiore da applicare nei mercati dei capitali dell'Unione. D'altra parte, per le stesse ragioni e sulla base di criteri analoghi il regolamento delegato (UE) 2015/35 prevede la categoria di attività «cartolarizzazione di tipo 1» per il settore delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Per assicurare coerenza normativa e condizioni di parità sul mercato delle cartolarizzazioni, le disposizioni generali in materia di cartolarizzazioni di tipo 1 dovrebbero essere espunte dal regolamento delegato (UE) 2015/35, che dovrebbe invece far riferimento alle pertinenti disposizioni in materia di cartolarizzazioni STS di cui al regolamento (UE) 2017/2402. Al fine di evitare che tali modifiche producano effetti negativi, dovrebbero essere previste misure transitorie per le attività esistenti che rientrano nella categoria di cartolarizzazione di tipo 1.

(6)

La calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi della direttiva 2009/138/UE è basata sul rischio ed è destinata a fornire i giusti incentivi per le diverse forme di investimenti in cartolarizzazioni. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il livello della calibrazione e la relativa sensibilità al rischio per tutti i segmenti dovrebbero essere compatibili con le caratteristiche della cartolarizzazione STS, e coerenti con i requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento. Pertanto, la calibrazione del requisito per le cartolarizzazioni di tipo 1, prevista dalle attuali disposizioni del regolamento (UE) 2015/35, dovrebbe essere sostituita da una calibrazione più sensibile al rischio per le cartolarizzazioni STS che riguardi tutti i possibili segmenti che soddisfano requisiti supplementari intesi a ridurre al minimo i rischi.

(7)

L'entrata in applicazione del quadro rivisto non dovrebbe avere ripercussioni negative sugli attuali investimenti in cartolarizzazioni, in particolare per gli investitori istituzionali che hanno mantenuto alcuni investimenti nonostante la crisi finanziaria. È pertanto opportuno prevedere misure transitorie.

(8)

Alla luce delle date di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 e del regolamento (UE) 2017/2401, nonché delle disposizioni transitorie contenute in tali atti legislativi, è importante garantire che il presente regolamento si applichi a decorrere dallo stesso giorno, ossia il 1o gennaio 2019.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/35

Il regolamento delegato (UE) 2015/35 è così modificato:

(1)

l'articolo 1 è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti punti 18 bis e 18 ter:

«18 bis.   «cartolarizzazione»: un'operazione o uno schema ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2017/2402 (*1);

18 ter.   «cartolarizzazione STS»: una cartolarizzazione classificata come «semplice, trasparente e standardizzata» o «STS» conformemente ai requisiti di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 2017/2402;»;

(*1)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.»;"

b)

il punto 19 è sostituito dal seguente:

«19.   «posizione verso una cartolarizzazione»: una posizione verso una cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 19, del regolamento (UE) 2017/2402;»;

c)

è inserito il seguente punto 19 bis:

«19 bis.   «posizione verso una cartolarizzazione senior»: una posizione verso una cartolarizzazione senior ai sensi dell'articolo 242, punto 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (*2);»;

(*2)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.»;"

d)

i punti da 20 a 23 sono sostituiti dai seguenti:

«20.   «posizione verso una ricartolarizzazione»: un'esposizione verso una ricartolarizzazione ai sensi dell'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) 2017/2402;

21.   «cedente»: un cedente ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2017/2402;

22.   «promotore»: un promotore ai sensi dell'articolo 2, punto 5, del regolamento (UE) 2017/2402;

23.   «segmento»: un segmento ai sensi dell'articolo 2, punto 6, del regolamento (UE) 2017/2402;»;

(2)

all'articolo 4, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Ai fini del paragrafo 5, le esposizioni più grandi o più complesse di un'impresa comprendono le posizioni verso una cartolarizzazione di cui all'articolo 178, paragrafi 8 e 9, e le posizioni verso una ricartolarizzazione;»;

(3)

l'articolo 177 è soppresso;

(4)

l'articolo 178 è sostituito dal seguente:

«Articolo 178

Rischio di spread relativo a posizioni verso una cartolarizzazione: calcolo del requisito patrimoniale

1.   Il requisito patrimoniale SCRsecuritisation per il rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione è uguale alla perdita dei fondi propri di base che deriverebbe da una calo relativo istantaneo di stressi del valore di ciascuna posizione verso una cartolarizzazione i.

2.   Il fattore di rischio stressi dipende dalla durata modificata espressa in anni (duri ). Duri non può essere inferiore a 1 anno.

3.   Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5 e 6

Durata

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

fino a 5

bi · duri

1,0 %

1,2 %

1,6 %

2,8 %

5,6 %

9,4 %

Più di 5 e fino a 10

ai + bi · (duri – 5)

5,0 %

0,6 %

6,0 %

0,7 %

8,0 %

0,8 %

14,0 %

1,7 %

28,0 %

3,1 %

47,0 %

5,3 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

8,0 %

0,6 %

9,5 %

0,5 %

12,0 %

0,6 %

22,5 %

1,1 %

43,5 %

2,2 %

73,5 %

0,6 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

11,0 %

0,6 %

12,0 %

0,5 %

15,0 %

0,6 %

28,0 %

1,1 %

54,5 %

0,6 %

76,5 %

0,6 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

14,0 %

0,6 %

14,5 %

0,5 %

18,0 %

0,6 %

33,5 %

0,6 %

57,5 %

0,6 %

79,5 %

0,6 %

4.   Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla classe di merito di credito e dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5 e 6

Durata

stress i

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

ai

bi

(duri )

fino a 5

min[bi · duri ;1]

2,8 %

3,4 %

4,6 %

7,9 %

15,8 %

26,7 %

Più di 5 e fino a 10

min[ai + bi · (duri – 5);1]

14,0 %

1,6 %

17,0 %

1,9 %

23,0 %

2,3 %

39,5 %

4,7 %

79,0 %

8,8 %

100,0 %

0,0 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

22,0 %

1,6 %

26,5 %

1,5 %

34,5 %

1,6 %

63,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

30,0 %

1,6 %

34,0 %

1,5 %

42,5 %

1,6 %

79,0 %

3,2 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

38,0 %

1,6 %

41,5 %

1,5 %

50,5 %

1,6 %

95,0 %

1,6 %

100,0 %

0,0 %

100,0 %

0,0 %

5.   Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi che dipende dalla durata modificata della posizione verso una cartolarizzazione i conformemente alla seguente tabella:

Durata

stress i

ai

bi

(duri )

fino a 5

bi · duri

4,6 %

Più di 5 e fino a 10

ai + bi · (duri – 5)

23 %

2,5 %

Più di 10 e fino a 15

ai + bi · (duri – 10)

35,5 %

1,8 %

Più di 15 e fino a 20

ai + bi · (duri – 15)

44,5 %

0,5 %

Più di 20

min[ai + bi · (duri – 20);1]

47 %

0,5 %

6.   Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS non senior che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e per le quali non è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla classe di merito di credito 5 e in funzione della durata modificata dell'esposizione, come indicato nella tabella di cui al paragrafo 3.

7.   Alle posizioni verso una ricartolarizzazione per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI prescelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente:

 

stressi = min(bi · duri ;1)

 

dove bi viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una ricartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:

 

Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

bi

33 %

40 %

51 %

91 %

100 %

100 %

100 %

8.   Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 7 per le quali è disponibile una valutazione del merito di credito di un'ECAI pre

 

stressi = min(bi · duri ;1)

 

scelta, si attribuisce un fattore di rischio stressi equivalente alla formula seguente: dove bi viene assegnato in funzione della classe di merito di credito della posizione verso una cartolarizzazione i, come indicato nella seguente tabella:

 

Classe di merito di credito

0

1

2

3

4

5

6

bi

12,5 %

13,4 %

16,6 %

19,7 %

82 %

100 %

100 %

9.   Alle posizioni verso una cartolarizzazione non contemplate ai paragrafi da 3 a 8 si attribuisce un fattore di rischio stressi del 100 %.»;

(5)

è inserito il seguente articolo 178 bis:

«Articolo 178 bis

Rischio di spread relativo alle posizioni verso una cartolarizzazione: disposizioni transitorie

1.   In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 2 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente all'articolo 178, paragrafo 3, anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto a condizione che non vi siano state aggiunte o sostituzioni di esposizioni sottostanti dopo il 31 dicembre 2018.

3.   In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 18 gennaio 2015 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 4 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).

4.   In deroga all'articolo 178, paragrafo 3, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente all'articolo 177, paragrafo 5 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce, fino al 31 dicembre 2025, un fattore di rischio stressi conformemente agli articoli 177 e 178 (testo vigente al 31 dicembre 2018).»;

(6)

l'articolo 180 è così modificato:

a)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Alle posizioni verso una cartolarizzazione STS che soddisfano i criteri di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 e che sono garantite integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente dal Fondo europeo per gli investimenti o dalla Banca europea per gli investimenti, si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 % qualora la garanzia soddisfi i requisiti di cui all'articolo 215.»;

b)

è inserito il seguente paragrafo 10 bis:

«10 bis.   In deroga al paragrafo 10, alle cartolarizzazioni emesse prima del 1o gennaio 2019 che sono classificate come cartolarizzazioni di tipo 1 conformemente al paragrafo 10 (testo vigente al 31 dicembre 2018), si attribuisce un fattore di rischio stressi dello 0 % anche qualora tali cartolarizzazioni non siano cartolarizzazioni STS che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

(7)

gli articoli 254, 255 e 256 sono soppressi;

(8)

l'articolo 257 è così modificato:

a)

i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/2402 da parte del cedente, del promotore o del prestatore originario, o se le imprese di assicurazione o di riassicurazione vengono a conoscenza del mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del predetto regolamento, esse informano immediatamente l'autorità di vigilanza.

2.   Quando gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/2402 non sono soddisfatti sotto qualsiasi profilo in ragione di negligenza od omissione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza impone un incremento proporzionato del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo.»;

b)

i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4.   I fattori di rischio sono incrementati progressivamente ad ogni successiva violazione degli obblighi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

5.   Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione non rispettano uno qualsiasi degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402, in ragione di negligenza od omissione, le autorità di vigilanza valutano se tale inadempienza debba essere considerata uno scostamento significativo dal sistema di governance dell'impresa di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/138/CE.».

Articolo 2

Entrata in vigore ed applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o giugno 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

(3)  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, GU L 347 del 28.12.2017, pag. 1.

(4)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II), GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1.


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