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Document 32018R1213
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1213 of 28 August 2018 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Rucavas baltais sviests’ (PGI))
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1213 della Commissione, del 28 agosto 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)
C/2018/5794
GU L 224 del 5.9.2018, p. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.9.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 224/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1213 DELLA COMMISSIONE
del 28 agosto 2018
recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Rucavas baltais sviests» (IGP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione della denominazione «Rucavas baltais sviests» presentata dalla Lettonia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la denominazione «Rucavas baltais sviests» deve essere registrata, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La denominazione «Rucavas baltais sviests» (IGP) è registrata.
La denominazione di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2018
Per la Commissione,
a nome del presidente
Phil HOGAN
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 139 del 20.4.2018, pag. 13.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).