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Document 32018R1146
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1146 of 7 June 2018 amending Implementing Regulation (EU) 2017/892 laying down rules for the application of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council with regard to the fruit and vegetables and processed fruit and vegetables sectors and Regulation (EC) No 606/2009 laying down certain detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards the categories of grapevine products, oenological practices and the applicable restrictions
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1146 della Commissione, del 7 giugno 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni
C/2018/3316
GU L 208 del 17.8.2018, p. 9–37
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
17.8.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/9 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1146 DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2018
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati, e il regolamento (CE) n. 606/2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 (1), in particolare l'articolo 38, l'articolo 182, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 223,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (3) stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati. Il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) ha modificato il regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare per quanto riguarda gli aiuti nel settore degli ortofrutticoli. Pertanto il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbe riflettere le modifiche delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(2) |
È opportuno aggiornare le modalità di esecuzione dell'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli. |
(3) |
È necessario definire nei dettagli le modalità di applicazione dell'aumento del limite di aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % negli Stati membri in cui le organizzazioni di produttori commercializzano meno del 20 % della produzione ortofrutticola ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e segnatamente il calcolo del grado di organizzazione dei produttori in uno Stato membro, affinché le domande di aiuto e la verifica delle condizioni dell'aumento siano applicate in modo coerente in tutto il territorio dell'Unione. |
(4) |
È opportuno inoltre precisare che la promozione dei prodotti come misura di crisi comprende la diversificazione e il consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli. |
(5) |
È necessario semplificare le disposizioni sulle relazioni annuali relative a organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, comprese le organizzazioni transnazionali, gruppi di produttori, nonché fondi di esercizio, programmi operativi e piani di riconoscimento. Tali relazioni dovrebbero consentire alla Commissione di monitorare adeguatamente il settore. |
(6) |
Si dovrebbero precisare le modalità d'applicazione dei dazi all'importazione di cui all'articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 applicabili all'importazione di taluni prodotti ortofrutticoli. |
(7) |
Se un'associazione di organizzazioni di produttori o un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori attua un programma operativo, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che sia evitato il doppio finanziamento e siano effettuati controlli adeguati delle azioni attuate a livello di associazione di organizzazioni di produttori, nonché a livello dei soci delle organizzazioni di produttori, come previsto dal regolamento (UE) n. 1306/2013. |
(8) |
Gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 dovrebbero essere aggiornati per semplificare la parte A della relazione annuale degli Stati membri e gli indicatori comuni di rendimento nonché per eliminare gli indicatori comuni iniziali. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. |
(10) |
L'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione eventuali aumenti dei limiti di cui al punto 2 della suddetta sezione. È necessario modificare il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione (5) per prevedere le modalità di trasmissione di tali informazioni dagli Stati membri alla Commissione. |
(11) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2393. Tuttavia, le disposizioni relative alle modalità di trasmissione delle informazioni dovrebbero applicarsi dal 1o gennaio 2019 per lasciare agli Stati membri e agli operatori economici tempo sufficiente per eseguire le modifiche stabilite nel presente regolamento. La flessibilità di cui le organizzazioni di produttori godono grazie alle disposizioni transitorie sulle nuove misure e azioni deve applicarsi insieme alla retroattività in modo che coincida con la data di applicazione del regolamento (UE) 2017/2393 per rispettare l'esecuzione delle modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(12) |
Le condizioni di applicazione delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero applicarsi dalla data di applicazione delle modifiche del regolamento suddetto introdotte dal regolamento (UE) 2017/2393 per garantire alle organizzazioni di produttori e ai loro soci la stabilità dei mercati, segnatamente alla luce del fatto che le misure riguardano soprattutto la gestione e la prevenzione delle crisi, e per consentire loro di beneficiare appieno delle nuove misure. A fini di tutela di aspettative legittime, le organizzazioni di produttori possono scegliere di proseguire i programmi operativi nell'ambito del precedente quadro giuridico oppure di modificarli per beneficiare delle nuove misure e azioni ammissibili all'aiuto finanziario dell'Unione di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 è così modificato:
1) |
è inserito il seguente articolo 8 bis: «Articolo 8 bis Applicazione dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % 1. L'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo – o parte di esso – presentato da un'organizzazione di produttori riconosciuta di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è concesso se:
2. Ai fini dell'aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % per un programma operativo o parte di esso, il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola da parte delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è calcolato per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo di riferimento di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891. Tuttavia, gli Stati membri che applicano il metodo alternativo di cui all'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/891 calcolano il tasso di commercializzazione della produzione ortofrutticola delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per ogni anno del programma operativo, come parte del valore della produzione commercializzata dalle organizzazioni di produttori in un dato Stato membro sul valore totale della produzione ortofrutticola commercializzata nel dato Stato membro nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno che precede l'anno in cui l'aiuto è stato approvato a norma dell'articolo 8 del presente regolamento. 3. Gli Stati membri comunicano all'organizzazione di produttori richiedente l'importo approvato dell'aiuto, compreso l'importo dell'aumento concesso a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013, al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente l'attuazione del programma operativo conformemente all'articolo 8 del presente regolamento. 4. Per ogni anno del programma operativo gli Stati membri accertano che siano soddisfatte le condizioni di aumento del limite dell'aiuto finanziario dell'Unione dal 50 % al 60 % di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) n. 1308/2013.»; |
2) |
all'articolo 4, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
3) |
all'articolo 9, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti: «6. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto per le azioni attuate a livello di organizzazioni di produttori nello Stato membro in cui sono riconosciute. Se sono socie di un'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori trasmettono copia della domanda allo Stato membro in cui l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori ha sede. 7. L'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori presenta domanda di aiuto per le azioni attuate a livello dell'associazione transnazionale nello Stato membro in cui l'associazione ha sede. Gli Stati membri assicurano che non vi sia rischio di doppio finanziamento.»; |
4) |
all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano disposizioni sulle condizioni che le misure di promozione e di comunicazione devono rispettare, comprese azioni e attività volte alla diversificazione e al consolidamento dei mercati degli ortofrutticoli, quando tali misure riguardano la prevenzione o la gestione delle crisi. Tali disposizioni permettono, all'occorrenza, l'applicazione rapida delle misure. L'obiettivo principale delle misure è la promozione della competitività dei prodotti commercializzati dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni in caso di gravi turbative del mercato, perdita di fiducia dei consumatori o altri problemi connessi. Gli obiettivi specifici delle misure di promozione e di comunicazione applicate dalle organizzazioni di produttori e dalle loro associazioni sono:
|
5) |
il capo III è soppresso; |
6) |
l'articolo 21 è sostituito dal seguente: «Articolo 21 Informazioni e relazioni annuali dei gruppi di produttori, delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori e relazioni annuali degli Stati membri Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, i gruppi di produttori costituiti a norma dell'articolo 125 sexies del regolamento (CE) n. 1234/2007, le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori riconosciuti forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all'articolo 54, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/891. La struttura della relazione annuale è riportata nell'allegato II del presente regolamento. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per raccogliere i dati relativi al numero di soci, al volume e al valore della produzione commercializzata delle organizzazioni di produttori che non hanno presentato programmi operativi. Le organizzazioni di produttori e le associazioni di produttori di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono invitate a comunicare il numero di soci, il volume e il valore della produzione commercializzata.»; |
7) |
all'articolo 33, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3. Lo Stato membro in cui ha sede l'associazione transnazionale di organizzazioni di produttori:
4. Le azioni dei programmi operativi rispettano le norme nazionali e la strategia nazionale dello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di aiuto conformemente all'articolo 9, paragrafi 6 e 7. Tuttavia, le misure ambientali e fitosanitarie e quelle di prevenzione e di gestione delle crisi sono soggette alla normativa dello Stato membro in cui sono effettivamente attuate.»; |
8) |
all'articolo 39, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del presente regolamento. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite per tale prodotto, salvo se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti del dazio addizionale all'importazione sono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.»; |
9) |
gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Modifica del regolamento (CE) n. 606/2009
Nel regolamento (CE) n. 606/2009 è inserito il seguente articolo 12 bis:
«Articolo 12 bis
Notifica delle decisioni degli Stati membri che autorizzano un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale
1. Gli Stati membri che decidono di avvalersi della possibilità di autorizzare un aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di cui all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, lo notificano alla Commissione prima di adottare la decisione. Nella notifica gli Stati membri specificano le percentuali di innalzamento dei limiti di cui all'allegato VIII, parte I, sezione A, punto 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le regioni e le varietà interessate dalla decisione e trasmettono dati e prove a dimostrazione delle condizioni climatiche eccezionalmente sfavorevoli subite nelle regioni interessate.
2. La notifica è effettuata a norma del regolamento delegato (UE) 2017/1183 (*1) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 (*2).
3. La notifica è trasmessa dalla Commissione alle autorità degli altri Stati membri mediante il sistema d'informazione predisposto dalla Commissione.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Tuttavia i punti 5), 6) e 9) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2019.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).
(4) Regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale (GU L 350 del 29.12.2017, pag. 15).
(5) Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193 del 24.7.2009, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
Struttura e contenuto della strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili di cui all'articolo 2
1. Durata della strategia nazionale:
deve essere indicata dallo Stato membro.
2. Analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, potenzialità di sviluppo, strategia scelta in funzione di tali caratteristiche e giustificazione delle priorità selezionate, ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2.1. Analisi della situazione
Descrizione, con l'ausilio di dati quantificati, della situazione attuale del settore ortofrutticolo, che evidenzi i punti di forza e di debolezza, le disparità, le carenze, i bisogni e le potenzialità di sviluppo sulla base degli indicatori pertinenti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato II. La descrizione riporta almeno:
— |
le prestazioni del settore ortofrutticolo: punti di forza e di debolezza del settore, competitività e potenzialità di sviluppo delle organizzazioni di produttori; |
— |
gli effetti ambientali (impatti, pressioni e benefici) della produzione ortofrutticola, con le principali tendenze. |
2.2. Strategia scelta per affrontare i punti di forza e di debolezza
Descrizione dei principali ambiti di intervento in cui si prevede di massimizzare il valore aggiunto:
— |
pertinenza degli obiettivi fissati per i programmi operativi e dei risultati attesi nonché probabilità realistiche di realizzazione di tali obiettivi e risultati; |
— |
coerenza interna della strategia, esistenza di interazioni sinergiche e possibili conflitti o contraddizioni tra gli obiettivi operativi delle varie azioni selezionate; |
— |
complementarità e coerenza delle azioni selezionate con altri interventi nazionali o regionali e con le attività sovvenzionate dai fondi concessi dall'Unione, in particolare con lo sviluppo rurale e i programmi di promozione; |
— |
risultati ed effetti attesi rispetto alla situazione di partenza, nonché contributo apportato alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. |
2.3. Impatto della precedente strategia nazionale (se pertinente)
Descrizione dei risultati e dell'impatto dei programmi operativi attuati nel recente passato.
3. Obiettivi dei programmi operativi e indicatori di rendimento di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013
Descrizione dei tipi di azioni selezionate come sovvenzionabili (elenco non esaustivo), degli obiettivi perseguiti, degli obiettivi quantitativi verificabili e degli indicatori che consentono di misurare i progressi compiuti nella realizzazione degli obiettivi, l'efficienza e l'efficacia.
3.1. Requisiti relativi a tutti i tipi di azioni o a una parte di essi
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le azioni incluse nella strategia nazionale e nella disciplina nazionale siano verificabili e controllabili. Qualora la valutazione effettuata durante l'attuazione dei programmi operativi evidenzi che i requisiti di verificabilità e controllabilità non sono soddisfatti, le azioni interessate sono adattate di conseguenza o cancellate. Se il sostegno è concesso sulla base di tassi forfettari fissi o di tabelle standard di costi unitari, gli Stati membri garantiscono che tali elementi siano predeterminati in base a parametri esatti e adeguati e mediante un calcolo giusto, equo e verificabile. Le azioni ambientali rispettano i requisiti di cui all'articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Gli Stati membri adottano misure di salvaguardia, disposizioni e controlli per garantire che le azioni selezionate come sovvenzionabili non ricevano sostegno anche da altri strumenti pertinenti della politica agricola comune, in particolare dallo sviluppo rurale e dai programmi di promozione o da altri regimi nazionali o regionali. Idonee difese predisposte, a norma dell'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013, per proteggere l'ambiente da un'eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi, nonché criteri adottati, a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del medesimo regolamento, per garantire che gli investimenti in aziende individuali sovvenzionati nell'ambito dei programmi operativi rispettino gli obiettivi enunciati dall'articolo 191 del TFUE e dal settimo programma di azione dell'Unione in materia di ambiente.
3.2. Informazioni specifiche richieste per i tipi di azioni volti al raggiungimento degli obiettivi definiti o di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (da compilare solo per i tipi di azioni selezionati).
3.2.1. Acquisizione di capitale fisso
— |
tipi di investimenti sovvenzionabili, |
— |
altre forme di acquisizione sovvenzionabili (per esempio locazione, leasing), |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
3.2.2. Altre azioni
— |
descrizione dei tipi di azioni sovvenzionabili, |
— |
esposizione dettagliata delle condizioni di ammissibilità. |
4. Designazione delle autorità competenti e degli organismi responsabili
Designazione da parte dello Stato membro dell'autorità nazionale incaricata della gestione, della sorveglianza e della valutazione della strategia nazionale.
5. Descrizione dei sistemi di sorveglianza e valutazione
Gli indicatori di rendimento stabiliti dalla strategia nazionale comprendono gli indicatori previsti all'articolo 4 ed elencati alla tabella 4.1 dell'allegato II. Ove si ritenga opportuno, la strategia nazionale recherà indicatori supplementari rispondenti ad esigenze, condizioni e obiettivi nazionali o regionali propri dei programmi operativi nazionali.
5.1. Valutazione dei programmi operativi e obblighi di comunicazione delle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 36, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione dei programmi operativi, inclusi gli obblighi di comunicazione che incombono alle organizzazioni di produttori.
5.2. Sorveglianza e valutazione della strategia nazionale
Descrizione dei requisiti e delle procedure di sorveglianza e di valutazione della strategia nazionale.
«ALLEGATO II
Relazione annuale, parte A
STRUTTURA DELLA RELAZIONE ANNUALE – PARTE A
I presenti moduli costituiscono la parte A della relazione annuale che le competenti autorità degli Stati membri devono trasmettere annualmente alla Commissione europea entro il 15 novembre dell'anno successivo all'anno solare cui si riferisce la relazione.
I moduli sono basati sugli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 54, lettera b), e all'allegato V del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati.
1. Informazioni amministrative
Tabella 1.1. |
Modifiche della legislazione nazionale in applicazione del titolo I, capo II, sezione 3, e del titolo II, capo III, sezioni 1, 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (per il settore degli ortofrutticoli) |
Tabella 1.2. |
Modifiche connesse alla strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi |
2. Informazioni sulle organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori transnazionali, le associazioni di organizzazioni di produttori, le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
Tabella 2.1. |
Organizzazioni di produttori |
Tabella 2.2. |
Organizzazioni di produttori transnazionali |
Tabella 2.3. |
Associazioni di organizzazioni di produttori |
Tabella 2.4. |
Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori |
Tabella 2.5. |
Gruppi di produttori |
3. Informazioni concernenti le spese
Tabella 3.1. |
Spese relative alle organizzazioni di produttori, alle organizzazioni di produttori transnazionali, alle associazioni di organizzazioni di produttori e alle associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori |
Tabella 3.2. |
Totale spese dei programmi operativi per le organizzazioni di produttori, le organizzazioni di produttori transnazionali, le associazioni di organizzazioni di produttori e le associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori |
Tabella 3.3. |
Totale spese dei gruppi di produttori |
Tabella 3.4. |
Ritiri |
4. Sorveglianza dei programmi operativi/piani di riconoscimento
Tabella 4.1. |
Indicatori riguardanti organizzazioni di produttori e organizzazioni di produttori transnazionali, associazioni di organizzazioni di produttori e associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori |
Tabella 4.2. |
Indicatori per i gruppi di produttori |
Note esplicative
Abbreviazioni
Organizzazione comune dei mercati |
OCM |
Gruppo di produttori |
GP |
Organizzazione di produttori |
OP |
Organizzazione di produttori transnazionale |
OPT |
Associazione di organizzazioni di produttori |
AOP |
Associazione transnazionale di organizzazioni di produttori |
ATOP |
Fondo di esercizio |
FE |
Programma operativo |
PO |
Valore della produzione commercializzata |
VPC |
Stato membro |
SM |
Codici dei paesi
Nome del paese (nella lingua originale) |
Nome abbreviato (in italiano) |
Codice |
Belgique/België |
Belgio |
BE |
България (*1) |
Bulgaria |
BG |
Česká republika |
Repubblica ceca |
CZ |
Danmark |
Danimarca |
DK |
Deutschland |
Germania |
DE |
Eesti |
Estonia |
EE |
Éire/Ireland |
Irlanda |
IE |
Ελλάδα (*1) |
Grecia |
EL |
España |
Spagna |
ES |
France |
Francia |
FR |
Italia |
Italia |
IT |
Κύπρος (*1) |
Cipro |
CY |
Latvija |
Lettonia |
LV |
Lietuva |
Lituania |
LT |
Luxembourg |
Lussemburgo |
LU |
Magyarország |
Ungheria |
HU |
Malta |
Malta |
MT |
Nederland |
Paesi Bassi |
NL |
Österreich |
Austria |
AT |
Polska |
Polonia |
PL |
Portugal |
Portogallo |
PT |
Republika Hrvatska |
Croazia |
HR |
România |
Romania |
RO |
Slovenija |
Slovenia |
SI |
Slovensko |
Slovacchia |
SK |
Suomi/Finland |
Finlandia |
FI |
Sverige |
Svezia |
SE |
United Kingdom |
Regno Unito |
UK |
Codici delle regioni
Vlaams Gewest |
BE2 |
Région Wallonne |
BE3 |
L'indicazione della regione interessata sul frontespizio di ciascuna sezione e all'inizio di ogni tabella è facoltativa per gli Stati membri che ritengono opportuno fornire una scomposizione regionale.
Numero di codice (ID) di OP, OPT, AOP, ATOP e GP
Ogni OP, OPT, AOP, ATOP e GP è contrassegnata(o) da un numero di codice UNICO. Se all'OP, OPT, AOP, ATOP o al GP viene revocato il riconoscimento, il rispettivo numero di codice non può più essere riutilizzato.
Valori monetari
Tutti i valori monetari sono espressi in euro, tranne per gli Stati membri che usano ancora una valuta nazionale. In cima alle tabelle figura la casella “VALUTA NAZIONALE”.
Valuta |
|
La casella deve indicare il codice della valuta nazionale usata.
|
CODICE |
euro |
EUR |
lira sterlina |
GBP |
Punto di contatto per la comunicazione
Stato membro: |
|
Anno: |
|
Regione: |
|
|
|
Organizzazione |
Nome |
|
Indirizzo postale |
|
|
Persona da contattare 1 |
Cognome |
|
Nome |
|
|
Funzione |
|
|
Indirizzo e-mail |
|
|
Telefono |
|
|
Fax |
|
|
Persona da contattare 2 |
Cognome |
|
Nome |
|
|
Funzione |
|
|
Indirizzo e-mail |
|
|
Telefono |
|
|
Fax |
|
Relazione annuale – Parte A
Stato membro: |
|
Anno: |
|
Regione: |
|
|
|
SEZIONE 1
INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
Tabella 1.1. Modifiche della legislazione nazionale in applicazione del titolo I, capo II, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 (per il settore degli ortofrutticoli)
Legislazione nazionale |
||
Titolo |
Pubblicazione nella GU dello Stato membro |
Collegamento ipertestuale |
|
|
|
Tabella 1.2. Modifiche apportate alla strategia nazionale in materia di programmi operativi sostenibili applicabile ai programmi operativi
Strategia nazionale |
|
Modifiche apportate alla strategia nazionale (1) |
Collegamento ipertestuale |
|
|
Relazione annuale – Parte A
Stato membro: |
|
Anno: |
|
Regione: |
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|
SEZIONE 2
INFORMAZIONI RELATIVE A OP, OPT, AOP, ATOP E GP
Tabella 2.1. Organizzazioni di produttori
Numero totale di OP riconosciute |
|
||||
Numero totale di OP sospese |
|
||||
Numero totale di OP il cui riconoscimento è stato revocato |
|
||||
Numero totale di OP che si sono fuse con una (o più) OP/AOP/OPT/ATOP |
Numero totale di OP interessate |
|
|||
Numero totale di nuove OP/AOP/OPT/ATOP |
|
||||
Nuovo/i numero/i d'identificazione |
|
||||
Numero di soci di OP |
Totale |
|
|||
Persone giuridiche |
|
||||
Persone fisiche |
|
||||
Numero di produttori ortofrutticoli |
|
||||
Numero totale di OP che attuano un programma operativo |
|
|
|||
|
|
||||
|
|
||||
Parte della produzione destinata al mercato del fresco |
Valore |
|
|||
Volume (t) |
|
||||
Parte della produzione destinata alla trasformazione |
Valore |
|
|||
Volume (t) |
|
||||
Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*2) |
|
Tabella 2.2. Organizzazioni di produttori transnazionali (2)
Numero totale di OPT riconosciute |
|
|||||
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||||
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|
||||
Numero totale di OPT riconosciute |
|
|||||
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||||
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||||
Numero totale di OPT il cui riconoscimento è stato revocato |
|
|||||
|
|
|
||||
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|
|
||||
Numero totale di OP che si sono fuse con una (o più) OP/AOP/OPT/ATOP |
Numero totale di OPT interessate |
|
||||
Numero totale di nuove OPT/ATOP |
|
|||||
Nuovo/i numero/i d'identificazione |
|
|||||
Numero di soci di OPT |
Totale |
|
||||
Persone giuridiche |
|
|||||
Persone fisiche |
|
|||||
Numero di produttori ortofrutticoli |
|
|||||
Numero totale di OPT che attuano un programma operativo |
|
con programma operativo completo |
|
|||
con programma operativo parziale |
|
|||||
|
con programma operativo completo |
|
||||
con programma operativo parziale |
|
|||||
|
con programma operativo completo |
|
||||
con programma operativo parziale |
|
|||||
Parte della produzione destinata al mercato del fresco |
Valore |
|
||||
Volume (t) |
|
|||||
Parte della produzione destinata alla trasformazione |
Valore |
|
||||
Volume (t) |
|
|||||
Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*3) |
|
Tabella 2.3. Associazioni di organizzazioni di produttori (3)
Numero totale di AOP riconosciute |
|
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||||
Numero totale di AOP sospese |
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|||||
|
|
|
||||
Numero totale di AOP il cui riconoscimento è stato revocato |
|
|||||
|
|
|
||||
Numero totale di AOP che si sono fuse con una (o più) AOP/ATOP |
Numero totale di AOP interessate |
|
||||
Numero totale di nuove AOP/ATOP |
|
|||||
Nuovo/i numero/i d'identificazione |
|
|||||
Numero di soci di AOP |
Totale |
|
||||
Persone giuridiche |
|
|||||
Persone fisiche |
|
|||||
Numero di produttori ortofrutticoli |
|
|||||
Numero totale di AOP che attuano un programma operativo |
|
con programma operativo completo |
|
|||
con programma operativo parziale |
|
|||||
|
con programma operativo completo |
|
||||
con programma operativo parziale |
|
|||||
|
con programma operativo completo |
|
||||
con programma operativo parziale |
|
|||||
Parte della produzione destinata al mercato del fresco |
Valore |
|
||||
Volume (t) |
|
|||||
Parte della produzione destinata alla trasformazione |
Valore |
|
||||
Volume (t) |
|
|||||
Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*4) |
|
Tabella 2.4. Associazioni transnazionali di organizzazioni di produttori (4)
Numero totale di ATOP riconosciute |
|
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||||
Numero totale di ATOP sospese |
|
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||||
Numero totale di ATOP il cui riconoscimento è stato revocato |
|
|||||
|
|
|
||||
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||||
Numero totale di ATOP che si sono fuse con una (o più) ATOP |
Numero totale di ATOP interessate |
|
||||
Numero totale di nuove ATOP |
|
|||||
Nuovo/i numero/i d'identificazione |
|
|||||
Numero dei soci di ATOP |
Totale |
|
||||
Persone giuridiche |
|
|||||
Persone fisiche |
|
|||||
Numero di produttori ortofrutticoli |
|
|||||
Numero totale di ATOP che attuano un programma operativo |
|
con programma operativo completo |
|
|||
con programma operativo parziale |
|
|||||
|
con programma operativo completo |
|
||||
con programma operativo parziale |
|
|||||
|
con programma operativo completo |
|
||||
con programma operativo parziale |
|
|||||
Parte della produzione destinata al mercato del fresco |
Valore |
|
||||
Volume (t) |
|
|||||
Parte della produzione destinata alla trasformazione |
Valore |
|
||||
Volume (t) |
|
|||||
Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*5) |
|
Tabella 2.5. Gruppi di produttori
Numero totale di GP riconosciuti |
|
|
Numero totale di GP sospesi |
|
|
Numero totale di GP il cui riconoscimento è stato revocato |
|
|
Numero totale di GP che sono diventati OP |
|
|
Numero totale di GP che si sono fusi con uno (o più) GP |
Numero totale di GP interessati |
|
Numero totale di GP sospesi |
|
|
Nuovo/i numero/i d'identificazione |
|
|
Numero di membri di GP |
Totale |
|
Persone giuridiche |
|
|
Persone fisiche |
|
|
Numero di produttori ortofrutticoli |
|
|
Parte della produzione destinata al mercato del fresco |
Valore |
|
Volume (t) |
|
|
Parte della produzione destinata alla trasformazione |
Valore |
|
Volume (t) |
|
|
Superficie totale destinata alla produzione ortofrutticola (ha) (*6) |
|
Relazione annuale – Parte A
Stato membro: |
|
Anno: |
|
Regione: |
|
|
|
SEZIONE 3
INFORMAZIONI SULLE SPESE
Tabella 3.1. Spese relative a OP, OPT, AOP, ATOP
|
Tutte le OP |
Tutte le OPT |
Tutte le AOP |
Tutte le ATOP |
||
Fondo di esercizio |
Totale approvato |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
||
Fondo di esercizio finale |
Spesa totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
Aiuto finanziario nazionale |
Importo dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente pagato |
|
|
|||
Importo stimato dell'aiuto finanziario nazionale effettivamente pagato che l'UE dovrà rimborsare |
|
|||||
Elenco delle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
|
|||||
Valore della produzione commercializzata (calcolata a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/891) |
|
|
|
|
(dati in euro o in valuta nazionale)
Tabella 3.2. Totale delle spese effettive dei programmi operativi per OP, OPT, AOP e ATOP
Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891) |
Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
Totale delle spese effettive (EUR o valuta nazionale) |
|||||
Tutte le OP |
Tutte le OPT |
Tutte le AOP |
Tutte le ATOP |
||||
Investimenti |
Pianificazione della produzione |
|
|
|
|
||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
|
|
|
|
|||
Prevenzione e gestione delle crisi |
|
|
|
|
|||
Ricerca |
|
|
|
|
|||
Ricerca e produzione sperimentale |
Pianificazione della produzione |
|
|
|
|
||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
|
|
|
|
|||
Regimi di qualità (dell'UE e nazionali) e misure relative al miglioramento della qualità |
Miglioramento della qualità dei prodotti |
|
|
|
|
||
Promozione e comunicazione |
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
|
|
|
|
||
Promozione dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Prevenzione e gestione delle crisi |
|
|
|
|
|||
Formazione e scambio di buone prassi |
Pianificazione della produzione |
|
|
|
|
||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
|
|
|
|
|||
Prevenzione e gestione delle crisi |
|
|
|
|
|||
Servizi di consulenza e assistenza tecnica |
Pianificazione della produzione |
|
|
|
|
||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
|
|
|
|
|||
Produzione biologica |
Misure ambientali |
|
|
|
|
||
Produzione integrata |
|
|
|
|
|||
Migliore uso o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio |
|
|
|
|
|||
Azioni mirate a preservare il suolo |
|
|
|
|
|||
Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p.es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (per esempio muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive) |
|
|
|
|
|||
Azioni a favore del risparmio energetico (esclusi i trasporti) |
|
|
|
|
|||
Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti |
|
|
|
|
|||
Trasporti |
|
|
|
|
|||
Commercializzazione |
|
|
|
|
|||
Costituzione di fondi di mutualizzazione |
Prevenzione e gestione delle crisi |
|
|
|
|
||
Ricostituzione dei fondi di mutualizzazione |
|
|
|
|
|||
Reimpianto di frutteti |
|
|
|
|
|||
Ritiro dal mercato |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
Raccolta prima della maturazione (“raccolta verde”) |
|
|
|
|
|||
Mancata raccolta |
|
|
|
|
|||
Assicurazione del raccolto |
|
|
|
|
|||
Orientamento |
|
|
|
|
|||
Spese amministrative |
Pianificazione della produzione |
|
|
|
|
||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
|||||||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
|||||||
Misure ambientali |
|||||||
Prevenzione e gestione delle crisi |
|||||||
Ricerca |
|||||||
Altro |
Pianificazione della produzione |
|
|
|
|
||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
|
|
|
|
|||
|
Tabella 3.3. Totale spese effettive per i gruppi di produttori
|
Totale spese effettive per tutti i GP (Euro o valuta nazionale) |
||
Investimenti per i GP |
Investimenti necessari per ottenere il riconoscimento per i GP |
|
|
|
|
||
|
|
||
|
|
Tabella 3.4. Ritiri
|
Volume annuo totale (t) |
Totale delle spese (euro o valuta nazionale) |
Importo dell'aiuto finanziario dell'UE |
Distribuzione gratuita (t) |
Compostaggio (t) |
Industria di trasformazione (t) |
Altre destinazioni (t) |
|
Prodotti di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2017/891 |
Cavolfiori |
|
|
|
|
|
|
|
Pomodori |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mele |
|
|
|
|
|
|
|
|
Uve |
|
|
|
|
|
|
|
|
Albicocche |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pesche noci |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pesche |
|
|
|
|
|
|
|
|
Pere |
|
|
|
|
|
|
|
|
Melanzane |
|
|
|
|
|
|
|
|
Meloni |
|
|
|
|
|
|
|
|
Cocomeri |
|
|
|
|
|
|
|
|
Arance |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mandarini |
|
|
|
|
|
|
|
|
Clementine |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mandarini satsuma |
|
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|
|
|
|
|
|
Limoni |
|
|
|
|
|
|
|
|
Altri prodotti |
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
|
Relazione annuale – Parte A
Stato membro: |
|
Anno: |
|
Regione: |
|
|
|
SEZIONE 4
SORVEGLIANZA DEI PROGRAMMI OPERATIVI
Gli indicatori relativi alle azioni intraprese da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori, organizzazioni transnazionali e gruppi di produttori nell'ambito di un programma operativo/piano di riconoscimento non rispecchiano necessariamente tutti i fattori che possono influire sui prodotti, sui risultati e sull'impatto del programma operativo/piano di riconoscimento. In questo contesto, le informazioni fornite dagli indicatori vanno interpretate alla luce dei dati quantitativi e qualitativi concernenti altri fattori essenziali che contribuiscono ad un'attuazione riuscita o meno del programma/piano.
Se gli Stati membri si avvalgono di campioni per calcolare gli indicatori, le dimensioni, la rappresentatività e gli altri elementi costitutivi del campione devono essere comunicati ai servizi della Commissione insieme alla relazione annuale.
Tabella 4.1. Spese relative a OP, OPT, AOP, ATOP
Azioni/misure (Articolo 2, lettere f) e g), del regolamento (UE) n. 2017/891) |
Obiettivi Articolo 33, paragrafi 1 e 3, e articolo 152, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1308/2013 |
Indicatori |
Tutte le OP |
Tutte le OPT |
Tutte le AOP |
Tutte le ATOP |
|
Investimenti (5) |
Pianificazione della produzione |
Numero di aziende |
|
|
|
|
|
Valore totale |
|
|
|
|
|||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Valore totale |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Valore totale |
|
|
|
|
|||
Valore totale della produzione commercializzata/Volume totale della produzione commercializzata (in euro o valuta nazionale/kg) |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Valore totale |
|
|
|
|
|||
Prevenzione e gestione delle crisi |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Valore totale |
|
|
|
|
|||
Ricerca |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Valore totale |
|
|
|
|
|||
Ricerca e produzione sperimentale |
Pianificazione della produzione |
Valore totale |
|
|
|
|
|
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
Valore totale |
|
|
|
|
||
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
Valore totale |
|
|
|
|
||
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Valore totale |
|
|
|
|
|||
Regimi di qualità (dell'UE e nazionali) (6) e misure relative al miglioramento della qualità |
Miglioramento della qualità dei prodotti |
Zona DOP/IGP/STG (7) (ha) |
|
|
|
|
|
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Volume (t) |
|
|
|
|
|||
Promozione e comunicazione (8) |
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
|
Numero di campagne di promozione |
|
|
|
|
|||
Promozione dei prodotti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di campagne di promozione |
|
|
|
|
|||
Prevenzione e gestione delle crisi |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di campagne di promozione |
|
|
|
|
|||
Formazione e scambio di buone prassi |
Pianificazione della produzione |
Numero di aziende |
|
|
|
|
|
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Prevenzione e gestione delle crisi |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Servizi di consulenza e assistenza tecnica |
Pianificazione della produzione |
Numero di aziende |
|
|
|
|
|
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Miglioramento della qualità dei prodotti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Incremento del valore commerciale dei prodotti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Misure ambientali |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Numero di azioni |
|
|
|
|
|||
Produzione biologica |
Misure ambientali |
Superficie adibita alla produzione biologica di ortofrutticoli (ha) |
|
|
|
|
|
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Produzione integrata |
Superficie adibita alla produzione integrata di ortofrutticoli (ha) |
|
|
|
|
||
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Migliore uso o gestione delle risorse idriche, tra cui risparmio di acqua e drenaggio |
Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto di acqua (ha) |
|
|
|
|
||
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Differenza di volume (m3) (n – 1/n) |
|
|
|
|
|||
Azioni mirate a preservare il suolo |
Superficie ortofrutticola esposta a rischio di erosione del suolo su cui vengono attuate misure antierosione(ha) (9) |
|
|
|
|
||
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Differenza di impiego di concimi chimici per ettaro (t/ha) (n – 1/n) |
|
|
|
|
|||
Azioni intese a creare o preservare gli habitat propizi alla biodiversità (p.es. zone umide) o a salvaguardare il paesaggio, compresa la conservazione del patrimonio storico (per esempio muri di pietra, terrazzamenti, piccole zone boschive) |
Superficie sottoposta ad azioni intese a contribuire alla protezione degli habitat e della biodiversità (ha) |
|
|
|
|
||
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Azioni a favore del risparmio energetico (esclusi i trasporti) |
Superficie ortofrutticola su cui viene praticato un uso ridotto di energia (ha) |
|
|
|
|
||
Numero di aziende |
|
|
|
|
|||
Differenza del consumo di energia (n – 1/n) |
|
||||||
Solidi |
(t/volume totale della produzione commercializzata) |
|
|
|
|
||
Liquidi |
(L/volume totale della produzione commercializzata) |
|
|
|
|
||
Gas |
(m3/volume totale della produzione commercializzata) |
|
|
|
|
||
Energia elettrica |
(kWh/volume totale della produzione commercializzata) |
|
|
|
|
||
Azioni intese a ridurre la produzione di rifiuti e a migliorare la gestione dei rifiuti |
Numero di aziende |
|
|
|
|
||
Differenza di volume di rifiuti (m3/volume della produzione commercializzata) (n – 1/n) |
|
|
|
|
|||
Differenza di volume dell'imballaggio (m3/volume della produzione commercializzata) (n – 1/n) |
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Trasporti |
Differenza del consumo di energia (n – 1/n): |
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Liquidi |
(L/volume totale della produzione commercializzata) |
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Gas |
(m3/volume totale della produzione commercializzata) |
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Energia elettrica |
(kWh/volume totale della produzione commercializzata) |
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Commercializzazione |
Numero di aziende |
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Numero di azioni |
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Costituzione di fondi di mutualizzazione (10) |
Prevenzione e gestione delle crisi |
Numero di aziende |
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Ricostituzione dei fondi di mutualizzazione (11) |
Numero di aziende |
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Reimpianto di frutteti |
Superfici interessate (ha) |
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Ritiro dal mercato (11) |
Numero di azioni intraprese |
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Raccolta verde (12) |
Numero di azioni intraprese |
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Superficie interessata (ha) |
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Mancata raccolta (12) |
Numero di azioni intraprese |
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Superficie interessata (ha) |
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Assicurazione del raccolto |
Numero di aziende |
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Orientamento |
Numero di azioni intraprese |
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Altro |
Pianificazione della produzione |
Numero di aziende |
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Miglioramento della qualità dei prodotti |
Numero di aziende |
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Incremento del valore commerciale dei prodotti |
Numero di aziende |
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Misure ambientali |
Numero di aziende |
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Tabella 4.2. Indicatori per i gruppi di produttori
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Indicatore |
Numero |
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Investimenti per i GP |
Investimenti necessari per ottenere il riconoscimento per i GP |
Numero di membri di GP |
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Numero di GP che sono stati riconosciuti come OP |
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(*1) Traslitterazione latina: България = Bulgaria; Ελλάδα = Elláda; Κύπρος = Kýpros.
(1) Sintesi delle modifiche apportate alla strategia durante l'anno di riferimento.
(*2) Funghi esclusi
(2) La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le OPT.
La superficie totale si riferisce alle superfici sfruttate dai soci delle OPT, vale a dire le OP, i produttori che sono soci di OP aderenti all'OPT e i produttori soci dell'OPT.
(*3) Funghi esclusi
(3) La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le AOP.
La superficie totale si riferisce alle superfici sfruttate dai soci delle AOP, vale a dire le OP, i produttori che sono soci delle OP aderenti alle AOP.
(*4) Funghi esclusi
(4) La presente tabella si riferisce agli Stati membri in cui hanno sede le ATOP.
La superficie totale si riferisce alle superfici sfruttate dai soci delle ATOP, vale a dire le OP, i produttori che sono soci delle OP aderenti alle ATOP.
(*5) Funghi esclusi
(*6) Funghi esclusi
(5) Compresi gli investimenti non produttivi finalizzati all'adempimento di impegni assunti nell'ambito del programma operativo.
(6) S'intende in questa sede una serie di obblighi specifici concernenti i metodi di produzione, a) il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente e b) che danno luogo a un prodotto finito la cui qualità i) è notevolmente superiore a quella richiesta dalle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e tutela ambientale e ii) risponde agli sbocchi di mercato attuali e prevedibili. Si propongono i seguenti tipi principali di “regimi di qualità”: a) produzione biologica certificata; b) denominazioni di origine protette e indicazioni geografiche protette; c) produzione integrata certificata; d) regimi di qualità privati certificati.
(7) Denominazione di origine protetta/indicazione geografica protetta/specialità tradizionale garantita.
(8) Ogni giorno di una campagna di promozione/comunicazione è considerato un'azione distinta.
(9) Per “superficie esposta a rischio di erosione del suolo” s'intende un appezzamento di terreno con pendenza superiore al 10 %, sottoposto o meno a interventi antierosione (per esempio copertura del suolo, rotazione delle colture ecc.). Se sono disponibili i dati corrispondenti, gli Stati membri hanno facoltà di applicare la seguente definizione: per “superficie esposta a rischio di erosione del suolo” s'intende un appezzamento di terreno con una perdita prevedibile di suolo superiore al tasso naturale di formazione del suolo, sottoposto o meno a interventi antierosione (p.es. copertura del suolo, rotazione delle colture ecc.).
(10) Le azioni relative alla costituzione/ricostituzione di diversi fondi di mutualizzazione sono considerate azioni diverse.
(11) Il ritiro dal mercato di uno stesso prodotto in diversi periodi dell'anno e i ritiri dal mercato di prodotti differenti sono considerati azioni diverse. Ciascuna operazione di ritiro dal mercato di un dato prodotto costituisce un'azione distinta.
(12) La raccolta verde e la mancata raccolta di prodotti diversi sono considerate azioni diverse. La raccolta verde e la mancata raccolta dello stesso prodotto sono considerate un'azione sola, indipendentemente dal numero di giorni impiegati, dal numero di aziende partecipanti e dal numero di appezzamenti o di ettari interessati.