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Document 32018R1096

Regolamento delegato (UE) 2018/1096 della Commissione, del 22 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva

C/2018/2980

GU L 197 del 3.8.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/11/2022; abrog. impl. da 32022R2104

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1096/oj

3.8.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 197/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/1096 DELLA COMMISSIONE

del 22 maggio 2018

che modifica il regolamento (UE) n. 29/2012 con riguardo ai requisiti per talune indicazioni di etichettatura dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione (2), gli operatori hanno la possibilità di riportare diverse indicazioni facoltative sull'etichetta degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva, a determinate condizioni. In particolare, sull'etichetta può figurare l'acidità, a condizione che vengano indicati anche determinati parametri fisico-chimici (indice dei perossidi, tenore di cere e assorbimento nell'ultravioletto). Con l'obiettivo di non indurre in errore i consumatori, il valore dei parametri fisico-chimici, se indicato sull'etichetta, deve corrispondere al valore massimo che tali parametri potrebbero raggiungere al termine minimo di conservazione.

(2)

L'indicazione della campagna di raccolta nell'etichetta degli oli d'oliva vergini ed extra-vergini è facoltativa per gli operatori se il 100 % del contenuto del recipiente proviene da un'unica campagna di raccolta. Poiché la raccolta delle olive viene generalmente avviata verso la fine dell'autunno e si conclude nella primavera dell'anno successivo, è opportuno chiarire come riportare in etichetta la campagna di raccolta.

(3)

Al fine di fornire ai consumatori ulteriori informazioni sull'età di un olio d'oliva, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a rendere obbligatoria l'indicazione della campagna di raccolta. Tuttavia, con l'obiettivo di non perturbare il funzionamento del mercato unico, tale indicazione obbligatoria dovrebbe essere limitata alla produzione nazionale, ottenuta da olive raccolte sul loro territorio e destinate esclusivamente ai mercati nazionali. Per analogia con il periodo transitorio previsto in relazione all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012, è opportuno che gli Stati membri autorizzino la commercializzazione degli oli d'oliva già etichettati fino all'esaurimento delle scorte. Per consentire alla Commissione di monitorare l'applicazione di tali decisioni nazionali e di rivedere la disposizione dell'Unione ad esse soggiacente alla luce di eventuali sviluppi nel funzionamento del mercato unico, gli Stati membri dovrebbero notificare la loro decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012.

(5)

Al fine di rispettare le aspettative legittime degli operatori, è opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti etichettati a norma del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 prima della data di applicazione di cui al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 è così modificato:

(1)

all'articolo 5, il primo paragrafo è così modificato:

a)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

l'indicazione dell'acidità massima prevista alla data del termine minimo di conservazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1169/2011 può figurare unicamente se accompagnata dalla menzione, in caratteri delle stesse dimensioni e nello stesso campo visivo, dell'indice dei perossidi, del tenore in cere e dell'assorbimento nell'ultravioletto, determinati a norma del regolamento (CEE) n. 2568/91, previsti alla stessa data;»;

b)

alla lettera e) è aggiunta la frase seguente:

«Ai fini della presente lettera, la campagna di raccolta deve essere indicata sull'etichetta sotto forma della relativa campagna di commercializzazione a norma dell'articolo 6, lettera c), punto iii), del regolamento (UE) n. 1308/2013, oppure sotto forma del mese e anno della raccolta, in quest'ordine. Il mese corrisponde al mese dell'estrazione dell'olio dalle olive.»;

(2)

è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

Gli Stati membri possono decidere che la campagna di raccolta di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), debba figurare sull'etichetta degli oli d'oliva di cui alla suddetta lettera della loro produzione nazionale, ottenuti da olive raccolte sul loro territorio e destinati esclusivamente ai mercati nazionali.

Tale decisione non impedisce la commercializzazione fino all'esaurimento delle scorte degli oli d'oliva etichettati prima della data di entrata in vigore di tale decisione.

Gli Stati membri notificano tale decisione a norma dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 1, si applica sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Gli oli d'oliva etichettati prima della data di cui al secondo comma possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 12 del 14.1.2012, pag. 14).

(3)  Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).


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