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Document 32018R1042
Commission Regulation (EU) 2018/1042 of 23 July 2018 amending Regulation (EU) No 965/2012, as regards technical requirements and administrative procedures related to introducing support programmes, psychological assessment of flight crew, as well as systematic and random testing of psychoactive substances to ensure medical fitness of flight and cabin crew members, and as regards equipping newly manufactured turbine-powered aeroplanes with a maximum certified take-off mass of 5700 kg or less and approved to carry six to nine passengers with a terrain awareness warning system
Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno
Regolamento (UE) 2018/1042 della Commissione, del 23 luglio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno
C/2018/4530
GU L 188 del 25.7.2018, p. 3–8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 06/06/2020
25.7.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 188/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/1042 DELLA COMMISSIONE
del 23 luglio 2018
che modifica il regolamento (UE) n. 965/2012 per quanto riguarda i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti l'introduzione di programmi di sostegno, della valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta, nonché di test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina e per quanto riguarda l'equipaggiamento dei velivoli di nuova fabbricazione a turbina, aventi una massa massima certificata al decollo pari o inferiore a 5 700 kg e autorizzati a trasportare da sei a nove passeggeri, con un sistema di avviso e rappresentazione del terreno
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6, l'articolo 8, paragrafo 5, e l'articolo 10, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate in materia di operazioni di trasporto aereo commerciale effettuate con velivoli ed elicotteri, comprese le ispezioni di rampa di aeromobili di operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro o di un paese terzo, quando atterrano in aeroporti situati nel territorio soggetto alle disposizioni del trattato. Tale regolamento prevede inoltre che i membri dell'equipaggio non debbano prestare servizio su un aeromobile quando si trovano sotto l'effetto di sostanze psicoattive o se sono inidonei a causa di lesioni, affaticamento, cure mediche, malattie o altre cause analoghe. |
(2) |
L'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») ha individuato un certo numero di rischi per la sicurezza e ha formulato una serie di raccomandazioni per attenuare tali rischi. L'attuazione di alcune di queste raccomandazioni esige modifiche normative per quanto riguarda la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta prima di intraprendere voli di linea, la realizzazione di un programma di sostegno per gli equipaggi di condotta, l'esecuzione da parte degli Stati membri di test alcolemici casuali sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina e l'esecuzione da parte degli operatori aerei commerciali di test sistematici per il rilevamento di sostanze psicoattive nei membri degli equipaggi di condotta e di cabina. |
(3) |
Per quanto riguarda le prove per il rilevamento di sostanze psicoattive, è opportuno prendere in considerazione il manuale sulla prevenzione dell'uso problematico di sostanze nel settore dell'aviazione (Manual on Prevention of Problematic Use of Substances in the Aviation Workplace, doc. 9654) dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO). |
(4) |
L'attuale programma di ispezioni di rampa di cui all'allegato II, capo RAMP, del regolamento (UE) n. 965/2012 fornisce già un quadro per l'ispezione di operatori sistematica, strutturata e basata sul rischio, con ampie disposizioni e garanzie riguardanti, tra l'altro, la protezione dei dati, la formazione degli ispettori, il campionamento basato sul rischio, il fermo macchina di un aeromobile e le modalità per evitare inutili ritardi. È pertanto opportuno applicare tale quadro consolidato all'esecuzione di test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina. Un membro dell'equipaggio di condotta o di cabina che rifiuti di cooperare durante i test o che, a seguito di un test con esito positivo confermato, risulti essere sotto l'effetto di sostanze psicoattive deve essere rimosso dall'incarico. |
(5) |
In alcuni Stati membri, test casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive vengono già effettuati da autorità diverse da quelle autorizzate a norma del capo RAMP dell'allegato II. Di conseguenza gli Stati membri dovrebbero poter eseguire, a determinate condizioni, test alcolemici sui membri degli equipaggi di condotta e di cabina, che non rientrino nel quadro istituito dal programma delle ispezioni di rampa di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 965/2012. |
(6) |
Gli Stati membri dovrebbero anche avere la possibilità di effettuare test supplementari per individuare la presenza di sostanze psicoattive diverse dagli alcolici. |
(7) |
Nell'allegato 6, parti I e II, della convenzione di Chicago l'ICAO raccomanda che i velivoli a turbina con una massa massima certificata al decollo (MCTOM) pari o inferiore a 5 700 kg e una configurazione operativa massima di sedili passeggeri da sei a nove siano dotati di un sistema di allarme di prossimità al suolo. |
(8) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 965/2012 per allinearlo agli standard e alle pratiche raccomandate dell'ICAO e per ridurre il rischio di voli controllati fin quasi all'urto contro il terreno. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sui pareri n. 14/2016 e n. 15/2016 formulati dall'Agenzia a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008. |
(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 965/2012 è così modificato:
1) |
l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Ispezioni di rampa 1. Le ispezioni di rampa di aeromobili di operatori che sono sotto la sorveglianza in materia di sicurezza di un altro Stato membro o di un paese terzo vengono effettuate a norma del capo RAMP dell'allegato II. 2. Gli Stati membri provvedono affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti i membri degli equipaggi di condotta e di cabina riguardino sia gli operatori sotto la propria sorveglianza che quelli sotto la sorveglianza di un altro Stato membro o di un paese terzo. Tali test sono eseguiti da ispettori di rampa nel quadro del programma delle ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'allegato II. 3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono provvedere affinché i test alcolemici cui vengono sottoposti i membri degli equipaggi di condotta e di cabina siano effettuati da altre autorità autorizzate e al di fuori del quadro stabilito dal programma delle ispezioni di rampa di cui al capo RAMP dell'allegato II, purché detti test alcolemici conseguano gli stessi obiettivi e rispettino gli stessi principi dei test effettuati nel quadro stabilito dal capo RAMP dell'allegato II. I risultati dei suddetti test alcolemici sono inseriti nella banca dati centralizzata, in conformità alla lettera b) della norma ARO.RAMP.145. 4. Gli Stati membri possono eseguire ulteriori test per il rilevamento di sostanze psicoattive diverse dagli alcolici. In tal caso lo Stato membro ne dà notifica all'Agenzia europea per la sicurezza aerea («l'Agenzia») e alla Commissione.»; |
2) |
l'articolo 9 ter è sostituito dal seguente: «Articolo 9 ter Esame 1. L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i limiti dei tempi di volo e di servizio e i requisiti relativi ai tempi di riposo contenuti negli allegati II e III. Entro il 18 febbraio 2019 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame. L'esame presuppone competenze scientifiche e si basa sui dati operativi raccolti nel lungo termine, con l'assistenza degli Stati membri, successivamente alla data di applicazione del presente regolamento. L'esame valuta l'impatto di almeno i seguenti fattori sullo stato di attenzione dell'equipaggio:
2. L'Agenzia effettua un esame continuo dell'efficacia delle disposizioni concernenti i programmi di sostegno, la valutazione psicologica dell'equipaggio di condotta e i test sistematici e casuali per il rilevamento di sostanze psicoattive al fine di garantire l'idoneità medica dei membri degli equipaggi di condotta e di cabina di cui agli allegati II e IV. Entro il 14 agosto 2022 l'Agenzia presenta una prima relazione sui risultati di tale esame. L'esame presuppone competenze scientifiche pertinenti e si basa sui dati raccolti, con l'assistenza degli Stati membri e dell'Agenzia, nel lungo termine.»; |
3) |
gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 14 agosto 2020.
Tuttavia i punti 3, lettera f), e 6, lettera b), dell'allegato si applicano a decorrere dal 14 agosto 2018.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 296 del 25.10.2012, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, IV, VI, VII e VIII sono così modificati:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
l'allegato II (parte ARO) è così modificato:
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3) |
l'allegato IV (parte CAT) è così modificato:
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4) |
l'allegato VI (parte NCC) è così modificato:
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5) |
l'allegato VII (parte NCO) è così modificato:
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6) |
l'allegato VIII (parte SPO) è così modificato:
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