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Document 32018R0828

Regolamento delegato (UE) 2018/828 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto (Testo rilevante ai fini del SEE.)

C/2018/862

GU L 140 del 6.6.2018, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/828/oj

6.6.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/5


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/828 DELLA COMMISSIONE

del 15 febbraio 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/68 per quanto riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di frenatura antibloccaggio, i dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione e i raccordi idraulici del tipo a un condotto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

il considerando 6 del regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione (2) prevede che la Commissione valuti la prescrizione relativa all'installazione di sistemi di frenatura antibloccaggio (ABS) sui trattori con una velocità massima di progetto compresa tra i 40 e i 60 km/h a partire dal 1o gennaio 2020. In seguito alla valutazione la Commissione ha concluso che l'esclusione di tali veicoli dalla prescrizione relativa agli ABS del regolamento delegato eviterebbe costi finanziari sproporzionati per l'industria e per gli utilizzatori finali che ritarderebbero l'uso efficace della tecnologia di frenatura più avanzata sul mercato. È pertanto opportuno sopprimere la prescrizione relativa agli ABS per questi veicoli.

(2)

Le condizioni di funzionamento dei dispositivi di accumulo dell'energia ad alta pressione dovrebbero consentire un intervallo di pressione adeguato al progresso tecnico e prevedere le relative prove. È pertanto opportuno modificare di conseguenza i valori limite della pressione.

(3)

Per consentire agli Stati membri e all'industria una transizione agevole al divieto d'uso dei raccordi idraulici del tipo a un condotto in applicazione delle prescrizioni relative alla frenatura del regolamento delegato (UE) 2015/68 ai trattori nuovi collegati a rimorchi già in servizio e tenendo in considerazione il tasso di rinnovo del parco di veicoli agricoli e forestali rimorchiati, l'applicazione delle prescrizioni transitorie relative ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio dovrebbe essere prorogata fino al 31 dicembre 2024.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/68.

(5)

Considerato che contiene diverse modifiche importanti del regolamento delegato (UE) 2015/68, che sono necessarie alla sua corretta applicazione, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento delegato (UE) 2015/68

Il regolamento delegato (UE) 2015/68 è così modificato:

1)

l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto e ai trattori su cui sono montati

1.   Le prescrizioni riguardanti le prestazioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto dei dispositivi di frenatura e dei collegamenti del sistema di frenatura del rimorchio e ai trattori su cui sono montati sono stabilite nell'allegato XIII. Tali prescrizioni si applicano fino al 31 dicembre 2024.

2.   I costruttori di veicoli non montano raccordi idraulici del tipo a un condotto sui trattori nuovi dopo il 31 dicembre 2024.»;

2)

l'articolo 17 è così modificato:

a)

il secondo comma è soppresso;

b)

il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Con effetto dal 1o gennaio 2025, le autorità nazionali vietano la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o la messa in circolazione di trattori nuovi su cui sono montati raccordi idraulici del tipo a un condotto.»;

3)

gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell'omologazione dei veicoli agricoli e forestali (GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1).


ALLEGATO

Gli allegati I, IV e XIII del regolamento delegato (UE) 2015/68 sono così modificati:

1)

l'allegato I è così modificato:

a)

il punto 2.2.1.21.2 è soppresso;

b)

il punto 2.2.1.23 è sostituito dal seguente:

«2.2.1.23.

I trattori diversi da quelli di cui al punto 2.2.1.21.1 su cui sono montati sistemi di frenatura antibloccaggio devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato XI.»;

c)

al punto 2.2.2.15.1.1 le parole «Tale pressione non deve superare 11 500 kPa.» sono soppresse;

d)

sono inseriti i seguenti punti 2.2.2.15.1.1.1 e 2.2.2.15.1.1.2:

«2.2.2.15.1.1.1.

Tale bassa pressione nei dispositivi di accumulo dell'energia idraulica non deve superare 11 500 kPa per i sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo con una pressione massima di esercizio pari a 15 000 kPa.

2.2.2.15.1.1.2.

Tale bassa pressione nei dispositivi di accumulo dell'energia idraulica può superare 11 500 kPa per i sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo caricati a una pressione massima di esercizio superiore a 15 000 kPa per rispondere all'efficienza di frenatura prescritta.»;

2)

nell'allegato IV, parte C («Sistemi di frenatura idraulica a energia accumulata») è inserito il seguente punto 1.3.2.1.1:

«1.3.2.1.1.

Nel caso di sistemi che utilizzano dispositivi di accumulo dell'energia caricati a una pressione massima di esercizio superiore a 15 000 kPa per rispondere all'efficienza di frenatura prescritta, la pressione interna del dispositivo di accumulo dell'energia all'inizio della prova deve corrispondere alla pressione massima prevista dal fabbricante.»;

3)

l'allegato XIII è così modificato:

a)

il punto 1.1 è sostituito dal seguente:

«1.1.

È possibile installare un raccordo idraulico del tipo a un condotto sui trattori muniti di uno dei seguenti elementi:

a)

un tipo di raccordo tra quelli di cui all'allegato I, punto 2.1.4;

b)

un tipo di raccordo tra quelli di cui all'allegato I, punti 2.1.5.1.1, 2.1.5.1.2 e 2.1.5.1.3. In questo caso, al fine di evitare la presenza di più connettori dello stesso tipo, il connettore maschio del raccordo idraulico del tipo a un condotto può coincidere con il connettore maschio di cui all'allegato I, punto 2.1.5.1.1, purché le pressioni generate su tale connettore siano conformi ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.»;

b)

sono inseriti i seguenti punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3:

«1.1.1.

Se la condotta di comando e la condotta supplementare di un rimorchio sono collegate, la pressione pm generata deve essere conforme all'allegato II, appendice 1, diagramma 2.

1.1.2.

Se è collegato un rimorchio con un raccordo idraulico del tipo a un condotto, la pressione pm generata deve essere conforme al punto 2 o al punto 3 del presente allegato.

1.1.3.

La rilevazione di condotte collegate di cui ai punti 1.1.1 e 1.1.2 deve essere effettuata con mezzi automatici.»


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