Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0674

    Regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione, del 17 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/7348

    GU L 114 del 4.5.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/11/2021; abrogato da 32019R1745

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/674/oj

    4.5.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 114/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/674 DELLA COMMISSIONE

    del 17 novembre 2017

    che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi (1), e in particolare l'articolo 4, paragrafo 14, l'articolo 5, paragrafo 3, e l'articolo 6, paragrafo 11,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il lavoro di normazione della Commissione ha lo scopo di garantire che le specifiche tecniche per l'interoperabilità dei punti di ricarica e di rifornimento siano definite in norme europee o internazionali, individuando le specifiche tecniche richieste e tenendo conto delle norme europee esistenti e delle attività di normazione internazionali connesse.

    (2)

    A norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione europea ha chiesto (3) al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) di elaborare e adottare norme europee appropriate (norme EN) o di modificare quelle esistenti per: la fornitura di elettricità per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna; la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; la fornitura di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione interna.

    (3)

    Le norme elaborate da CEN e Cenelec sono state accettate dall'industria europea al fine di garantire la mobilità in tutta l'Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi.

    (4)

    Con lettera del 13 luglio 2017 CEN e Cenelec hanno informato la Commissione in merito alle norme da applicare per i punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico per i veicoli a motore della categoria L.

    (5)

    La norma EN ISO 17268 relativa ai «dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec nel luglio 2016 e pubblicata nel novembre 2016.

    (6)

    La norma EN ISO 20519 «Navi e tecnologia marina - Specifica per il rifornimento di navi alimentate a gas naturale liquefatto» è stata adottata dal CEN e dal Cenelec e pubblicata nel febbraio 2017.

    (7)

    In precedenza la norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza» era già stata adottata nel dicembre 2009 e pubblicata nel febbraio 2010.

    (8)

    Il gruppo di esperti del forum per il trasporto sostenibile è stato consultato e ha fornito la propria consulenza in merito alle norme che sono oggetto del presente atto delegato.

    (9)

    È opportuno che la Commissione integri e modifichi la direttiva 2014/94/UE conformemente ai riferimenti alle norme europee elaborate dal CEN e dal Cenelec.

    (10)

    Qualora le nuove specifiche tecniche indicate nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE debbano essere stabilite, aggiornate o integrate mediante atti delegati, si applica un periodo di transizione di 24 mesi. Le date per la pubblicazione delle norme sono state concordate a seguito di una discussione con il CEN-Cenelec e tenendo conto del periodo in cui i nuovi punti di ricarica e di rifornimento saranno disponibili, come stabilito dalla direttiva 2014/94/UE, della maturazione delle tecnologie pertinenti e dei lavori in corso presso gli organismi di normazione internazionali.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, di almeno uno dei seguenti elementi:

    a)

    prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3a come descritti nella norma EN 62196-2 (per carica in modalità 3);

    b)

    prese fisse e connettori conformi alla serie IEC 60884 (per la carica in modalità 1 o 2).

    I punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili al pubblico riservati ai veicoli elettrici della categoria L superiori a 3,7 kVA sono dotati, ai fini dell'interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 come descritti nella norma EN 62196-2.

    Articolo 2

    La fornitura di elettricità lungo le coste per le navi adibite alla navigazione interna è conforme alla norma EN 15869-2 «Unità per navigazione interna - Collegamento elettrico a terra, corrente trifase 400 V, fino a 63 A, 50 Hz - parte 2: Unità di terra, requisiti di sicurezza».

    Articolo 3

    I punti di rifornimento di GNL per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima che non sono contemplate dal Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti (codice IGC) sono conformi alla norma EN ISO 20519.

    Articolo 4

    Nell'allegato II della direttiva 2014/94/UE, il punto 2.4 è sostituito dal seguente:

    «2.4.

    I connettori per veicoli a motore per il rifornimento con idrogeno allo stato gassoso sono conformi alla norma EN ISO 17268 “Dispositivi di collegamento per il rifornimento dei veicoli terrestri a idrogeno gassoso”.»

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 24 maggio 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 307 del 28.10.2014, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

    (3)  M/533 Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 1330 final, del 12 marzo 2015, relativa ad una richiesta di normazione rivolta agli organismi di normazione europei, in conformità al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per l'elaborazione di norme europee relative all'infrastruttura per i combustibili alternativi.


    Top