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Document 32018R0632

    Regolamento delegato (UE) 2018/632 della Commissione, del 19 febbraio 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    C/2018/0775

    GU L 105 del 25.4.2018, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/03/2018; abrog. impl. da 32018R0196

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/632/oj

    25.4.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 105/3


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/632 DELLA COMMISSIONE

    del 19 febbraio 2018

    recante modifica del regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 673/2005 del Consiglio, del 25 aprile 2005, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (1), in particolare l'articolo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (Continued Dumping and Subsidy Offset Act - CDSOA) agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), il regolamento (CE) n. 673/2005 ha istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 15 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America a partire dal 1o maggio 2005. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo.

    (2)

    I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e dei dazi compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2017 (dal 1o ottobre 2016 al 30 settembre 2017). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (Customs and Border Protection), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione europea ammonta a 682 823 USD.

    (3)

    L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è diminuita. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 o eliminandone alcuni. Rimuovendo tutti i prodotti tranne uno, il livello di ritorsione (4,3 % del dazio supplementare sulle importazioni) sarebbe superiore al 72 % dei pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA, mentre sarebbe inferiore lasciando l'ultimo prodotto dell'allegato I. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,3 %.

    (4)

    L'effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,3 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 682 823 USD.

    (5)

    Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 673/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 673/2005 è così modificato:

    1)

    l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 2

    È istituito un dazio ad valorem dello 0,3 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 (*1) sui prodotti originari degli Stati Uniti d'America elencati nell'allegato I del presente regolamento.

    (*1)  GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.»;"

    2)

    l'allegato I del regolamento (CE) n. 673/2005 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 110 del 30.4.2005, pag. 1; quale modificato dal regolamento (UE) n. 38/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 18 del 21.1.2014, pag. 52).


    ALLEGATO

    «

    ALLEGATO I

    I prodotti ai quali si applicano i dazi supplementari sono classificati con i codici NC a otto cifre e corrispondono alle descrizioni date.

    0710 40 00

    Granturco dolce

    6204 62 31

    Pantaloni da donna o da ragazza, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, diversi da quelli da lavoro, di cotone detto «Denim».

    8705 10 00

    Gru-automobili

    ex 9003 19 00

    Montature per occhiali o per oggetti simili, di metallo comune

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