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Document 32018R0607

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/607 della Commissione, del 19 aprile 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

C/2018/2231

GU L 101 del 20.4.2018, p. 40–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/06/2024: This act has been changed. Current consolidated version: 22/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/607/oj

20.4.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 101/40


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/607 DELLA COMMISSIONE

del 19 aprile 2018

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

Considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»), dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sud Africa e dell'Ucraina. Tali misure sono denominate in prosieguo «le misure iniziali» e l'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 1796/1999 è denominata in prosieguo «l'inchiesta iniziale».

(2)

Successivamente, a seguito di inchieste svolte a norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (3), è emerso che l'elusione delle misure iniziali sulle importazioni dall'Ucraina e dalla Repubblica popolare cinese avveniva rispettivamente attraverso la Moldova e il Marocco. Con il regolamento (CE) n. 760/2004 (4) il Consiglio ha pertanto esteso il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie dell'Ucraina alle importazioni degli stessi prodotti spediti dalla Moldova. Analogamente, il dazio antidumping istituito sulle importazioni cavi d'acciaio originarie della RPC è stato esteso, con il regolamento (CE) n. 1886/2004 (5) del Consiglio, alle importazioni degli stessi prodotti spediti dal Marocco.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (6), in seguito a un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, il Consiglio ha mantenuto le misure iniziali istituite sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della RPC, dell'India, del Sud Africa e dell'Ucraina. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Messico sono scadute il 18 agosto 2004 (7). Le misure sono state abrogate il 1o maggio 2004, data in cui l'Ungheria e la Polonia sono divenute membri dell'Unione europea.

(4)

Nel maggio 2010, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (8), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base. Alcuni produttori esportatori coreani hanno ottenuto un'esenzione dall'estensione del dazio in quanto non è risultato che eludessero i dazi antidumping definitivi.

(5)

Le misure applicabili alle importazioni originarie dell'India sono scadute il 17 novembre 2010 (9).

(6)

Nel gennaio 2012, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 (10), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (11), il Consiglio ha mantenuto il dazio antidumping per quanto riguarda la RPC, esteso al Marocco e alla Repubblica di Corea, e per quanto riguarda l'Ucraina, esteso alla Moldova. Tali misure sono denominate in prosieguo «le misure in vigore» e l'inchiesta di riesame in previsione della scadenza, conclusa con il regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, è denominata in prosieguo «il precedente riesame in previsione della scadenza».

(7)

Con lo stesso regolamento il Consiglio ha anche chiuso il procedimento per quanto riguarda il Sud Africa. Le misure applicabili alle importazioni originarie del Sud Africa sono scadute il 9 febbraio 2012.

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(8)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (12), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base («la domanda di riesame»).

(9)

La domanda di riesame è stata presentata il 7 novembre 2016 dal comitato di collegamento della Federazione europea delle industrie di cavi d'acciaio («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di cavi d'acciaio dell'Unione. La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure relative alla RPC avrebbe implicato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio per l'industria dell'Unione. Il richiedente non ha fornito sufficienti elementi di prova del rischio di persistenza o di reiterazione del dumping o del pregiudizio qualora le misure in vigore nei confronti dell'Ucraina dovessero scadere.

1.3.   Apertura

(10)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, l'8 febbraio 2017 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (13) («Avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(11)

In assenza di una richiesta debitamente motivata di riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina, la Commissione ha comunicato che la misura antidumping relativa all'Ucraina sarebbe scaduta. Il dazio antidumping istituito sulle importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina è pertanto scaduto il 10 febbraio 2017 (14).

1.4.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L'inchiesta relativa alla persistenza o alla reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 («periodo dell'inchiesta di riesame» o «PIR»). L'esame delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame, vale a dire il 31 dicembre 2016 («il periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(13)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Inoltre, la Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame in previsione della scadenza il richiedente, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori nella RPC, gli importatori/gli utilizzatori notoriamente interessati nonché le autorità della RPC.

(14)

Le parti interessate sono state invitate a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Le parti interessate hanno inoltre avuto la possibilità di chiedere per iscritto un'audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta e/o del consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.5.1.   Campionamento

(15)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.5.1.1.   Campionamento dei produttori esportatori della RPC

(16)

In considerazione del numero presumibilmente elevato di produttori esportatori della RPC, nell'avviso di apertura è stato previsto il campionamento.

(17)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato i 21 produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. Le informazioni richieste comprendevano il volume di produzione e la capacità produttiva. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della RPC presso l'Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.

(18)

Solo un gruppo di produttori esportatori ha comunicato di essere disposto a collaborare. Tale gruppo rappresentava solo meno del 2 % della produzione totale cinese di cavi d'acciaio, benché ad esso fosse riconducibile il 100 % di tutte le esportazioni di tali prodotti dalla RPC nell'Unione. Dal momento che soltanto un gruppo di produttori esportatori era disposto a collaborare, non è stato necessario ricorrere al campionamento.

1.5.1.2.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(19)

Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. A norma dell'articolo 17 del regolamento di base, il campione è stato selezionato sulla base dei volumi di vendita del prodotto simile. Il campione era composto da sei produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano il 50,5 % della produzione totale dell'industria dell'Unione durante il PIR. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni entro il termine previsto, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è stato considerato rappresentativo dell'industria dell'Unione.

1.5.1.3.   Campionamento degli importatori indipendenti

(20)

Per consentire alla Commissione di decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti gli importatori indipendenti o i rappresentanti che agiscono per loro conto sono stati invitati a partecipare alla presente inchiesta. Tali parti sono state invitate a manifestarsi fornendo alla Commissione le informazioni sulle proprie società richieste nell'allegato II dell'avviso di apertura.

(21)

Inoltre, 44 importatori indicati nella domanda di riesame sono stati contattati dalla Commissione nella fase di apertura e sono stati invitati a descrivere la propria attività e a compilare l'allegato di cui sopra.

(22)

Solo sette importatori si sono manifestati, ma, in base alle loro risposte, sei di essi non hanno importato cavi d'acciaio durante il PIR. Non è stato quindi necessario ricorrere al campionamento.

1.5.2.   Questionari

(23)

La Commissione ha inviato questionari al gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e che ha risposto al modulo di campionamento, ai sei produttori dell'Unione inclusi nel campione, a un importatore, a dieci utilizzatori che si sono manifestati dopo l'apertura dell'inchiesta e a 50 produttori noti in potenziali paesi terzi a economia di mercato [Canada, India, Giappone, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Corea del Sud, Svizzera, Thailandia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti d'America (in prosieguo «Stati Uniti» o «USA»)].

(24)

Il gruppo di produttori esportatori e cinque produttori dell'Unione hanno risposto al questionario. Nessun importatore e nessun utilizzatore ha risposto al questionario.

(25)

Due produttori di paesi terzi a economia di mercato hanno risposto al questionario, uno situato in Turchia e l'altro negli Stati Uniti.

1.5.3.   Visite di verifica

(26)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso i locali delle seguenti società:

 

Produttori dell'Unione

Bridon International Ltd, Doncaster, Regno Unito

Casar Drahtseilwerk Saar GmbH, Kirkel, Germania

Drumet Liny i Druty sp z o.o., Wloclawek, Polonia

Gustav Wolf GmbH, Guetersloh, Germania

Redaelli Tecna Spa, Milano, Italia

 

Produttore esportatore della RPC

Fasten Group Imp. & Exp. Co., Ltd., Jiangyin City, Wuxi, Provincia di Jiangsu

 

Produttore del paese terzo a economia di mercato

WireCo World Group, Prairie Village, KS, Stati Uniti.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(27)

Il prodotto oggetto del presente riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, originari della RPC («il prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98.

2.2.   Prodotto simile

(28)

I cavi d'acciaio prodotti nella RPC ed esportati nell'Unione, i cavi d'acciaio prodotti e venduti sul mercato interno del paese terzo a economia di mercato (Stati Uniti) e i cavi d'acciaio prodotti e venduti nell'Unione da produttori dell'Unione hanno gli stessi usi finali, le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL DUMPING

(29)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.

3.1.   Osservazioni preliminari

(30)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping da parte della RPC.

(31)

Come indicato al considerando 18, solo un gruppo di produttori esportatori che rappresentano meno del 2 % della produzione totale di cavi d'acciaio della RPC ha collaborato alla presente inchiesta. Tale gruppo è costituito da sette società collegate coinvolte nella produzione e nella vendita di cavi d'acciaio. Dal momento che a tale gruppo era riconducibile il 100 % delle esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC nell'Unione durante il PIR, la Commissione ha ritenuto di disporre di informazioni sufficienti per la valutazione del prezzo all'esportazione e del margine di dumping durante il PIR (sezione 3.2.).

(32)

I dati forniti dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato per quanto riguarda le vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi sono risultati tuttavia carenti: quattro società collegate al gruppo e coinvolte nella produzione e nella vendita di cavi d'acciaio non hanno fornito una risposta distinta al questionario, come era stato richiesto. Omettendo di rispondere come richiesto, esse non hanno fornito alcuna informazione sulle proprie vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi. Inoltre, una società collegata del gruppo, pur avendo fornito una risposta al questionario, ha omesso di comunicare le proprie vendite all'esportazione destinate ad altri paesi terzi per tipo di prodotto e per ciascuna operazione.

(33)

La Commissione ha quindi informato l'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato di avere intenzione di applicare l'articolo 18 del regolamento di base per quanto riguarda le vendite all'esportazione destinate a paesi terzi e a tale gruppo è stata data la possibilità di presentare osservazioni in conformità con l'articolo 18, paragrafo 4, di tale regolamento.

(34)

Nelle sue osservazioni, il gruppo di produttori esportatori che ha collaborato non ha negato il fatto di aver omesso di fornire una risposta al questionario per le quattro società ad esso collegate. Tuttavia, il gruppo ha affermato che non era logico chiedere informazioni relative alle vendite all'esportazione destinate a paesi terzi concernenti il numero di controllo del prodotto («NCP») per ciascuna operazione. Quest'argomentazione non può essere accolta. Le informazioni richieste sono state considerate necessarie in quanto, al fine di prevedere le pratiche future dei produttori nella RPC qualora le misure dovessero scadere, è importante disporre di una conoscenza precisa e completa delle loro attuali pratiche in materia di esportazione di cavi d'acciaio in altri paesi terzi. Quando, come nel caso di specie, una parte non si impegna al massimo per fornire l'intera serie di dati richiesti, ma ne fornisce solo una parte, che non contiene inoltre dati sufficientemente dettagliati e verificabili, tali informazioni parziali non possono essere considerate sufficientemente precise e complete da consentire alla Commissione di valutare adeguatamente, con piena cognizione di causa, le pratiche dei produttori cinesi in materia di esportazione di cavi d'acciaio in altri paesi terzi.

(35)

Le conclusioni di cui alla sezione 3.3.2. sono state quindi elaborate in base a fatti disponibili. A tal fine, onde stabilire un quadro completo delle misure antidumping in vigore in altri importanti mercati di paesi terzi per i cavi d'acciaio sono stati utilizzate le informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, fatta eccezione per le vendite a paesi terzi, la domanda di riesame in previsione della scadenza, i documenti presentati dai richiedenti, le informazioni desunte dalle statistiche relative alle esportazioni cinesi (15) («la banca dati della RPC»), le informazioni fornite dalla Banca mondiale e altre informazioni pubblicamente disponibili, come illustrato al considerando 68.

3.2.   Dumping

(36)

Durante il PIR il dumping per le esportazioni dalla RPC è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, al quale era riconducibile la totalità delle esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC nell'Unione durante lo stesso periodo (cfr. il considerando 18).

Paese terzo a economia di mercato

(37)

Nell'inchiesta originaria nessuno dei produttori esportatori della RPC ha ricevuto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato. In base all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), del regolamento di base, il valore normale per tutti i produttori esportatori deve essere pertanto determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo a economia di mercato. A tale scopo è stato necessario selezionare un paese terzo a economia di mercato.

(38)

Nell'avviso di apertura la Commissione prevedeva di utilizzare la Turchia come paese terzo a economia di mercato. L'avviso di apertura indicava anche la possibile fabbricazione del prodotto simile in altri paesi terzi a economia di mercato quali Thailandia, Vietnam e Malaysia. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a presentare osservazioni in merito alla scelta di un paese terzo a economia di mercato allo scopo di stabilire il valore normale in relazione alla RPC. Non sono pervenute osservazioni entro il termine indicato nell'avviso di apertura.

(39)

Come indicato nell'avviso di apertura, la Commissione ha esaminato se il prodotto oggetto del riesame fosse effettivamente fabbricato e venduto in tali paesi terzi a economia di mercato per i quali vi erano indicazioni riguardo alla fabbricazione di tale prodotto. Inoltre, sulla base delle informazioni contenute nella domanda di riesame e delle informazioni statistiche disponibili (Eurostat), la Commissione ha individuato altri potenziali paesi terzi a economia di mercato: Canada, India, Giappone, Corea del Sud, Malaysia, Messico, Russia, Sud Africa, Svizzera, Thailandia, Ucraina e Stati Uniti. La Commissione ha individuato 50 potenziali produttori in questi paesi che sono stati contattati e invitati a fornire le informazioni necessarie.

(40)

Tuttavia, soltanto un produttore della Turchia e uno degli Stati Uniti si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste.

Scelta del paese terzo a economia di mercato

(41)

In totale i potenziali produttori del prodotto simile degli Stati Uniti erano 15. Il mercato statunitense è stato inoltre ritenuto un mercato aperto con notevoli volumi di importazioni ed esportazioni di cavi d'acciaio durante il PIR. Non erano in vigore dazi all'importazione né dazi antidumping/compensativi sulle importazioni di cavi d'acciaio negli Stati Uniti. Il volume di produzione del produttore degli Stati Uniti che ha collaborato era considerevole rispetto alla produzione totale stimata degli Stati Uniti (pari a circa tra il 15 % e il 25 % del totale della produzione interna stimata degli USA).

(42)

Gli Stati Uniti sono stati pertanto considerati un mercato aperto e di grandi dimensioni, con molti produttori nazionali e importazioni in concorrenza tra loro. Il grado di concorrenza è risultato più alto negli Stati Uniti che in Turchia. Inoltre, i dati forniti dal produttore della Turchia sono risultati molto lacunosi e mancavano elementi essenziali ai fini della determinazione del valore normale, mentre la qualità della risposta del produttore degli Stati Uniti era sufficientemente completa da stabilire un valore normale su questa base. La Commissione ha pertanto selezionato gli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato adeguato.

(43)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza della scelta degli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato. Non sono pervenute osservazioni entro il termine stabilito.

(44)

Su tale base la Commissione ha deciso di selezionare gli Stati Uniti come paese terzo a economia di mercato ai fini del presente riesame.

Valore normale

(45)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha prima di tutto esaminato se il volume totale di vendite del prodotto simile effettuate dal produttore del paese terzo a economia di mercato fosse rappresentativo durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le vendite del prodotto simile sul mercato interno del produttore statunitense che ha collaborato sono risultate effettuate in quantità rappresentative rispetto al prodotto oggetto del riesame esportato nell'Unione dal produttore esportatore cinese.

(46)

Successivamente, la Commissione ha esaminato se tali vendite potessero essere considerate come eseguite nell'ambito di normali operazioni commerciali a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A tal fine è stata definita la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti. Le operazioni di vendita sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era pari o superiore al costo di produzione del produttore statunitense durante il periodo dell'inchiesta.

(47)

La Commissione ha individuato i tipi di prodotto per i quali oltre l'80 % del volume delle vendite sul mercato interno era effettuato a un prezzo superiore al costo e la media ponderata dei prezzi di vendita di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo unitario di produzione. In tali casi il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come media ponderata dei prezzi interni effettivi di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo in questione sul mercato interno. Ciò è avvenuto per il 50 % circa dei tipi di prodotto esportati nell'Unione.

(48)

Quando il volume delle vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava l'80 % o meno del volume totale delle vendite di quel tipo, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivamente praticato sul mercato interno, calcolato come prezzo medio ponderato delle sole vendite remunerative di quello stesso tipo di prodotto effettuate durante il periodo dell'inchiesta sul mercato interno. Ciò è avvenuto per il 50 % circa dei tipi di prodotto esportati nell'UE.

(49)

Pertanto, per tutti i tipi di prodotto il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita sul mercato interno.

(50)

Il valore normale è stato stabilito sulla base dei prezzi di vendita dei cavi d'acciaio del produttore statunitense che ha collaborato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettere a) e b), nonché all'articolo 2, paragrafi da 1 a 6, del regolamento di base.

Prezzo all'esportazione

(51)

Il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base delle informazioni fornite dal gruppo di produttori esportatori della RPC che ha collaborato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, segnatamente sulla base dei prezzi all'esportazione realmente pagati o pagabili al primo acquirente indipendente nell'Unione, che era un importatore indipendente.

Confronto

(52)

In assenza di una corrispondenza a livello di NCP completo tra i tipi di prodotto esportati dal gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e le vendite sul mercato interno del paese terzo a economia di mercato, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo del tipo di prodotto più simile praticato sul mercato interno di tale paese terzo a economia di mercato. Al fine di rispecchiare le differenze tra tipi di prodotto, la determinazione del valore normale ha tenuto conto delle caratteristiche del tipo di prodotto definite dall'NCP: categoria di prodotto, caratteristiche del filo, tipo di cavo, diametro esterno e resistenza alla trazione. Sono stati effettuati adeguamenti compresi tra il [5 % e il 15 %] al fine di prendere in considerazione le differenze tra tipi di prodotto, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base.

(53)

Le esportazioni dalla RPC sono soggette a un'imposta sul valore aggiunto (IVA) all'esportazione parzialmente rimborsabile, mentre negli Stati Uniti tutte le imposte relative alle vendite sul mercato interno vengono rimborsate. La Commissione ha pertanto effettuato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base per tenere conto della differenza di IVA tra le vendite all'esportazione dalla RPC nell'Unione (per le quali viene riscossa un'IVA del 17 % sulle esportazioni, il 5 % della quale viene poi rimborsata), per garantire un confronto equo e in linea con la giurisprudenza consolidata (16).

(54)

Sono stati anche effettuati adeguamenti al valore normale per tener conto delle differenze nei costi di imballaggio (meno del 2 %) e del trasporto interno (in una forbice compresa tra il 2 % e il 10 %) in base all'articolo 2, paragrafo 10, lettere e) e f), del regolamento di base. Sono stati inoltre effettuati adeguamenti al prezzo all'esportazione per la movimentazione e il carico (meno dell'1 %), il nolo interno nella RPC (in una forbice compresa tra l'1 % e il 5 %), il nolo marittimo (tra l'1 % e il 5 %) e l'assicurazione (meno dell'1 %), costi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera e), del regolamento di base. Sono stati altresì detratti anche i costi del credito (meno dell'1 %) e le spese bancarie (meno dell'1 %) dal prezzo all'esportazione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettere g) e k), del regolamento di base.

(55)

Infine, le vendite all'esportazione nell'Unione sono state effettuate attraverso società di vendita collegate in Cina. La Commissione non ha esaminato se per tali vendite fosse giustificato un adeguamento a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base, in quanto l'obiettivo di un riesame in previsione della scadenza non è stabilire margini di dumping precisi, ma determinare se le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

Margine di dumping

(56)

La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all'esportazione, quali calcolati ai considerando da 45 a 51, al fine di garantire la comparabilità dei prezzi per ciascun tipo di prodotto. Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile nel paese terzo a economia di mercato è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo corrispondente del prodotto oggetto del riesame.

(57)

Su tale base, la media ponderata del margine di dumping espressa come percentuale del prezzo cif (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, era del 16,7 %.

3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

(58)

Dopo aver constatato l'esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato se vi fosse un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i seguenti elementi: produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC, pratiche cinesi di esportazione in altri paesi terzi, pratiche di elusione e attrattiva del mercato dell'Unione.

(59)

L'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato rappresentava meno del 3 % della capacità produttiva totale e meno del 2 % della produzione totale di cavi d'acciaio nella RPC. Considerando che nessun altro produttore di cavi d'acciaio della RPC ha collaborato, l'esame del rischio di persistenza o reiterazione del dumping al fine di valutare l'andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure si è basato sulle informazioni a disposizione della Commissione, vale a dire le informazioni fornite dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, sulla domanda di riesame in previsione della scadenza, sulle informazioni desunte dalla banca dati della RPC, sulle informazioni fornite dalla Banca mondiale e su altre informazioni pubblicamente disponibili, come spiegato al considerando 68, onde stabilire un quadro completo delle misure antidumping in vigore in altri mercati importanti per i cavi d'acciaio.

3.3.1.   Produzione, capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(60)

In assenza di altre informazioni disponibili, la Commissione ha basato le sue conclusioni sulla domanda di riesame in previsione della scadenza, che conteneva uno studio dal titolo «Supply and Demand-side Developments in the Chinese Steel Wire Rope Industry 2012-2016 as well as in the Near Future» (Andamento dell'offerta e della domanda nell'industria cinese dei cavi d'acciaio nel periodo 2012-2016 e nel prossimo futuro) (in prosieguo «lo studio»). Sulla base di tali informazioni, la capacità produttiva di cavi d'acciaio nella RPC è stata stimata a 5,8 milioni di tonnellate all'anno, la produzione effettiva è stata stimata a circa 4,0 milioni di tonnellate all'anno e, di conseguenza, la capacità inutilizzata nella RPC è stata stimata a circa 1,8 milioni di tonnellate nel 2016, cifra che supera ampiamente (di oltre 10 volte) il consumo totale di cavi d'acciaio dell'Unione durante il PIR, come indicato al considerando 75.

(61)

Dallo studio è emerso che il consumo interno nella RPC era pari a circa 3,8 milioni di tonnellate all'anno. L'inchiesta non ha evidenziato alcun elemento che potrebbe indicare un eventuale aumento significativo della domanda interna in Cina nel prossimo futuro. Lo stesso vale per le esportazioni cinesi destinate ad altri paesi terzi, poiché non si dispone di informazioni che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda di cavi d'acciaio a livello mondiale.

(62)

Per quanto riguarda la domanda di riesame in previsione della scadenza e, più precisamente, lo studio, si deve rilevare che le informazioni in esso contenute non sono state contestate da nessuna delle parti interessate. Inoltre, come indicato ai considerando 17 e 18, si ricorda anche che la maggior parte dei produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio non ha fornito le informazioni necessarie richieste e che l'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, cui è riconducibile meno del 3 % della capacità produttiva cinese, ha collaborato e fornito le informazioni pertinenti richieste.

(63)

Pertanto, in assenza di altre informazioni, si ritiene che né la domanda interna, né la domanda mondiale di cavi d'acciaio saranno in grado di assorbire la considerevole capacità inutilizzata disponibile in Cina.

3.3.2.   Pratiche di esportazione in altri paesi terzi

(64)

Come spiegato ai considerando da 32 a 35, non è stato possibile utilizzare le informazioni presentate dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato per valutare adeguatamente le pratiche di esportazione dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi. Al fine di valutare tali pratiche la Commissione ha pertanto dovuto basarsi sui dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha utilizzato la banca dati della RPC, analogamente a quanto avvenuto durante il precedente riesame in previsione della scadenza (17).

(65)

È tuttavia necessario osservare che la banca dati della RPC riguarda una definizione del prodotto più ampia rispetto al prodotto oggetto del riesame, in quanto comprende anche i trefoli, i cavi d'acciaio inossidabile e i cavi d'acciaio la cui sezione trasversale massima non supera i 3 mm. Non è stato pertanto possibile effettuare un'analisi significativa dei quantitativi esportati in altri mercati sulla base delle informazioni contenute nella banca dati della RPC. È stato tuttavia possibile utilizzare la banca dati della RPC per l'analisi dei prezzi. L'analisi dei prezzi è fondata su stime ragionevoli, viste le caratteristiche simili degli altri prodotti eventualmente inclusi nell'analisi.

(66)

Su tale base la Commissione ha rilevato che nel confronto tra i prezzi all'esportazione cinesi nei cinque principali mercati di esportazione diversi dall'Unione (India, Corea del Sud, Stati Uniti, Thailandia e Vietnam) e il valore normale stabilito nel paese terzo a economia di mercato quale descritto ai considerando da 45 a 50, i margini di dumping sono risultati compresi tra il 129 % e il 314 % durante il PIR. Secondo le stime le esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in questi altri cinque mercati rappresentano circa il 40 % del totale delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio a livello mondiale. Sulla stessa base, il margine di dumping calcolato per le vendite nell'Unione è risultato pari al 97 %.

(67)

Pertanto, è probabile che le esportazioni di cavi d'acciaio dalla RPC in altri paesi terzi siano state oggetto di dumping a livelli ancora più elevati di quelli delle vendite all'esportazione nell'Unione durante il PIR. In assenza di altre informazioni, il livello dei prezzi all'esportazione in altri paesi terzi può essere considerato un indicatore del probabile livello dei prezzi delle vendite all'esportazione nell'Unione in caso di abrogazione delle misure. Considerati i bassi livelli di prezzo praticati sui mercati dei paesi terzi, è stato altresì concluso che vi è un ampio margine di riduzione dei prezzi delle esportazioni nell'Unione, che potrebbe determinare un aumento del livello del dumping.

(68)

Inoltre, secondo i dati pubblicamente disponibili (18), le misure antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC sono in vigore anche in Turchia (19), Messico (20) e Brasile (21). La Colombia ha recentemente avviato un'inchiesta antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Cina (22) e, nel dicembre 2017, sono state istituite misure antidumping provvisorie del 15 %. Questo indica chiaramente che i cavi d'acciaio dei produttori esportatori cinesi sono stati esportati anche in altri mercati a prezzi di dumping. Questo indica inoltre che le esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in tali mercati sono o saranno limitate e che i produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio devono trovare mercati alternativi per la loro capacità inutilizzata.

3.3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(69)

Sulla base delle informazioni disponibili, come spiegato al considerando 66, è emerso che sul mercato dell'Unione i produttori esportatori della RPC possono praticare prezzi più elevati di quelli che possono applicare in altri paesi terzi. Secondo la banca dati della RPC, durante il PIR il prezzo medio all'esportazione fob (franco a bordo) nell'Unione era di 1 688 EUR/tonnellata, mentre era in media pari a soli 1 191 EUR/tonnellata nei casi in cui le esportazioni erano destinate ai cinque principali mercati di paesi terzi. Di conseguenza i prezzi all'esportazione cinesi in paesi terzi erano di circa il 30 % inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione (senza tenere conto dei dazi antidumping pagati nel mercato dell'Unione). Ciò indica che il mercato dell'Unione è un mercato attraente poiché i produttori esportatori cinesi possono trarre maggiori profitti sulle vendite nell'Unione rispetto alle vendite su altri mercati di esportazione.

3.3.4.   Conclusione

(70)

In conclusione, il margine di dumping stabilito durante il PIR, la significativa capacità inutilizzata disponibile nella RPC, l'attrattiva dimostrata del mercato dell'Unione e le pratiche di esportazione in altri paesi terzi indicano che un'abrogazione delle misure comporterebbe probabilmente la persistenza del dumping e che le esportazioni oggetto di dumping entreranno nel mercato dell'Unione in quantità significative. Si ritiene pertanto che sussista un rischio di reiterazione del dumping in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore.

4.   RISCHIO DI PERSISTENZA O REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

4.1.   Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

(71)

Durante il PIR, nell'Unione i cavi d'acciaio erano fabbricati da oltre 22 produttori/gruppi di produttori. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(72)

La produzione totale dell'Unione durante il PIR è stata calcolata in 168 701 tonnellate sulla base della domanda di riesame, dei dati supplementari forniti dal richiedente e delle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione.

(73)

Come indicato al considerando 19, è stato selezionato un campione di sei produttori/gruppi di produttori. La Commissione ha ricevuto e verificato le risposte al questionario fornite da cinque produttori dell'Unione. I cinque produttori dell'Unione rappresentavano il 43 % della produzione totale dell'Unione durante il PIR. Il campione è stato quindi considerato sufficientemente rappresentativo dell'industria dell'Unione.

4.2.   Consumo dell'Unione

(74)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e del volume delle importazioni da paesi terzi nell'Unione, sulla base dei dati trasmessi alla Commissione dagli Stati membri conformemente all'articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base («banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6») e dei dati verificati forniti dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato.

(75)

La tabella 1 illustra l'andamento del consumo dell'Unione nel periodo in esame.

Tabella 1

Consumo dell'Unione

 

2013

2014

2015

PIR

Consumo totale (in tonnellate)

175 589

175 675

170 454

164 446

Indice (2013 = 100)

100

100

97

94

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

(76)

Il consumo nell'Unione è rimasto stabile dal 2013 al 2014 ed è diminuito del 6 % dal 2014 fino al PIR.

4.3.   Importazioni dalla RPC

4.3.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dalla RPC

(77)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni dalla RPC in base alla risposta verificata al questionario fornita dal gruppo di produttori esportatori che ha collaborato e ai dati contenuti nella banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, nel periodo in esame.

(78)

Su tale base, le importazioni dalla RPC nell'Unione e la loro quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PIR

Importazioni (in tonnellate)

2 697

1 780

3 207

2 005

Indice (2013 = 100)

100

66

119

74

Quota di mercato (%)

1,5

1,0

1,9

1,2

Indice (2013 = 100)

100

66

122

79

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

(79)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Un calo del 34 % tra il 2013 e il 2014 è stato seguito da un aumento dell'80 % nel periodo 2014-2015 (23). Durante il PIR il volume delle importazioni è infine diminuito, passando da 2 697 tonnellate nel 2013 a 2 005 tonnellate. Nel complesso, il volume delle importazioni è diminuito del 26 % nel periodo in esame.

(80)

La quota di mercato delle importazioni dalla RPC ha seguito un andamento simile. Nel complesso, è diminuita passando dall'1,5 % all'1,2 % nel periodo in esame.

4.3.2.   Prezzi delle importazioni dalla RPC

(81)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base alla risposta verificata al questionario fornita dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato e ai dati della banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, nel periodo in esame. Il prezzo medio delle importazioni nell'Unione dalla RPC ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzo medio delle importazioni dalla RPC

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzo medio senza dazio (EUR/tonnellata)

1 712

1 360

1 669

2 474

Indice (2013 = 100)

100

79

98

145

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

(82)

Nel periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Inizialmente i prezzi sono diminuiti del 21 % nel 2014. Nel 2015 sono aumentati, raggiungendo quasi il livello del 2013, con un ulteriore aumento durante il PIR. Nel complesso i prezzi sono aumentati del 45 % nel periodo in esame.

4.4.   Sottoquotazione dei prezzi

(83)

La Commissione ha determinato la sottoquotazione dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati a un livello franco fabbrica e

b)

la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni provenienti dal gruppo di produttori esportatori cinesi che ha collaborato praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif). Nessuno degli otto tipi di prodotto esportati nell'Unione dall'unico gruppo di produttori esportatori che ha collaborato è stato venduto dall'industria dell'Unione. Per stabilire una corrispondenza i tipi di prodotto sono stati semplificati eliminando la resistenza alla trazione (24) e calcolando la media delle componenti di prezzo corrispondenti a differenti diametri (25). Applicando questo metodo è stata stabilita una corrispondenza del 100 %.

(84)

Il risultato del confronto è stato espresso come percentuale della media ponderata del prezzo praticato dall'industria dell'Unione durante il PIR. L'assenza di una sottoquotazione indica l'efficacia delle misure. In caso di scadenza delle misure e qualora i produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio mantenessero i loro prezzi all'esportazione a un livello simile, il margine di sottoquotazione potrebbe essere calcolato detraendo il dazio antidumping dal prezzo all'importazione. Il margine di sottoquotazione così stabilito sarebbe pari al 36,3 %. Si ritiene che si tratti di un'indicazione ragionevole dei possibili livelli futuri dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.5.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

(85)

Le importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC provengono principalmente da Repubblica di Corea, Turchia, Russia, Thailandia e Malaysia.

(86)

Il volume delle importazioni nell'Unione di tali importazioni è indicato nella tabella 4, come pure la loro quota di mercato e i prezzi medi:

Tabella 4

Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

 

2013

2014

2015

PIR

Importazioni (in tonnellate)

63 381

65 336

63 747

63 798

Indice (2013 = 100)

100

103

101

101

Quota di mercato (%)

36,1

37,2

37,4

38,8

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 712

1 588

1 624

1 488

Indice (2013 = 100)

100

93

95

87

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6, dati verificati

(87)

Nel complesso, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto relativamente stabile nel periodo in esame, con un lieve aumento dell'1 %.

(88)

Poiché il consumo totale dell'Unione è diminuito nel periodo in esame, tale aumento si è tradotto in un aumento della quota di mercato, che è passata dal 36,1 % al 38,8 % nello stesso periodo.

(89)

Nel periodo in esame il prezzo medio del prodotto importato da paesi terzi diversi dalla RPC ha fluttuato di anno in anno. Inizialmente i prezzi sono diminuiti del 7 % nel 2014. Nel 2015 i prezzi sono aumentati del 2 %, per poi scendere nuovamente dell'8 % durante il PIR. Nel complesso i prezzi sono diminuiti del 13 % nel periodo in esame.

4.5.1.   Importazioni da paesi ai quali sono state estese le misure

Repubblica di Corea

(90)

Nel periodo in esame la Repubblica di Corea deteneva la seconda quota di mercato per dimensioni nel mercato dell'Unione dopo l'industria dell'Unione.

(91)

Come indicato al considerando 4, l'elusione delle misure iniziali sulle importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC avveniva attraverso la Repubblica di Corea. Di conseguenza, nel 2010 il dazio antidumping istituito sulle importazioni originarie della RPC è stato esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica di Corea, ad eccezione dei prodotti fabbricati da 15 produttori esportatori coreani.

(92)

In pratica tutte le importazioni di cavi d'acciaio dalla Repubblica di Corea nell'Unione durante il PIR provenivano da produttori esportatori cui era stata concessa l'esenzione dal dazio antidumping esteso, segnatamente il 99,98 % di tutte le importazioni coreane.

(93)

La tabella 5 illustra l'andamento del volume, della quota di mercato e dei prezzi medi delle importazioni coreane nell'Unione nel periodo in esame:

Tabella 5

Volume delle importazioni, quota di mercato e prezzo medio dalla Corea

 

2013

2014

2015

PIR

Importazioni (in tonnellate)

36 800

34 157

30 274

32 928

Indice (2013 = 100)

100

93

82

89

Quota di mercato (%)

21,0

19,4

17,8

20,0

Indice (2013 = 100)

100

93

85

96

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 559

1 621

1 646

1 506

Indice (2013 = 100)

100

104

106

97

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(94)

Il volume delle importazioni dalla Repubblica di Corea è diminuito dell'11 % nel periodo in esame, a un tasso leggermente superiore rispetto alla tendenza al ribasso del consumo.

(95)

Poiché il tasso di diminuzione del volume delle importazioni era superiore al tasso di diminuzione del consumo, la quota di mercato è diminuita solo lievemente, passando dal 21,0 % al 20,0 % nel periodo in esame.

(96)

Il prezzo medio delle importazioni è aumentato del 6 % dal 2013 al 2015 e ed è diminuito del 9 % durante il PIR, che corrisponde a una diminuzione complessiva del 3 % nel periodo in esame. Il prezzo medio (cif, nessun dazio incluso) era del 48 % inferiore al prezzo medio (franco fabbrica) dell'industria dell'Unione.

Marocco

(97)

Le importazioni originarie del Marocco o spedite da tale paese sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Non è stato pertanto ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi.

4.5.2.   Importazioni da paesi terzi soggette a dazi antidumping nel periodo in esame

Ucraina e Moldova

(98)

Nel periodo in esame era ancora in vigore un dazio antidumping del 51,8 %, sulle importazioni di cavi d'acciaio originari dell'Ucraina, esteso alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Moldova, anche se non dichiarato originario di tale paese.

(99)

Tali misure sono scadute il 10 febbraio 2017, come spiegato al considerando 11.

(100)

Le importazioni originarie dell'Ucraina e della Moldova o spedite da tali paesi sono risultate quasi assenti nel periodo in esame. Non è stato pertanto ritenuto necessario effettuare ulteriori analisi per il periodo in esame.

4.5.3.   Importazioni da altri paesi terzi

(101)

Le importazioni dai restanti paesi terzi provenivano principalmente da Turchia, Thailandia, Russia e Malaysia. La tabella 6 illustra l'andamento di tali importazioni:

Tabella 6

Importazioni da altri paesi terzi

 

2013

2014

2015

PIR

Turchia

Importazioni (in tonnellate)

6 814

8 608

7 508

7 028

Indice (2013 = 100)

100

126

110

103

Quota di mercato (%)

3,9

4,9

4,4

4,3

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 384

1 322

1 328

1 255

Indice (2013 = 100)

100

95

96

91

Thailandia

Importazioni (in tonnellate)

5 206

6 514

6 268

6 122

Indice (2013 = 100)

100

125

120

118

Quota di mercato (%)

3,0

3,7

3,7

3,7

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 445

1 391

1 656

1 468

Indice (2013 = 100)

100

96

115

102

Russia

Importazioni (in tonnellate)

1 639

3 541

5 063

4 838

Indice (2013 = 100)

100

216

309

295

Quota di mercato (%)

0,9

2,0

3,0

2,9

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 341

1 150

1 135

1 057

Indice (2013 = 100)

100

86

85

79

Malaysia

Importazioni (in tonnellate)

4 525

4 377

5 932

4 530

Indice (2013 = 100)

100

97

131

100

Quota di mercato (%)

2,6

2,5

3,5

2,8

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 552

1 416

1 437

1 343

Indice (2013 = 100)

100

91

93

87

Altri paesi

Importazioni (in tonnellate)

8 257

8 061

8 701

8 294

Indice (2013 = 100)

100

98

105

100

Quota di mercato (%)

4,7

4,6

5,1

5,0

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

2 951

2 180

2 196

1 967

Indice (2013 = 100)

100

96

108

100

Totale

Importazioni (in tonnellate)

26 441

31 102

33 472

30 812

Indice (2013 = 100)

100

118

127

117

Quota di mercato (%)

15

18

20

19

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 912

1 552

1 605

1 471

Indice (2013 = 100)

100

81

84

77

Fonte: banca dati di cui all'articolo 14, paragrafo 6

(102)

Le importazioni totali da altri paesi terzi sono aumentate del 27 % nel periodo 2013-2015. Durante il PIR le importazioni sono diminuite del 10 %. Nel complesso le importazioni sono aumentate del 17 % nel periodo in esame. Poiché il consumo è diminuito nel periodo in esame, come descritto al considerando 76, nello stesso periodo la quota di mercato degli altri paesi terzi è aumentata dal 15 % al 19 %.

(103)

Nel periodo in esame le importazioni dalla Turchia hanno fluttuato, ma durante il PIR hanno raggiunto un livello simile a quello del 2013 (all'inizio del periodo in esame), vale a dire 7 028 tonnellate. Nel complesso la loro quota di mercato è rimasta relativamente stabile, registrando solo un lieve aumento di 0,4 punti percentuale nel periodo in esame e passando dal 3,9 % nel 2013 al 4,3 % durante il PIR. Il prezzo medio è diminuito del 9 %.

(104)

Le importazioni dalla Thailandia sono aumentate del 25 % dal 2013 al 2014, ma in seguito sono diminuite costantemente e durante il PIR hanno raggiunto le 6 122 tonnellate, rispetto alle 5 206 tonnellate del 2013. Nel complesso le importazioni sono aumentate del 18 % nel periodo in esame. Anche la quota di mercato è aumentata nel 2014 ed è rimasta stabile fino al PIR. Il prezzo medio all'importazione ha fluttuato nel periodo 2014-2015 (– 4 %, + 15 %) e durante il PIR ha raggiunto un livello del 2 % superiore al livello del 2013.

(105)

Le importazioni dalla Russia sono aumentate in modo significativo nel periodo in esame ma si sono mantenute a livelli relativamente bassi durante l'intero periodo. Anche la quota di mercato è passata dallo 0,9 % al 2,9 %. Il prezzo medio è diminuito del 21 % nel periodo in esame.

(106)

Le importazioni dalla Malaysia hanno fluttuato dall'inizio del periodo in esame, ma durante il PIR hanno raggiunto quasi lo stesso livello del 2013, vale a dire 4 530 tonnellate. Durante il periodo in esame, nonostante le fluttuazioni, la quota di mercato delle importazioni di cavi d'acciaio dalla Malaysia è aumentata solo leggermente, vale a dire di 0,2 punti percentuali. Il prezzo medio all'importazione è diminuito del 13 % nel periodo in esame.

(107)

Durante il PIR i prezzi all'importazione di cavi d'acciaio da Turchia, Russia, Thailandia e Malaysia erano in media inferiori al prezzo medio praticato dall'industria dell'Unione (del 49 %-63 %). I prezzi erano inoltre inferiori ai prezzi all'importazione dalla RPC (41 %-57 %).

4.6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.6.1.   Osservazioni generali

(108)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(109)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici relativi all'intera industria dell'Unione sulla base dei dati pervenuti dal richiedente, sottoposti a controlli incrociati con le informazioni fornite da un certo numero di produttori dell'Unione nella fase di preapertura e con le risposte verificate al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inclusi nel campione e successivamente verificate. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(110)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività ed entità del margine di dumping.

(111)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi unitari medi, costo unitario medio, costi del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.6.2.   Indicatori macroeconomici

4.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(112)

La tabella 7 mostra l'andamento della produzione totale, della capacità produttiva e dell'utilizzo degli impianti dell'Unione nel periodo in esame:

Tabella 7

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2013

2014

2015

PIR

Produzione (in tonnellate)

206 053

203 763

193 757

168 701

Indice (2013 = 100)

100

99

94

82

Capacità produttiva (in tonnellate)

290 092

299 773

301 160

305 550

Indice (2013 = 100)

100

103

104

105

Utilizzo degli impianti (%)

71

68

64

55

Indice (2013 = 100)

100

96

91

78

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

(113)

Il volume totale di produzione è rimasto relativamente stabile nel periodo 2013-2014 ed è diminuito del 5 % nel 2015. Tuttavia, durante il PIR il volume di produzione è diminuito ulteriormente del 12 %. Nel complesso, il volume di produzione è diminuito del 18 % nel periodo in esame.

(114)

La capacità produttiva è leggermente aumentata nel periodo in esame, complessivamente solo del 5 %.

(115)

Di conseguenza il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito, passando dal 71 % nel 2013 al 55 % durante il PIR. Nel complesso il tasso di utilizzo degli impianti è diminuito del 22 % nel periodo in esame, a seguito del calo del volume di produzione.

4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(116)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dell'industria dell'Unione e la quota di mercato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Volume delle vendite e quota di mercato

 

2013

2014

2015

PIR

Volume delle vendite (in tonnellate)

109 511

108 559

103 499

98 643

Indice (2013 = 100)

100

99

95

90

Quota di mercato (%)

62,4

61,8

60,7

60,0

Indice (2013 = 100)

100

99

97

96

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

(117)

Il volume delle vendite ha seguito l'andamento del volume di produzione. È rimasto relativamente stabile nel periodo 2013-2014 ed è diminuito del 5 % nel 2015. Durante il PIR il volume di produzione è diminuito ulteriormente del 5 %. Nel complesso, il volume delle vendite è diminuito del 10 % nel periodo in esame.

(118)

La quota di mercato dell'industria dell'Unione è diminuita di 2,4 punti percentuali, passando dal 62,4 % al 60,0 % nel periodo in esame.

4.6.2.3.   Crescita

(119)

Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è diminuito del 6 %. Il volume delle vendite dell'industria dell'Unione è diminuito in misura ancora più elevata, vale a dire del 10 %. L'industria dell'Unione ha quindi registrato una perdita nella quota di mercato di 2,4 punti percentuali. Il calo del volume delle vendite ha trovato riscontro anche nell'utilizzo degli impianti, che è diminuito del 22 %.

4.6.2.4.   Occupazione e produttività

(120)

Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Occupazione e produttività

 

2013

2014

2015

PIR

Numero di dipendenti

3 329

3 309

3 238

3 026

Indice (2013 = 100)

100

99

97

91

Produttività (tonnellate/dipendente)

62

62

60

56

Indice (2013 = 100)

100

99

97

90

Fonte: richiedente, informazioni nella fase di preapertura e risposte verificate al questionario

(121)

Il numero di dipendenti dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 % nel periodo in esame e la principale diminuzione si è avuta durante il PIR. Ciò ha fatto seguito al calo della produzione e del volume delle vendite, come descritto ai considerando 113 e 117.

(122)

Per effetto dell'aumento del tasso di riduzione della produzione, rispetto alla diminuzione del numero di dipendenti, la produttività è diminuita del 10 % nel periodo in esame.

4.6.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(123)

Come indicato al considerano 57, l'inchiesta ha stabilito che le importazioni del prodotto oggetto del riesame dalla RPC hanno continuato a essere oggetto di dumping sul mercato dell'Unione a un tasso di dumping del 16,7 %. Il volume delle importazioni era modesto grazie all'efficacia delle misure antidumping in vigore. I cinesi hanno tuttavia continuato a essere presenti sul mercato dell'Unione, mantenendo una quota di mercato dell'1,2 % durante il PIR (cfr. tabella 2).

(124)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione ha mostrato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Nel periodo in esame il processo di ripresa ha subito un rallentamento e i principali indicatori di pregiudizio hanno mostrato una tendenza al ribasso. Il calo della domanda di prodotti sfusi e le riduzioni del prezzo del petrolio hanno inoltre determinato una riduzione dell'attività nei settori dell'estrazione e in quelli del petrolio e del gas. Ciò ha avuto un'incidenza negativa sulla domanda di cavi d'acciaio, causando un calo del consumo del 6 % nel periodo in esame (cfr. tabella 1).

(125)

Per via della graduale diminuzione dei prezzi dell'Unione nel periodo in esame, l'industria dell'Unione non è riuscita a continuare la sua ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

4.6.3.   Indicatori microeconomici

4.6.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(126)

Nel periodo in esame i prezzi medi di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Prezzi medi di vendita e costi unitari

 

2013

2014

2015

PIR

Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione (EUR/tonnellata)

3 297

3 133

2 950

2 887

Indice (2013 = 100)

100

95

89

88

Costo unitario di produzione nell'Unione (EUR/tonnellata)

2 774

2 866

3 072

3 138

Indice (2013 = 100)

100

103

111

113

Fonte: risposte verificate al questionario

(127)

Il prezzo medio unitario di vendita dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti nell'Unione è diminuito del 12 % nel periodo in esame.

(128)

Al tempo stesso, il costo unitario medio di produzione è aumentato del 13 % in tale periodo. Questo aumento del costo unitario è stato causato principalmente dal calo della produzione e del volume delle vendite [rispettivamente del 18 % e del 10 % nel periodo in esame; cfr. i considerando 113 (tabella 7) e 117 (tabella 8)]. Si deve rilevare che questo aumento del costo unitario si è verificato nonostante il calo dei costi totali di produzione nel periodo in esame. Pertanto, anche se l'industria dell'Unione è riuscita a ridurre i costi totali di produzione, non è stata in grado di ridurre il costo unitario a causa della forte ampia riduzione del volume della produzione e delle vendite.

4.6.3.2.   Costo del lavoro

(129)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2013

2014

2015

PIR

Costo medio del lavoro per dipendente

48 708

48 277

51 586

50 021

Indice (2013 = 100)

100

99

106

103

Fonte: risposte verificate al questionario

(130)

Nel complesso il costo medio del lavoro è aumentato leggermente del 3 % nel periodo in esame, dopo aver subito lievi fluttuazioni nello stesso periodo.

4.6.3.3.   Scorte

(131)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Scorte

 

2013

2014

2015

PIR

Scorte finali (in tonnellate)

15 191

15 889

15 260

14 796

Indice (2013 = 100)

100

105

100

97

Scorte finali in percentuale della produzione (%)

16,7

17,4

17,4

23,0

Indice (2013 = 100)

100

104

105

138

Fonte: risposte verificate al questionario

(132)

Il livello delle scorte è diminuito leggermente del 3 % nel periodo in esame. Dal momento che l'industria dell'Unione deve mantenere un livello minimo di scorte dei tipi più comuni di cavi d'acciaio per l'immediata copertura della domanda, le scorte non possono diminuire ulteriormente e, di conseguenza, il loro valore in percentuale della produzione è aumentato del 38 %.

4.6.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(133)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2013

2014

2015

PIR

Redditività delle vendite totali nell'Unione ad acquirenti indipendenti (%)

7,5

6,1

2,6

– 1,6

Indice (2013 = 100)

100

81

34

– 21

Flusso di cassa (in migliaia di EUR)

42 881

36 692

33 631

8 885

Indice (2013 = 100)

100

86

78

21

Investimenti (in migliaia di EUR)

12 014

8 843

9 003

5 950

Indice (2013 = 100)

100

74

75

50

Utile sul capitale investito (%)

33,3

20,8

8,6

– 5,2

Indice (2013 = 100)

100

62

26

– 16

Fonte: risposte verificate al questionario

(134)

La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita nel periodo in esame, partendo da un utile del 7,5 % nel 2013 per finire con una perdita dell'1,6 % durante il PIR.

(135)

Il flusso di cassa è diminuito drasticamente (del 79 %) nel periodo in esame. Si tratta di un ulteriore indicatore degli scarsi risultati dell'industria dell'Unione per quanto riguarda le attività operative, come pure della carenza di liquidità che essa ha dovuto affrontare.

(136)

Successivamente gli investimenti sono diminuiti del 50 % nel periodo in esame. A causa della diminuzione dei margini di profitto e della forte pressione sui prezzi, gli investimenti sono stati per lo più limitati a quelli dettati da requisiti ambientali o di sicurezza. Al tempo stesso sono stati realizzati solo pochi investimenti in materia di gestione e tecnologia di produzione al fine di aumentare l'efficienza e la produttività durante il periodo dell'inchiesta.

(137)

L'utile sul capitale investito misura l'utile o la perdita generati su un investimento rispetto all'importo del denaro investito. Nel periodo in esame è diminuito, passando dal 33,3 % al – 5,2 %.

4.6.4.   Conclusioni relative al pregiudizio

(138)

A causa dei dazi antidumping in vigore l'industria dell'Unione ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli nei primi due anni (2013-2014) del periodo in esame ed è riuscita a mantenere un margine di profitto superiore al profitto di riferimento del 5 %.

(139)

Tuttavia, il calo della domanda di prodotti sfusi e le riduzioni del prezzo del petrolio hanno determinato una riduzione dell'attività nei settori dell'estrazione e del petrolio e del gas. La domanda di cavi d'acciaio si è pertanto ridotta nel periodo in esame. L'industria dell'Unione ha risentito direttamente di tale contrazione della domanda, che si è tradotta in un calo della produzione, del volume delle vendite e della quota di mercato. Al tempo stesso la quota di cavi d'acciaio a basso prezzo è aumentata e ha portato a una diminuzione del prezzo dell'Unione e all'ulteriore deterioramento dei suoi risultati finanziari. Quasi tutti gli indicatori del pregiudizio sono quindi peggiorati. Su tale base si conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole.

(140)

Le importazioni di cavi d'acciaio dalla RPC hanno avuto un'incidenza negativa limitata sulla situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Grazie alle misure in vigore, la loro quota di mercato è stata modesta durante tutto il periodo in esame. Tuttavia le importazioni cinesi di cavi d'acciaio hanno continuato ad essere presenti sul mercato dell'Unione.

(141)

Allo stesso tempo la quota di mercato complessiva delle importazioni da altri paesi terzi era del 38,8 %, con una lieve tendenza al rialzo nel periodo in esame (cfr. tabella 4). I prezzi medi delle importazioni da altri paesi terzi hanno registrato una tendenza al ribasso, con livelli largamente al di sotto del livello del prezzo di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Tali importazioni hanno pertanto influenzato in misura notevole la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione. Come già analizzato ai considerando da 85 a 89, nel periodo in esame l'industria dell'Unione è riuscita non solo a mantenere la propria quota di mercato, ma ad aumentarla. Nello stesso periodo il prezzo medio all'importazione è inoltre diminuito (cfr. il considerando 89), causando un'ulteriore pressione al ribasso sul prezzo nell'Unione, il che ha determinato una diminuzione del 12 % dei prezzi dell'Unione durante tutto il periodo in esame (cfr. il considerando 127) e un ulteriore deterioramento dei suoi risultati finanziari.

(142)

La Commissione ha pertanto concluso che l'industria dell'Unione ha beneficiato delle misure iniziali poiché ha continuato a riprendersi dall'effetto di precedenti pratiche di dumping pregiudizievole nei primi due anni del periodo in esame (2013-2014). Il processo di ripresa si è tuttavia arrestato a causa dei fattori di cui sopra.

4.7.   Rischio di reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni cinesi.

4.7.1.   Osservazioni preliminari

(143)

Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato la possibilità di reiterazione del pregiudizio notevole causato dalle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure nei confronti della RPC. Dall'inchiesta è emerso che le importazioni dalla RPC sono state effettuate a prezzi di dumping durante il PIR (cfr. il considerando 57) e che, in caso di scadenza delle misure, esisteva un rischio di persistenza del dumping (cfr. il considerando 70).

(144)

Per stabilire il rischio di reiterazione del pregiudizio sono stati analizzati i seguenti elementi: i) la capacità produttiva e la capacità inutilizzata disponibili nella RPC, ii) i possibili livelli di prezzi delle importazioni cinesi in caso di scadenza delle misure, iii) le pratiche dei produttori esportatori cinesi in altri paesi terzi, iv) l'attrattiva del mercato dell'Unione e v) l'incidenza delle importazioni cinesi sulla situazione dell'industria dell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.7.1.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata disponibili nella RPC

(145)

Come spiegato al considerando 60, i produttori della RPC dispongono di una significativa capacità produttiva in Cina e, di conseguenza, anche di capacità inutilizzate largamente superiori non solo ai quantitativi esportati nell'Unione durante il PIR, ma anche al consumo totale dell'Unione nello stesso periodo.

(146)

Inoltre, come indicato nel considerando 63, non sono stati riscontrati elementi che potrebbero indicare un aumento significativo della domanda interna di cavi d'acciaio nella RPC o nel mercato di qualsiasi altro paese terzo nel prossimo futuro. La Commissione ha pertanto concluso che la domanda interna in Cina o in altri mercati di paesi terzi non potrebbe assorbire la capacità inutilizzata disponibile.

4.7.1.2.   Possibili livelli di prezzo delle importazioni cinesi

(147)

Come indicato al considerando 18, l'unico gruppo di produttori esportatori della RPC che ha collaborato non ha tuttavia comunicato le proprie vendite all'esportazione nei mercati di altri paesi terzi. Pertanto, in assenza di altre informazioni per stabilire i prezzi all'esportazione cinesi nei mercati di altri paesi terzi è stata utilizzata la banca dati della RPC.

(148)

I livelli dei prezzi di tali esportazioni sono stati inoltre considerati una stima ragionevole dei possibili livelli di prezzo futuri nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

(149)

Come spiegato al considerando 69, i prezzi all'esportazione dalla RPC in altri mercati di esportazione erano in media notevolmente inferiori ai prezzi all'esportazione nell'Unione, segnatamente del 30 % circa. Su tale base si è concluso che i produttori della RPC dispongono di un ampio margine per ridurre i prezzi all'esportazione nell'Unione.

(150)

Come indicato al considerando 84, il prezzo all'importazione del gruppo di produttori esportatori che ha collaborato, senza tener conto dei dazi antidumping, era inoltre inferiore del 36,3 % ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione durante il PIR. Si ritiene che si tratti di un'indicazione ragionevole dei possibili livelli futuri dei prezzi all'esportazione nell'Unione in caso di scadenza delle misure.

4.7.1.3.   Pratiche dei produttori esportatori cinesi di cavi d'acciaio in altri paesi terzi

(151)

In assenza di altre informazioni, per stabilire i prezzi all'esportazione cinesi nei mercati di altri paesi terzi è stata utilizzata la banca dati della RPC, come spiegato ai considerando 64 e 65.

(152)

Stando a tali informazioni, i prezzi all'esportazione cinesi di cavi d'acciaio nei mercati di altri paesi terzi sono risultati, in media, tra il 40 % circa fino all'80 % circa inferiori ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, a seconda del mercato di esportazione.

(153)

Le tre principali destinazioni delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio in termini di volume durante il PIR sono state la Repubblica di Corea (123 891 tonnellate, ovvero l'11 % del totale delle esportazioni di tali prodotti), gli Stati Uniti (97 936 tonnellate, ovvero il 9 % del totale delle esportazioni di tali prodotti) e il Vietnam (76 344 tonnellate, ovvero il 7 % del totale delle esportazioni di tali prodotti). I prezzi medi delle esportazioni in tali mercati sono stati, rispettivamente, pari a 1 107 EUR/tonnellata, 1 444 EUR/tonnellata e 781 EUR/tonnellata. I prezzi medi delle esportazioni in tali paesi erano quindi inferiori al prezzo medio dell'industria dell'Unione di una percentuale compresa tra il 50 % e l'80 % circa.

4.7.1.4.   Attrattiva del mercato dell'Unione

(154)

Tenendo in considerazione l'analisi dei prezzi di cui al considerando precedente, qualora le misure siano lasciate scadere i produttori esportatori cinesi disporrebbero di una notevole capacità per ridurre i propri prezzi all'importazione nel mercato dell'Unione, pur continuando a realizzare prezzi più elevati sul mercato dell'Unione rispetto a quelli praticati sui mercati di altri paesi terzi. I produttori esportatori cinesi sono quindi fortemente incentivati a reindirizzare le proprie esportazioni verso l'Unione, nella quale otterrebbero prezzi più elevati, pur continuando a poter praticare prezzi notevolmente inferiori al prezzo di vendita dell'industria dell'Unione. Essi sarebbero inoltre incentivati a esportare nel mercato dell'Unione almeno una parte delle proprie capacità inutilizzate a prezzi bassi.

(155)

Un'altra indicazione dell'attrattiva del mercato dell'Unione è il fatto che fin dall'inizio dell'istituzione delle misure vi sono stati tentativi di elusione da parte degli esportatori cinesi, tentativi che sono stati individuati e neutralizzati, come spiegato ai considerando 2 e 4.

(156)

Inoltre, la presenza di importazioni oggetto di dumping dalla RPC nonostante le misure in vigore dal 1999 conferma l'attrattiva del mercato dell'Unione.

(157)

È stato pertanto concluso che, in caso di scadenza delle misure, i produttori esportatori della RPC hanno la motivazione e le capacità necessarie per aumentare notevolmente il volume delle proprie esportazioni di cavi d'acciaio nell'Unione a prezzi di dumping notevolmente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione.

4.7.2.   Incidenza sull'industria dell'Unione

(158)

Qualora mantenga l'attuale livello dei prezzi, l'industria dell'Unione non sarà in grado di mantenere il proprio volume di vendite e la propria quota di mercato nei confronti delle importazioni a basso prezzo dalla Cina. Qualora le misure siano lasciate scadere è molto probabile che la quota di mercato cinese aumenti rapidamente. Ciò avverrebbe con ogni probabilità a spese dell'industria dell'Unione, in quanto il livello dei suoi prezzi è il più elevato. Il calo del volume delle vendite porterebbe a un tasso di utilizzo ancora più basso e ad un aumento del costo medio di produzione, che determinerebbe un ulteriore deterioramento della situazione finanziaria dell'industria dell'Unione e della situazione di perdita che si è già concretizzata durante il PIR.

(159)

Tuttavia, qualora l'industria dell'Unione dovesse decidere di ridurre i propri prezzi nel tentativo di mantenere il proprio volume delle vendite e la propria quota di mercato, la sua situazione finanziaria si deteriorerebbe quasi immediatamente e la situazione di perdita osservata durante il PIR peggiorerebbe notevolmente.

(160)

In entrambi i casi le ripercussioni della scadenza delle misure potrebbero avere un'incidenza negativa sull'industria dell'Unione, in particolare per quanto riguarda l'occupazione. Nel periodo in esame l'industria dell'Unione era già stata costretta a ridurre del 9 % l'occupazione legata al prodotto (cfr. tabella 9). Un ulteriore deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione potrebbe provocare la chiusura di intere unità di produzione.

(161)

Si può quindi concludere che è altamente probabile che la scadenza delle misure in vigore comporti una reiterazione del pregiudizio dalle importazioni cinesi di cavi d'acciaio e che la situazione già pregiudizievole dell'industria dell'Unione peggiori ulteriormente.

(162)

Nel periodo in esame (2007-2010) del precedente riesame in previsione della scadenza la situazione economica dell'industria dell'Unione aveva registrato un andamento positivo, Tale industria è riuscita a mantenere la propria redditività a un livello prossimo al profitto di riferimento del 5 %, anche durante i primi due anni (2013-2014) dell'attuale periodo in esame. L'industria dell'Unione ha quindi dimostrato di essere un'industria strutturalmente solida e capace di invertire una situazione di perdita. Tuttavia, nel periodo in esame del presente riesame in previsione della scadenza l'industria dell'Unione era di nuovo in una situazione di fragilità finanziaria, che si prevede peggiori ulteriormente in caso di scadenza delle misure. Essa non sarebbe quindi in grado di riprendersi dall'attuale situazione pregiudizievole e, al contrario, subirebbe un ulteriore pregiudizio a causa dell'aumento estremamente probabile delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio a prezzi di dumping.

(163)

È riconosciuto che le importazioni di cavi d'acciaio dalla Repubblica di Corea e da altri paesi terzi, considerato il loro volume e i bassi livelli di prezzo, sono fattori che contribuiscono al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la presente inchiesta si è tuttavia limitata a valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio da parte delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio a prezzi pregiudizievoli in caso di scadenza delle misure antidumping in vigore. Data la situazione di fragilità dell'industria dell'Unione, qualsiasi aumento significativo delle importazioni cinesi aggraverebbe tale situazione a causa delle notevoli capacità inutilizzate nella RPC, dell'attrattiva del mercato dell'Unione e degli eventuali bassi livelli di prezzo delle esportazioni cinesi di cavi d'acciaio nell'Unione.

(164)

Il fatto che attualmente le importazioni cinesi di cavi d'acciaio entrino nel mercato dell'Unione in quantità notevolmente inferiori rispetto a prima dell'istituzione delle misure dimostra che gli attuali dazi antidumping sono riusciti a ristabilire condizioni competitive non distorte tra gli esportatori cinesi del prodotto oggetto del riesame e l'industria dell'Unione. Il fatto che le importazioni dalla Repubblica di Corea e da altri paesi terzi siano state effettuate a prezzi inferiori a quelli delle importazioni cinesi non pregiudica l'obbligo della Commissione di rimanere nel quadro della presente inchiesta. Come indicato al considerando 165, la Commissione ha dimostrato l'alta probabilità che la scadenza delle misure comporti la reiterazione del pregiudizio.

4.7.3.   Conclusione

(165)

La Commissione ha concluso che l'abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni cinesi di cavi d'acciaio oggetto di dumping a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, aggravando quindi ulteriormente il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Di conseguenza, la sostenibilità dell'industria dell'Unione sarebbe seriamente a rischio.

5.   INTERESSE DELL'UNIONE

(166)

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore fosse contrario all'interesse generale dell'Unione. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti gli interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

(167)

Tutte le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base.

(168)

Si ricorda che nel precedente riesame in previsione della scadenza l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Inoltre il fatto che la presente inchiesta sia un riesame in previsione della scadenza, che in quanto tale esamina una situazione in cui le misure antidumping sono già in vigore, permette di valutare gli eventuali effetti negativi indebiti delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

(169)

Su questa base è stato esaminato se, nonostante le conclusioni riguardanti il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, esistono motivi validi che porterebbero a concludere che non è nell'interesse dell'Unione mantenere le misure in questo caso specifico.

5.1.   Interesse dell'industria dell'Unione

(170)

L'inchiesta ha inoltre dimostrato che la scadenza delle misure avrebbe probabilmente un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione e determinerebbe un ulteriore peggioramento della sua situazione finanziaria attualmente fragile. La scadenza delle misure comprometterebbe gravemente la sostenibilità dell'industria dell'Unione, costringendo i produttori dell'Unione a cessare le proprie attività, rendendo così il mercato dell'Unione completamente dipendente dalle importazioni di cavi d'acciaio.

(171)

In passato l'industria dell'Unione ha dimostrato di essere un'industria solida con risultati economici e finanziari positivi, riuscendo a mantenersi redditizia con un margine di profitto superiore al profitto di riferimento.

(172)

Il mantenimento delle misure antidumping in vigore è quindi nell'interesse dell'industria dell'Unione.

5.2.   Interesse degli importatori

(173)

Come indicato ai considerando da 20 a 22 e al considerando 24, nessun importatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Si rammenta che nelle inchieste precedenti era stato accertato che l'incidenza dell'istituzione delle misure sugli importatori non sarebbe stata significativa. In mancanza di prove contrarie è quindi possibile confermare che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione finanziaria degli importatori e che il loro mantenimento non li penalizzerebbe indebitamente.

5.3.   Interesse degli utilizzatori

(174)

I cavi d'acciaio sono utilizzati in un'ampia gamma di applicazioni, quali la pesca, il settore marittimo/delle spedizioni, i settori petrolifero e del gas, il settore minerario, la silvicoltura, il trasporto aereo, l'ingegneria civile, l'edilizia e gli ascensori.

(175)

Come indicato ai considerando 23 e 24, nessun utilizzatore ha collaborato alla presente inchiesta né ha fornito le informazioni richieste. Alcuni utilizzatori che si sono manifestati hanno dichiarato di utilizzare i cavi d'acciaio solo marginalmente. È stato pertanto concluso, come nelle inchieste precedenti, che le misure attualmente in vigore non hanno avuto alcun effetto particolarmente negativo sulla situazione economica degli utilizzatori e che il loro mantenimento non inciderebbe indebitamente sulla situazione delle industrie utilizzatrici.

5.4.   Conclusioni relative all'interesse dell'Unione

(176)

La Commissione ha pertanto concluso che non esistono motivi validi di interesse dell'Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping definitive sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC.

6.   MISURE ANTIDUMPING

(177)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale hanno potuto presentare osservazioni su tali informazioni. Nessun'altra parte interessata ha presentato osservazioni.

(178)

Come illustrato al considerando 6, i dazi antidumping in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio provenienti dalla RPC sono stati estesi anche alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari del Marocco o della Repubblica di Corea. Il dazio antidumping da mantenere in vigore sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della RPC dovrebbe continuare ad applicarsi anche alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari del Marocco e della Repubblica di Corea. Il produttore esportatore del Marocco esentato dalle misure estese con il regolamento (CE) n. 1886/2004 dovrebbe essere esentato anche dalle misure istituite dal presente regolamento. I 15 produttori esportatori della Repubblica di Corea esentati dalle misure estese con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 dovrebbero essere esentati anche dalle misure istituite dal presente regolamento.

(179)

Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia (26), è opportuno prevedere il tasso degli interessi di mora da versare in caso di rimborso di dazi definitivi, poiché le pertinenti disposizioni in vigore relative ai dazi doganali non stabiliscono tale tasso di interesse, e l'applicazione di norme nazionali comporterebbe distorsioni indebite tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

(180)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, ad esclusione dei cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108112, 7312108113, 7312108119, 7312108312, 7312108313, 7312108319, 7312108512, 7312108513, 7312108519, 7312108912, 7312108913, 7312108919, 7312109812, 7312109813 e 7312109819).

2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo cif netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato nella RPC è del 60,4 %.

3.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della RPC, quale definito al paragrafo 2, è esteso alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco (codici TARIC 7312108112, 7312108312, 7312108512, 7312108912 e 7312109812), ad eccezione di quelli prodotti dalla Remer Maroc SARL, Zone Industrielle, Tranche 2, Lot 10, Settat, Marocco (codice addizionale TARIC A567) e alle importazioni dei medesimi cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813), ad eccezione di quelli prodotti dalle società di seguito elencate:

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

Repubblica di Corea

Bosung Wire Rope Co., Ltd, 568,Yongdeok-ri, Hallim-myeon, Gimae-si, Gyeongsangnam-do, 621-872

A969

Chung Woo Rope Co., Ltd, 1682-4, Songjung-Dong, Gangseo- Gu, Busan

A969

CS Co., Ltd, 31-102, Junam maeul 2-gil, Yangsan, Gyeongsangnam-do

A969

Cosmo Wire Ltd, 4-10, Koyeon-Ri, Woong Chon-Myon Ulju- Kun, Ulsan

A969

Dae Heung Industrial Co., Ltd, 185 Pyunglim - Ri, Daesan- Myun, Haman - Gun, Gyungnam

A969

Daechang Steel Co., Ltd, 1213, Aam-daero, Namdong-gu, Incheon

C057

DSR Wire Corp., 291, Seonpyong-Ri, Seo-Myon, Suncheon-City, Jeonnam

A969

Goodwire MFG. Co. Ltd, 984-23, Maegok-Dong, Yangsan-City, Kyungnam

B955

Kiswire Ltd, 37, Gurak-Ro, 141 Beon-Gil, Suyeong-Gu, Busan, Korea 48212

A969

Manho Rope & Wire Ltd, Dongho Bldg, 85-2 4 Street Joongang- Dong, Jong-gu, Busan

A969

Line Metal Co. Ltd, 1259 Boncho-ri, Daeji-Myeon, Changnyeong-gun, Gyeongnam

B926

Seil Wire and Cable, 47-4, Soju-Dong, Yangsan-Si, Kyungsangnamdo

A994

Shin Han Rope Co., Ltd, 715-8, Gojan-Dong, Namdong-gu, Incheon

A969

Ssang Yong Cable Mfg. Co., Ltd, 1559-4 Song-Jeong Dong, Gang-Seo Gu, Busan

A969

Young Heung Iron & Steel Co., Ltd, 71-1 Sin-Chon Dong, Changwon City, Gyungnam

A969

Articolo 2

Salvo indicazione contraria, si applicano le vigenti norme pertinenti in materia di dazi doganali. Gli interessi di mora da versare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora saranno al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese in cui scade il termine, maggiorato di un punto percentuale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(4)  Regolamento (CE) n. 760/2004 del Consiglio, del 22 aprile 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, dell'Ucraina alle importazioni di cavi di acciaio spediti dalla Moldova, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Moldova (GU L 120 del 24.4.2004, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1886/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni cavi d'acciaio spediti dal Marocco, anche se non dichiarati originari del Marocco, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni provenienti da un esportatore marocchino (GU L 328 del 30.10.2004, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

(7)  Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 203 dell'11.8.2004, pag. 4).

(8)  Regolamento di esecuzione del Consiglio (UE) n. 400/2010, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

(9)  Avviso di scadenza di alcune misure antidumping (GU C 311 del 16.11.2010, pag. 16).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(11)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(12)  Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping (GU C 180 del 19.5.2016, pag. 2).

(13)  Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU C 41 dell'8.2.2017, pag. 5).

(14)  Avviso di scadenza di misure antidumping (GU C 41 dell'8.2.2017, pag. 4).

(15)  http://info.hktdc.com/chinastat/gcb/index2.htm (da ultimo consultato il 28.9.2017)

(16)  Sentenza del 19 settembre 2013, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Council Dashiqiao, C-15/12 P, EU:C:2013:572, punti 34-35.

(17)  Per il riferimento, cfr. il considerando 51 del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

(18)  Bown, Chad P. (2016), «Global Antidumping Database», Banca mondiale, giugno, fonte: http://econ.worldbank.org/ttbd/gad/.

(19)  Il livello del dazio ammonta a 1 000 USD/tonnellata.

(20)  Il livello del dazio ammonta a 2 580 USD/tonnellata.

(21)  Il livello del dazio è compreso tra 124,33 USD/tonnellata e 627 USD/tonnellata.

(22)  http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=82791&name=Resolucion_220_del_15_de_diciembre_de_2017__Preliminar_cables_y_torones_....pdf&prefijo=file (ultimo accesso in data 2.2.2018).

(23)  Aumento in percentuale del volume delle importazioni, tabella 2: (119-66)/66 = 0,80 * 100 = 80 %

(24)  La resistenza alla trazione di un cavo indica la sua capacità di resistere a una determinata tensione.

(25)  i) una media dei due NCP con il diametro più vicino possibile (1 mm al di sotto e 1 mm al di sopra), applicata ai dati dell'industria dell'Unione, purché tutte le altre cifre della struttura dell'NCP siano le stesse (si applica al 6o e il 7o NCP); ii) il prezzo unitario del diametro più vicino, applicando un coefficiente che rappresenta la differenza di prezzo tra i diversi diametri nel confronto tra tutte le vendite degli stessi diametri da parte dell'industria dell'Unione, applicato ai dati dell'industria dell'Unione.

(26)  Sentenza nella causa Wortmann, C-365/15, EU:C:2017:19, punti da 35 a 39.


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