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Document 32018R0498
Commission Regulation (EU) 2018/498 of 22 March 2018 amending Regulation (EC) No 1126/2008 adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation (EC) No 1606/2002 of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standard 9 (Text with EEA relevance. )
Regolamento (UE) 2018/498 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento (UE) 2018/498 della Commissione, del 22 marzo 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/1623
GU L 82 del 26.3.2018, p. 3–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. impl. da 32023R1803
26.3.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 82/3 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/498 DELLA COMMISSIONE
del 22 marzo 2018
che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione (2) sono stati adottati taluni principi contabili internazionali e talune interpretazioni vigenti al 15 ottobre 2008. |
(2) |
Il 12 ottobre 2017 l'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato modifiche all'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa. Le modifiche sono volte a chiarire la classificazione di determinate attività finanziarie rimborsabili anticipatamente quando si applica l'IFRS 9. |
(3) |
Dopo consultazione dello European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), la Commissione conclude che le modifiche all'IFRS 9 soddisfano i criteri di adozione previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1606/2002. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1126/2008. |
(5) |
Lo IASB ha fissato la data di entrata in vigore delle modifiche al 1o gennaio 2019, consentendo l'applicazione anticipata. |
(6) |
Poiché il regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione (3) è divenuto applicabile per gli esercizi che hanno inizio al più tardi il 1o gennaio 2018 o successivamente, le imprese dovrebbero poter utilizzare l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari come modificato nell'allegato del presente regolamento a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2016/2067. Pertanto, le imprese dovrebbero poter applicare le disposizioni del presente regolamento per gli esercizi che iniziano il 1o gennaio 2018 o successivamente. |
(7) |
Dato che il regolamento (UE) 2016/2067 è entrato in vigore il 12 dicembre 2016, per garantire la coerenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile. |
(8) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione contabile, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 9 Strumenti finanziari è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le imprese applicano le modifiche di cui all'articolo 1 al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1o gennaio 2019 o successivamente.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) 2016/2067 della Commissione, del 22 novembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'International Financial Reporting Standard 9 (GU L 323 del 29.11.2016, pag. 1).
ALLEGATO
Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa
(Modifiche all'IFRS 9)
Modifiche all'IFRS 9 Strumenti finanziari
È aggiunto il paragrafo 7.1.7. Sono aggiunti un nuovo titolo e i paragrafi 7.2.29-7.2.34.
Capitolo 7 Data di entrata in vigore e disposizioni transitorie
7.1 DATA DI ENTRATA IN VIGORE
…
7.1.7. |
Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9), pubblicato nell'ottobre 2017, ha aggiunto i paragrafi 7.2.29-7.2.34 e il paragrafo B4.1.12 A e ha modificato i paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b). L'entità deve applicare le presenti modifiche a partire dagli esercizi che hanno inizio il 1o gennaio 2019 o in data successiva. È consentita l'applicazione anticipata. Se un'entità applica le presenti modifiche a partire da un periodo precedente, tale fatto deve essere indicato. |
7.2 DISPOSIZIONI TRANSITORIE
…
Disposizioni transitorie per Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa
7.2.29. |
L'entità deve applicare Elementi di pagamento anticipato con compensazione negativa (Modifiche all'IFRS 9) retroattivamente, secondo quanto previsto dallo IAS 8, ad eccezione di quanto specificato nei paragrafi 7.2.30-7.2.34. |
7.2.30. |
L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche contestualmente alla prima applicazione del presente Principio è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.1-7.2.28 in luogo delle disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.31-7.2.34. |
7.2.31. |
L'entità che applica per la prima volta le presenti modifiche successivamente alla prima applicazione del presente Principio, è tenuta ad applicare le disposizioni di cui ai paragrafi 7.2.32-7.2.34. L'entità deve anche applicare le altre disposizioni transitorie del presente Principio necessarie per l'applicazione di queste modifiche. A tal fine, i riferimenti alla data di applicazione iniziale devono essere intesi come riferimenti all'inizio dell'esercizio in cui l'entità applica per la prima volta le presenti modifiche (data di applicazione iniziale delle modifiche). |
7.2.32. |
Per quanto riguarda la designazione di un'attività finanziaria o di una passività finanziaria come valutata al fair value (valore equo) rilevato nell'utile (perdita) d'esercizio, l'entità:
Tale designazione e tale revoca devono essere effettuate sulla base dei fatti e delle circostanze esistenti alla data di applicazione iniziale delle presenti modifiche. Tale classificazione deve essere applicata retroattivamente. |
7.2.33. |
L'entità non è tenuta a rideterminare esercizi precedenti per tener conto dell'applicazione delle presenti modifiche. L'entità può rideterminare esercizi precedenti se, e solo se, ciò è possibile senza l'uso di elementi noti successivamente e il bilancio rideterminato rispetta tutte le disposizioni del presente Principio. Se non ridetermina esercizi precedenti, l'entità deve rilevare le differenze tra il valore contabile precedente e il valore contabile all'inizio dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche nel saldo di apertura degli utili portati a nuovo (o altra componente del patrimonio netto, come appropriato) dell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche. |
7.2.34. |
Nell'esercizio che include la data di applicazione iniziale delle presenti modifiche l'entità deve fornire le seguenti informazioni con riferimento alla data di applicazione iniziale per ciascuna classe di attività finanziarie e passività finanziarie interessate dalle presenti modifiche:
|
Nell'Appendice B sono modificati i paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b). È aggiunto il paragrafo B4.1.12 A. Il paragrafo B4.1.10 non è stato modificato, ma è qui riportato per agevolare la lettura.
CLASSIFICAZIONE (CAPITOLO 4)
Classificazione delle attività finanziarie (sezione 4.1)
…
Flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire
…
Clausole contrattuali che modificano la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali
B4.1.10 |
Se l'attività finanziaria contiene una clausola contrattuale che potrebbe modificare la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali (ad esempio se l'attività può essere rimborsata prima della scadenza o la sua durata può essere estesa), l'entità deve determinare se i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi nel corso della vita dello strumento dovuti a tale clausola siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire. Per determinare quanto sopra, l'entità deve valutare i flussi finanziari contrattuali che potrebbero verificarsi sia prima che dopo la modifica dei flussi finanziari contrattuali. L'entità può inoltre dover valutare la natura di eventi contingenti (cause scatenanti) che modificherebbero la tempistica o l'importo dei flussi finanziari contrattuali. Per quanto la natura dell'evento contingente di per sé non costituisca un fattore determinante per valutare se i flussi finanziari contrattuali siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi, può essere un indicatore. Per esempio, si confronti uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se il debitore omette di effettuare un determinato numero di pagamenti con uno strumento finanziario avente un tasso d'interesse rideterminato al rialzo se uno specifico indice azionario raggiunge un dato livello. È più probabile nel primo caso che, a causa della relazione tra i mancati pagamenti e l'aumento del rischio di credito, i flussi finanziari contrattuali per tutta la durata di vita dello strumento siano esclusivamente pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire (cfr. anche il paragrafo B4.1.18). |
B4.1.11 |
Di seguito sono riportati esempi di clausole contrattuali che danno luogo a flussi finanziari contrattuali consistenti esclusivamente in pagamenti di capitale e interessi maturati sull'importo del capitale da restituire:
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B4.1.12 |
Nonostante il paragrafo B4.1.10, l'attività finanziaria che soddisferebbe la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera b), e al paragrafo 4.1.2 A, lettera b), se non fosse per una clausola contrattuale che consente (o impone) all'emittente il rimborso anticipato di uno strumento di debito o consente (o impone) al possessore di rimettere uno strumento di debito all'emittente prima della scadenza, può essere valutata al costo ammortizzato o al fair value (valore equo) rilevato nelle altre componenti di conto economico complessivo (purché soddisfi la condizione di cui al paragrafo 4.1.2, lettera a), o la condizione di cui al paragrafo 4.1.2 A, lettera a)] se:
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B4.1.12 A |
Ai fini dell'applicazione dei paragrafi B4.1.11, lettera b), e B4.1.12, lettera b), a prescindere dall'evento o dalla circostanza che causa la risoluzione anticipata del contratto, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione per tale risoluzione anticipata. Ad esempio, una parte può pagare o ricevere una ragionevole compensazione quando decide di risolvere il contratto anticipatamente (o causa la risoluzione anticipata in altro modo). |