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Document 32018R0454

    Regolamento (UE) 2018/454 della Commissione, del 14 marzo 2018, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito

    GU L 77 del 20.3.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/454/oj

    20.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 77/1


    REGOLAMENTO (UE) 2018/454 DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2018

    recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle zone 1 e 2b per le navi battenti bandiera di tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2018.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2018.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato per il 2018 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2018

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    João AGUIAR MACHADO

    Direttore generale

    Direzione generale degli Affari marittimi e della pesca


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127 (GU L 27 del 31.1.2018, pag. 1).


    ALLEGATO

    N.

    03/TQ120

    Stato membro

    Tutti gli Stati membri ad eccezione di Germania, Spagna, Francia, Polonia, Portogallo e Regno Unito

    Stock

    COD/1/2B.

    Specie

    Merluzzo bianco (Gadus morhua)

    Zona

    1 e 2b

    Data di chiusura

    8.2.2018


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