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Document 32018R0409

    Regolamento (UE) 2018/409 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

    GU L 76 del 19.3.2018, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2021; abrog. impl. da 32021R0947

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/409/oj

    19.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 76/1


    REGOLAMENTO (UE) 2018/409 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 14 marzo 2018

    recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il fondo di garanzia per le azioni esterne («fondo») è disciplinato dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio (2).

    (2)

    Il fondo è alimentato da un versamento annuale del bilancio generale dell'Unione, dagli interessi prodotti dagli investimenti delle disponibilità del fondo e dai recuperi ottenuti presso debitori inadempienti.

    (3)

    È opportuno che le entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della Banca europea per gli investimenti (BEI) che beneficiano di una garanzia del bilancio dell'Unione siano versate al fondo.

    (4)

    Se l'importo del fondo è superiore al 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione, è opportuno che l'eccedenza sia accreditata al bilancio generale dell'Unione, al fine di tutelare meglio quest'ultimo da potenziali ulteriori rischi di inadempimento legati alle operazioni di finanziamento della BEI riguardanti la resilienza economica a lungo termine dei rifugiati, dei migranti, delle comunità di accoglienza e di transito, nonché delle comunità di origine, quale risposta strategica volta ad affrontare le cause profonde della migrazione.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 è così modificato:

    1)

    all'articolo 2 è aggiunto il trattino seguente:

    «—

    dalle entrate del premio di rischio generate nel quadro delle operazioni di finanziamento della BEI per le quali l'Unione fornisce una garanzia che è remunerata.»;

    2)

    all'articolo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

    «Se l'importo del fondo è superiore al 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione, l'eccedenza è accreditata al bilancio generale dell'Unione europea. L'eccedenza è accreditata con un'unica operazione a una linea specifica dello stato delle entrate nel bilancio generale dell'Unione europea dell'anno n + 1 sulla base della differenza, alla fine dell'anno n – 1, tra il 10 % dell'insieme degli impegni di capitale in essere dell'Unione e il valore degli attivi netti del fondo, calcolata all'inizio dell'anno n.»;

    3)

    l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 7

    La Commissione affida la gestione finanziaria del fondo alla BEI.

    Entro il 30 giugno 2019 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione esterna indipendente dei vantaggi e degli svantaggi di affidare la gestione finanziaria delle attività del fondo e del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile alla Commissione, alla BEI o a una combinazione di entrambe, tenendo conto dei pertinenti criteri tecnici e istituzionali utilizzati nel confronto tra i servizi di gestione degli attivi, tra cui le infrastrutture tecniche, una comparazione dei costi dei servizi prestati, la struttura istituzionale, la comunicazione, le prestazioni, la rendicontabilità e le competenze di ciascuna istituzione, nonché gli altri mandati di gestione delle attività per il bilancio generale dell'Unione europea. La valutazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa.»;

    4)

    l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 8

    Entro il 31 maggio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti una relazione annuale sulla gestione del fondo nell'anno civile precedente. La relazione annuale contiene una presentazione della posizione finanziaria e un'informativa sul funzionamento del fondo al termine dell'anno civile precedente, i flussi finanziari, nonché le operazioni rilevanti e le eventuali pertinenti informazioni sui conti finanziari, quali informazioni dettagliate sul capitale residuo dei prestiti garantiti o sulle attività del fondo nell'anno civile precedente, nonché le conclusioni e gli insegnamenti che sono stati tratti. La relazione riporta, inoltre, informazioni sulla gestione finanziaria, sulle prestazioni e sul rischio del fondo al termine dell'anno civile precedente. Dal 2019, e successivamente ogni tre anni, la relazione comprende anche una valutazione dell'adeguatezza dell'obiettivo del 9 % e della soglia del 10 % per il fondo, di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo comma dell'articolo 3.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, il 14 marzo 2018

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    A. TAJANI

    Per il Consiglio

    La presidente

    L. PAVLOVA


    (1)  Posizione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 febbraio 2018.

    (2)  Regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (GU L 145 del 10.6.2009, pag. 10).


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