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Document 32018R0405

Regolamento delegato (UE) 2018/405 della Commissione, del 21 novembre 2017, che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/7610

GU L 74 del 16.3.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/405/oj

16.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 74/3


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/405 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 2017

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 456, paragrafo 1, lettera j),

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua neerlandese del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore all'articolo 429 bis, paragrafo 3, terzo comma, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (2): un rimando errato riduce l'ambito d'applicazione delle condizioni che gli operatori devono soddisfare. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(2)

La versione in lingua ceca del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore all'articolo 429 ter, paragrafo 4, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62: alla condizione che governa l'utilizzo del metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie è stato conferito il significato opposto rispetto a quello che ha nelle altre versioni linguistiche. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(3)

La versione in lingua lituana del regolamento (UE) n. 575/2013 contiene un errore relativo alla determinazione della maggiorazione all'articolo 429 ter, paragrafo 4, inserito con il regolamento delegato (UE) 2015/62. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(4)

È pertanto opportuno rettificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013.

(5)

Ai fini della certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento delegato (UE) 2015/62,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 18 gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 37).


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