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Document 32018R0308

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/308 della Commissione, del 1° marzo 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l'individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l'Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2018/1038

    GU L 60 del 2.3.2018, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2021; abrogato da 32021R0622

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/308/oj

    2.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 60/7


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/308 DELLA COMMISSIONE

    del 1o marzo 2018

    che stabilisce norme tecniche di attuazione per la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati, i modelli e le definizioni per l'individuazione e la trasmissione di informazioni da parte delle autorità di risoluzione al fine di informare l'Autorità bancaria europea del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 45, paragrafo 17, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Le autorità di risoluzione hanno ricevuto il compito di fissare, per ciascun ente, il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) secondo le disposizioni e le procedure di cui all'articolo 45 della direttiva 2014/59/UE, come specificato ulteriormente dal regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione (2).

    (2)

    Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 16, della direttiva 2014/59/UE le autorità di risoluzione sono tenute, in coordinamento con le autorità competenti, a comunicare all'ABE i requisiti minimi stabiliti. Per l'individuazione e la trasmissione delle informazioni all'ABE, dovrebbero essere elaborati formati, modelli e definizioni uniformi, in modo tale da facilitare il controllo da parte di tale autorità delle decisioni relative al MREL e da garantire una valutazione significativa della convergenza degli approcci in tutta l'Unione.

    (3)

    Per quanto riguarda i gruppi soggetti al MREL consolidato, è opportuno chiarire quale autorità di risoluzione debba trasmettere all'ABE le informazioni relative, in primo luogo, al MREL determinato per l'impresa madre interessata e, in secondo luogo, al MREL applicato alle filiazioni, sulla base di una decisione congiunta dell'autorità di risoluzione a livello di gruppo e dell'autorità di risoluzione responsabile della filiazione su base individuale o di una decisione presa dall'autorità di risoluzione della filiazione in mancanza di una decisione congiunta. Al fine di garantire che l'ABE riceva le informazioni necessarie relative all'impresa madre e alle filiazioni, l'autorità di risoluzione a livello di gruppo pertinente, in coordinamento con l'autorità di vigilanza su base consolidata, dovrebbe essere tenuta a informare l'ABE del MREL per l'impresa madre determinato sia su base individuale sia su base consolidata e le autorità di risoluzione responsabili delle filiazioni del gruppo, in coordinamento con le autorità competenti, dovrebbero essere tenute a informare l'ABE del MREL che è stato fissato per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione.

    (4)

    Al fine di promuovere la convergenza delle prassi in materia di decisioni relative al MREL e di rafforzare il ruolo di controllo dell'ABE, è opportuno stabilire periodi di comunicazione e date di presentazione uniformi per la trasmissione delle informazioni all'ABE da parte delle autorità di risoluzione.

    (5)

    Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

    (6)

    L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Informazioni incluse in tutti i modelli

    1.   Le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE le informazioni specificate nei modelli che figurano negli allegati I e II del presente regolamento, al fine di informarla del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (MREL) e, se del caso, del requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE, entrambi fissati su base individuale e consolidata per ciascun ente che rientra nella loro giurisdizione ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 16, della direttiva.

    2.   Per quanto riguarda gli enti che fanno parte di un gruppo soggetto a un MREL consolidato, le autorità di risoluzione, in coordinamento con le autorità competenti, trasmettono all'ABE anche le informazioni specificate nel modello di cui all'allegato III.

    3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, quando indicato nel modello di cui all'allegato II, le autorità di risoluzione forniscono informazioni qualitative per spiegare, con la massima diligenza possibile, i motivi delle decisioni relative al MREL, includendo, se del caso, riferimenti a piani di risoluzione individuali o di gruppo, decisioni pubbliche o dichiarazioni politiche delle autorità di risoluzione, o altri documenti giustificativi.

    4.   I termini utilizzati nell'allegato II hanno il significato attribuito loro nelle disposizioni pertinenti indicate nella relativa colonna della tabella figurante nell'allegato.

    Articolo 2

    Obbligo di comunicazione semplificata per gli enti soggetti a esenzione e per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero

    1.   In deroga all'articolo 1 del presente regolamento, per gli enti per cui si è rinunciato all'applicazione del MREL a norma dell'articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni specificate nell'allegato I e nelle colonne da 10 a 90 dell'allegato II e, per gli enti facenti parte di un gruppo soggetto al MREL consolidato, nell'allegato III del presente regolamento.

    2.   In deroga all'articolo 1 del presente regolamento, per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450, le autorità di risoluzione trasmettono all'ABE le informazioni specificate nell'allegato I e nelle colonne da 10 a 120 dell'allegato II e, per gli enti facenti parte di un gruppo soggetto al MREL consolidato, nell'allegato III del presente regolamento.

    Articolo 3

    Autorità incaricata della comunicazione per i gruppi

    Per i gruppi soggetti al MREL consolidato, le informazioni di cui agli articoli 1 e 2 devono essere presentate come segue:

    a)

    la competente autorità di risoluzione a livello di gruppo, in coordinamento con l'autorità di vigilanza su base consolidata, informa l'ABE del MREL determinato su base individuale e del MREL determinato su base consolidata per l'impresa madre nell'Unione o l'impresa madre di cui all'articolo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);

    b)

    l'autorità di risoluzione competente, in coordinamento con l'autorità competente, informa l'ABE del MREL da applicare alle filiazioni del gruppo nella loro giurisdizione su base individuale.

    Articolo 4

    Periodi di comunicazione e date di presentazione

    1.   Le autorità di risoluzione trasmettono le informazioni di cui all'articolo 1 senza indebiti ritardi dopo aver adottato o aggiornato la decisione che stabilisce il MREL.

    2.   Le autorità di risoluzione trasmettono entro il 30 aprile di ciascun anno le informazioni di cui all'articolo 2 per il MREL determinato o ancora in applicazione alla data del 1o aprile dello stesso anno.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione, del 23 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri applicabili alla metodologia con cui è determinato il requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L 237 del 3.9.2016, pag. 1).

    (3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

    (4)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).


    ALLEGATO I

    Informazioni sull'autorità di risoluzione incaricata della comunicazione

    Autorità di risoluzione incaricata della comunicazione

     

     

     

    Data di presentazione

     

     

     

    Persona di contatto

     

    Nome e cognome

     

    E-mail

     

    Telefono

     

     

     

    Commenti generali (se applicabile)

     


    ALLEGATO II

    Informazioni MREL

    Informazioni obbligatorie

    Modello di comunicazione semplificato

    (se «Sì» nella colonna 90)

    Informazioni non obbligatorie per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Da compilare per tutti gli enti

    Per gli enti la cui ricapitalizzazione è pari a zero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Tipo di requisito

    Passività totali e fondi propri

    Importo complessivo dell'esposizione al rischio

    Denominatore del coefficiente di leva finanziaria

    Importo per l'assorbimento delle perdite

    Importo della ricapitalizzazione

    Rettifiche relative a impedimenti alla possibilità di risoluzione, dimensioni, rischio sistemico e contributi all'SGD

    Valutazione combinata del MREL

    Disposizioni transitorie e per la fase successiva alla risoluzione (se applicabili)

     

    Riferimenti giuridici

    Articolo 45, paragrafi 7 e 8, della direttiva 2014/59/UE o articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 806/2014

    Informazioni generali

    Articolo 45, paragrafi 11 e 12, della direttiva 2014/59/UE o articolo 12, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 806/2014

    Modello di comunicazione semplificato

    (se applicabile)

    Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/962 della Commissione

    Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punti i), o articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 45, paragrafi 9 e 10, della direttiva 2014/59/UE

    Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione e articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 (1)

    Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione e articolo 429, paragrafi 4 e 11, del regolamento (UE) n. 575/2013

    Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto i), del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 1, paragrafo 5, lettera b), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

     

    Articolo 2, paragrafi 5 e 6, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 2, paragrafi 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 2, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

     

    Articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 5 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 6 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

     

    Articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 45, paragrafo 13, della direttiva 2014/59/UE

     

    Articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Articolo 8, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Identificativo del soggetto giuridico (codice «LEI»)

    Requisito consolidato o individuale?

    Denominazione dell'entità

    Stato membro di costituzione

    L'autorità di risoluzione incaricata della comunicazione è l'autorità di risoluzione a livello di gruppo?

    Data della decisione sul MREL o della decisione di esenzione

    L'autorità di risoluzione ha rinunciato all'applicazione del MREL?

    Note

    Modello di comunicazione semplificato (se applicabile)

    Categoria di ente (se applicabile)

    MREL uguale al normale importo per l'assorbimento delle perdite?

    Tipi di rettifica dell'importo per l'assorbimento delle perdite (se applicabile)

    MREL stabilito con decisione congiunta

    Correnti

    Data di riferimento della comunicazione dell'elemento della colonna 140

    Corrente

    Data di riferimento della comunicazione dell'elemento della colonna 160

    Presunto dopo la risoluzione

    Note

    Corrente

    Data di riferimento della comunicazione dell'elemento della colonna 200

    Presunto dopo la risoluzione

    Note

    Normale importo per l'assorbimento delle perdite a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2016/1450 della Commissione

    Rettifica al rialzo

    Tipo/i di rettifica al rialzo

    Note

    Rettifica al ribasso

    Tipo/i di rettifica al ribasso

    Note

    Totale (240 + 250 + 280)

    Per soddisfare le condizioni di autorizzazione

    Normale importo aggiuntivo per conservare la fiducia del mercato soddisfacendo il requisito di riserva di capitale

    Rettifica per mantenere la fiducia del mercato dopo il raffronto con enti analoghi

    Note

    Rettifica al ribasso tenendo conto delle informazioni ricevute dall'autorità competente relativamente al modello di business, al modello di finanziamento e al profilo di rischio complessivo dell'ente

    Note

    Rettifica della colonna 330 per le filiazioni del gruppo

    Note

    Totale (320 + 330 + 340 + 360 + 380)

    Per l'esclusione dal bail-in

    Note

    Per dimensioni e rischio sistemico

    Note

    Per i contributi dell'SGD al finanziamento della risoluzione

    Note

    Totale (410 + 430 + 450)

    Totale (310 + 400 + 470)

    MREL in % percentuale delle passività totali e dei fondi propri (480/140)

    Percentuale del MREL da soddisfare attraverso strumenti di bail-in contrattuale

    Data in cui deve essere soddisfatto il requisito della colonna 490

    Tipo di disposizioni transitorie

    MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri)

    Data di applicazione prevista

    MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri)

    Data di applicazione prevista

    MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri)

    Data di applicazione prevista

    MREL programmato (in % delle passività totali e dei fondi propri)

    Data di applicazione prevista

    Disciplina contabile

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    80

    90

    100

    110

    120

    130

    140

    150

    160

    170

    180

    190

    200

    210

    220

    230

    240

    250

    260

    270

    280

    290

    300

    310

    320

    330

    340

    350

    360

    370

    380

    390

    400

    410

    420

    430

    440

    450

    460

    470

    480

    490

    500

    510

    520

    530

    540

    550

    560

    570

    580

    590

    600

    610

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    (1)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).


    ALLEGATO III

    Luogo del MREL

    Ente

    Impresa madre ultima

    Impresa madre nell'Unione;

    Impresa madre immediata pertinente

    Identificativo del soggetto giuridico (codice «LEI»)

    Denominazione dell'entità

    Stato membro di costituzione

    Codice LEI

    Denominazione dell'entità

    Paese di costituzione

    Codice LEI

    Denominazione dell'entità

    Stato membro di costituzione

    Codice LEI

    Denominazione dell'entità

    Paese di costituzione

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


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