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Document 32018R0285
Council Regulation (EU) 2018/285 of 26 February 2018 amending Council Regulation (EU) 2017/1509 concerning restrictive measures against the Democratic People's Republic of Korea
Regolamento (UE) 2018/285 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Regolamento (UE) 2018/285 del Consiglio, del 26 febbraio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
GU L 55 del 27.2.2018, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2018/285 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2018
che modifica il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2013/183/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (2) attua le misure previste dalla decisione (PESC) 2016/849. |
(2) |
Il 22 dicembre 2017 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSC») ha adottato la risoluzione 2397 (2017), in cui esprime la più profonda preoccupazione per il lancio di un missile balistico da parte della Repubblica popolare democratica di Corea («RPDC») il 28 novembre 2017. L'UNSC ha ribadito che la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei relativi vettori costituisce una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali e ha imposto nuove misure nei confronti della RPDC. Tali misure rafforzano ulteriormente le misure restrittive imposte dalle risoluzioni dell'UNSC («UNSCR») 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) e 2375 (2017). |
(3) |
L'UNSC ha deciso, tra l'altro, d'inasprire il divieto di esportare prodotti petroliferi e d'imporre alla RPDC un divieto all'importazione di prodotti alimentari, macchinari, apparecchi elettrici, terre e pietre, il divieto di esportare nella RPDC apparecchiature industriali, macchinari, veicoli di trasporto e metalli per usi industriali, nonché ulteriori misure restrittive nel settore marittimo. |
(4) |
La Commissione dovrebbe essere autorizzata a modificare l'elenco di prodotti alimentari e agricoli, macchinari e apparecchi elettrici, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, legno, navi e macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli in base a quanto stabilito dal comitato per le sanzioni o dall'UNSCe aggiornare i codici della nomenclatura ripresi dalla nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3). |
(5) |
Per garantire l'applicazione uniforme delle misure nel settore marittimo contenute nella risoluzione UNSC 2397 (2017), è opportuno creare un nuovo allegato XVIII del regolamento (UE) 2017/1509, comprendente un elenco di navi che il Consiglio ha motivo di ritenere siano state utilizzate per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). |
(6) |
È opportuno che il potere di modificare l'elenco delle navi di cui all'allegato XVIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio sia esercitato dal Consiglio al fine di assicurare la coerenza con il procedimento per l'adozione e la modifica dell'elenco delle navi di cui alla decisione (PESC) 2016/849. |
(7) |
Tre persone e un'entità designate dall'UNSCdovrebbero essere cancellate dall'elenco riguardante le persone e le entità designate autonomamente dal Consiglio di cui all'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509. |
(8) |
La decisione (PESC) 2018/293 del Consiglio (4) ha modificato la decisione (PESC) 2016/849 per dare attuazione alle nuove misure imposte dalla risoluzione 2397 (2017) dell'UNSC. |
(9) |
Poiché queste misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/1509, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2017/1509 è così modificato:
1) |
l'articolo 16 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 16 bis 1. È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i frutti di mare, inclusi pesce, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici di ogni forma, elencati nell'allegato XI bis, anche non originari della RPDC. 2. È vietato acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di pesca dalla RPDC.»; |
2) |
gli articoli 16 quinquies, 16 sexies e 16 septies sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 16 quinquies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, prodotti petroliferi raffinati elencati nell'allegato XI quinquies, anche non originari dell'Unione. Articolo 16 sexies 1. In deroga all'articolo 16 quinquies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti prodotti petroliferi raffinati per le quali si accerti che sono destinate esclusivamente a scopi umanitari, purché siano soddisfatte tutte le condizion seguenti i:
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse in conformità del paragrafo 1. Articolo 16 septies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, petrolio greggio, elencato nell'allegato XI sexies, anche non originario dell'Unione.»; |
3) |
all'articolo 16 octies, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. In deroga all'articolo 16 septies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare transazioni riguardanti petrolio greggio, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
|
4) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 16 undecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti alimentari e agricoli elencati nell'allegato XI octies dalla RPDC, anche non originari della RPDC. Articolo 16 duodecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, macchinari e apparecchi elettrici di cui all'allegato XI nonies dalla RPDC, anche non originari della RPDC. Articolo 16 terdecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, terre e pietre, comprese magnesite e magnesia, di cui all'allegato XI decies dalla RPDC, anche non originarie della RPDC. Articolo 16 quaterdecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, legno di cui all'allegato XI undecies dalla RPDC, anche non originario della RPDC. Articolo 16 quindecies È vietato importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, navi di cui all'allegato XI duodecies dalla RPDC, anche non originarie della RPDC. Articolo 16 sexdecies 1. In deroga agli articoli da 16 undecies, a 16 quindecies, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione, l'acquisto o il trasferimento dei prodotti indicati in tali articoli entro il 21 gennaio 2018, a condizione che:
2. Lo Stato membro in questione informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1. Articolo 16 septdecies È vietato vendere o fornire alla RPDC, nonché trasferire o esportare nella stessa, direttamente o indirettamente, macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui alla parte A dell'allegato XI terdecies, anche non originari dell'Unione. Articolo 16 octodecies 1. Le competenti autorità degli Stati membri possono autorizzare l'esportazione di pezzi di ricambio necessari per garantire l'impiego in sicurezza degli aeromobili civili della RPDC per il trasporto commerciale di passeggeri dei modelli e dei tipi elencati nella parte B dell'allegato XII. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»; |
5) |
l'articolo 34 è così modificato:
|
6) |
gli articoli 43 e 44 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 43 1. È vietato:
2. L'allegato XVIII comprende le navi che non sono elencate nell'allegato XIV, che il Consiglio ha motivo di ritenere siano state utilizzate per attività, o per il trasporto di prodotti, vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017). Articolo 44 1. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la concessione in leasing, il noleggio o la prestazione di servizi di equipaggio, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 2. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere c) e e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare il possesso, la concessione in leasing, la gestione, il noleggio o la prestazione di servizi di classificazione delle navi o di servizi associati per qualsiasi nave battente bandiera della RPDC, o la registrazione o il mantenimento nel registro di qualsiasi nave di cui la RPDC o suoi cittadini abbiano la proprietà, il controllo o la gestione, purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 3. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera d), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare servizi di classificazione delle navi alle navi elencate nell'allegato XVIII purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 4. In deroga ai divieti di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera e), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la registrazione di una nave rimossa dal registro da un altro Stato a norma del paragrafo 12 dell'UNSCR 2397 (2017), purché lo Stato membro interessato abbia ottenuto, caso per caso, l'approvazione preventiva del comitato per le sanzioni. 5. In deroga al divieto di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare la prestazione di servizi di assicurazione o riassicurazione purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che la nave svolge attività destinate esclusivamente a scopi di sussistenza, escludendo l'uso da parte di persone o entità della RPDC per generare introiti, o esclusivamente a scopi umanitari. 6. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma dei paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5.»; |
7) |
l'articolo 45 è sostituito dal seguente: «Articolo 45 1. In deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare qualsiasi attività se il comitato per le sanzioni ha accertato caso per caso che l'attività in questione è necessaria per agevolare l'operato delle organizzazioni internazionali e non governative che svolgono attività di assistenza e di soccorso a favore della popolazione civile nella RPDC o per ogni altro scopo coerente con le finalità di tali UNSCR. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del paragrafo 1.»; |
8) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 45 bis 1. Salvo altrimenti previsto dal presente regolamento, e in deroga ai divieti derivanti dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017), 2375 (2017) o 2397 (2017), le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, caso per caso, qualsiasi attività necessaria al funzionamento di missioni diplomatiche o di uffici consolari nella RPDC ai sensi delle convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963, o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale nella RPDC. 2. Gli Stati membri interessati informano gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa ai sensi del paragrafo 1.»; |
9) |
l'articolo 46, lettera b), è sostituito dal seguente:
|
10) |
l'articolo 47, paragrafo 2, è sostituito dal seguente: «2. Qualora il Consiglio decida di applicare a una persona fisica o giuridica, entità o organismo le misure di cui all'articolo 34, paragrafi 1, 2 o 3, o di deignare una nave ai sensi dell'artciolo 43, modifica di conseguenza gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII.»; |
11) |
è inserito l'articolo seguente: «Articolo 47 bis 1. Gli allegati XV, XVI, XVII e XVIII sono riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi. 2. Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII contengono i motivi dell'inserimento nell'elenco, delle persone, delle entità, degli organismi e delle navi interessati. 3. Gli allegati XIII, XIV, XV, XVI, XVII e XVIII contengono, se disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità, gli organismi e le navi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»; |
12) |
all'articolo 53, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
|
13) |
è inserito come allegato XI octies il testo di cui all'allegato I del presente regolamento; |
14) |
è inserito come allegato XI nonies il testo di cui all'allegato II del presente regolamento; |
15) |
è inserito come allegato XI decies il testo di cui all'allegato III del presente regolamento; |
16) |
è inserito come allegato XI undecies il testo di cui all'allegato IV del presente regolamento; |
17) |
è inserito come allegato XI duodecies il testo di cui all'allegato V del presente regolamento; |
18) |
è inserito come allegato XI terdecies il testo di cui all'allegato VI del presente regolamento; |
19) |
l'allegato XV è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento; |
20) |
è inserito come allegato XVIII il testo di cui all'allegato VIII del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2018
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) GU L 141 del 28.5.2016, pag. 79.
(2) Regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga il regolamento (CE) n. 329/2007 (GU L 224 del 31.8.2017, pag. 1).
(3) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(4) Decisione (PESC) 2018/293 del 26 febbraio 2018 che modifica la decisione (PESC) 2016/849 relativa alle misure ristrettive contro la Repubblica popolare democratica della Corea (GU L 55 del 27.2.2018, pag. 50).
ALLEGATO I
ALLEGATO XI octies
PRODOTTI ALIMENTARI E AGRICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 undecies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice NC |
Descrizione |
07 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
08 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
ALLEGATO II
ALLEGATO XI nonies
MACCHINARI E APPARECCHI ELETTRICI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 duodecies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice NC |
Descrizione |
84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |
ALLEGATO III
ALLEGATO XI decies
TERRE E PIETRE, COMPRESE MAGNESITE E MAGNESIA, DI CUI ALL'ARTICOLO 16 terdecies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice NC |
Descrizione |
25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi |
ALLEGATO IV
ALLEGATO XI undecies
LEGNO DI CUI ALL'ARTICOLO 16 quaterdecies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice NC |
Descrizione |
44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno |
ALLEGATO V
ALLEGATO XI duodecies
NAVI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 quindecies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice NC |
Descrizione |
89 |
Navigazione marittima o fluviale |
ALLEGATO VI
ALLEGATO XI terdecies
PARTE A
Macchinari industriali, veicoli di trasporto, nonché ghisa, ferro, acciaio e altri metalli di cui all'articolo 16 septdecies
NOTA ESPLICATIVA
I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.
Codice NC |
Descrizione |
72 |
Ghisa, ferro e acciaio |
73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio |
74 |
Rame e lavori di rame |
75 |
Nichel e lavori di nichel |
76 |
Alluminio e lavori di alluminio |
78 |
Piombo e lavori di piombo |
79 |
Zinco e lavori di zinco |
80 |
Stagno e lavori di stagno |
81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |
86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione. |
87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori |
88 |
Navigazione aerea o spaziale |
89 |
Navigazione marittima o fluviale |
PARTE B
Modelli e tipi di aeromobili di cui all'articolo 16 octodecies, paragrafo 1
An-24R/RV, An-148-100B, Il-18D, Il-62M, Tu-134B-3, Tu-154B, Tu-204-100B e Tu-204-300.
ALLEGATO VII
Nell'allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 sono soppresse le seguenti voci:
a) |
Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)
|
b) |
Persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera a)
|
c) |
Persone fisiche designate in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, lettera b)
|
ALLEGATO VIII
«ALLEGATO XVIII
Navi di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettere d), e) ed f).»