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Document 32018R0256

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/256 della Commissione, del 20 febbraio 2018, recante duecentottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    C/2018/1169

    GU L 48 del 21.2.2018, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/256/oj

    21.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 48/39


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/256 DELLA COMMISSIONE

    del 20 febbraio 2018

    recante duecentottantunesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma di detto regolamento.

    (2)

    Il 14 febbraio 2018 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare una voce dell'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2018

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Il capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.


    ALLEGATO

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 la voce seguente dell'elenco «Persone fisiche»:

    «Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Nazionalità: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; b) rientrato dall'Italia in Algeria, dove risiede dal novembre 2008; c) genero di Othman Deramchi. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 16.1.2004.»

    è sostituita da quanto segue:

    «Djamel Lounici (alias Jamal Lounici). Indirizzo: Algeria. Data di nascita: 1.2.1962. Luogo di nascita: Algeri, Algeria. Cittadinanza: algerina. Altre informazioni: a) il nome del padre è Abdelkader e il nome della madre è Johra Birouh; b) rientrato dalla Francia in Algeria, dove risiede dal settembre 2008. Data di designazione di cui all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 16.1.2004.»


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