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Document 32018R0223

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/223 della Commissione, del 15 febbraio 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    C/2018/1057

    GU L 43 del 16.2.2018, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/223/oj

    16.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 43/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/223 DELLA COMMISSIONE

    del 15 febbraio 2018

    che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 figura l'elenco delle persone e delle entità i cui fondi e le cui risorse economiche sono congelati a norma del medesimo regolamento.

    (2)

    Nella decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2) sono elencate le persone fisiche e giuridiche a cui si applicano le restrizioni previste all'articolo 5 della medesima decisione, che il regolamento (CE) n. 314/2004 attua nella misura in cui è necessaria un'azione a livello dell'Unione.

    (3)

    Il 15 febbraio 2018 il Consiglio ha deciso di aggiornare la voce relativa a una persona nell'allegato della decisione 2011/101/PESC, in cui sono elencate le persone e le entità a cui si applicano le restrizioni. Questa persona designata è stata identificata dal Consiglio come ex presidente dello Zimbabwe e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.

    (4)

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere opportunamente modificato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 febbraio 2018

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Capo del Servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

    (2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).


    ALLEGATO

    L'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 è così modificato:

    la voce relativa alla seguente persona fisica dell'elenco «I. Persone»:

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità

    Motivi

    «1)

    Mugabe, Robert Gabriel

    Presidente, data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.

    Capo del governo e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.»

    è sostituita da quanto segue:

    Nome (ed eventuali pseudonimi)

    Informazioni sull'identità

    Motivi

    «1)

    Mugabe, Robert Gabriel

    Data di nascita 21.2.1924; passaporto n. AD001095.

    Ex presidente e responsabile di attività che costituiscono una grave minaccia per la democrazia, il rispetto dei diritti dell'uomo e lo stato di diritto.»


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