This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32018R0129
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/129 of 25 January 2018 concerning the authorisation of L-arginine produced by Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 as a feed additive for all animal species (Text with EEA relevance. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/129 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/129 della Commissione, del 25 gennaio 2018, relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE. )
C/2018/0278
GU L 22 del 26.1.2018, p. 21–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.1.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 22/21 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/129 DELLA COMMISSIONE
del 25 gennaio 2018
relativo all'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. |
(2) |
In conformità all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 come additivo per mangimi per l'utilizzo nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio. Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(3) |
La domanda riguarda l'autorizzazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali». |
(4) |
Nel parere del 17 maggio 2017 (2) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente e che non presenta rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché siano adottate misure di protezione adeguate. |
(5) |
L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è una fonte effettiva dell'aminoacido arginina per tutte le specie animali e che, perché sia pienamente efficace nei ruminanti, la L-arginina supplementare dovrebbe essere protetta dalla degradazione nel rumine. Nei suoi pareri l'Autorità ha espresso timori riguardo alla sicurezza della L-arginina, se somministrata nell'acqua di abbeveraggio, ma non ha proposto alcun tenore massimo di L-arginina. L'Autorità raccomanda inoltre la supplementazione con L-arginina in quantità adeguate. Nel caso di una supplementazione con L-arginina, in particolare nell'acqua di abbeveraggio, è opportuno avvertire l'utilizzatore della necessità di tenere conto dell'apporto dietetico di aminoacidi essenziali e di quelli essenziali in presenza di determinate condizioni. |
(6) |
L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003. |
(7) |
La valutazione della L-arginina prodotta dal Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento. |
(8) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo per mangimi nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 gennaio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) EFSA Journal 2017; 15(6):4858.
ALLEGATO
Numero di identificazione dell'additivo |
Nome del titolare dell'autorizzazione |
Additivo |
Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi |
Specie o categoria di animali |
Età massima |
Tenore minimo |
Tenore massimo |
Altre disposizioni |
Fine del periodo di autorizzazione |
||||||||||||||||
mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % |
|||||||||||||||||||||||||
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi |
|||||||||||||||||||||||||
3c362 |
— |
L-arginina |
Composizione dell'additivo Polvere con un tenore minimo di L-arginina del 98 % (sulla sostanza secca) e un tenore massimo di acqua dello 0,5 % Caratterizzazione della sostanza attiva L-arginina (acido 2(S)-ammino-5-guanidilpentanoico) prodotta mediante fermentazione con Corynebacterium glutamicum KCCM 80099 Formula chimica: C6H14N4O2 Numero CAS: 74-79-3 Metodo di analisi (1) Per la caratterizzazione della L-arginina nell'additivo per mangimi:
Per la quantificazione dell'arginina nell'additivo per mangimi e nell'acqua:
Per la quantificazione dell'arginina nelle premiscele, nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti:
|
Tutte le specie animali |
|
|
|
|
15 febbraio 2028 |
(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports