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Document 32018R0084

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/84 della Commissione, del 19 gennaio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2018/0185

GU L 16 del 20.1.2018, pp. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/84/oj

20.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 16/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/84 DELLA COMMISSIONE

del 19 gennaio 2018

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, clothianidin, composti di rame, dimossistrobina, mancozeb, mecoprop-P, metiram, oxamil, petoxamide, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 17, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2) elenca le sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(2)

I periodi di approvazione delle sostanze attive mecoprop-P, propiconazolo, propineb, propizamide, pyraclostrobin e zoxamide sono stati prorogati l'ultima volta dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione (3). Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.

(3)

I periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb e metiram sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione (4). Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.

(4)

I periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide sono stati prorogati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione (5). Tali periodi di approvazione scadranno il 31 gennaio 2018.

(5)

Il periodo di approvazione della sostanza attiva composti di rame è stato prorogato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione (6). Il periodo di approvazione di tale sostanza scadrà il 31 gennaio 2018.

(6)

Le domande di rinnovo dell'approvazione delle sostanze di cui ai considerando da 2 a 5 sono state presentate conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione (7).

(7)

Dato che la valutazione delle sostanze è stata ritardata per motivi che sfuggono al controllo dei richiedenti, è probabile che la loro approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo. È pertanto necessario prorogarne i periodi di approvazione.

(8)

Considerate le finalità dell'articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che stabilisce che l'approvazione di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento non viene rinnovata poiché i criteri di approvazione non sono rispettati, la Commissione fissa la data di scadenza alla stessa data prevista prima del presente regolamento oppure, se tale data è successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento che stabilisce che l'approvazione della sostanza attiva non è rinnovata. Nei casi in cui la Commissione adotta un regolamento che prevede il rinnovo di una sostanza attiva di cui all'allegato del presente regolamento, la Commissione si adopera per stabilire la data di applicazione più prossima possibile considerate le circostanze.

(9)

Poiché le attuali approvazioni delle sostanze attive giungono a scadenza il 31 gennaio 2018, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(10)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2018

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2016 della Commissione, del 17 novembre 2016, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive acetamiprid, acido benzoico, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazone, propizamide, propiconazolo, pseudomonas chlororaphis ceppo: MA 342, pyraclostrobin, quinoxifen, thiacloprid, tiram, ziram e zoxamide (GU L 312 del 18.11.2016, pag. 21).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 762/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb, MCPA, MCPB e metiram (GU L 213 dell'8.8.2013, pag. 14).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1136/2013 della Commissione, del 12 novembre 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive clothianidin, dimossistrobina, oxamil e petoxamide (GU L 302 del 13.11.2013, pag. 34).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 85/2014 della Commissione, del 30 gennaio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione della sostanza attiva composti del rame (GU L 28 del 31.1.2014, pag. 34).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione, del 18 settembre 2012, che stabilisce le norme necessarie per l'attuazione della procedura di rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 252 del 19.9.2012, pag. 26).


ALLEGATO

L'allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

alla riga 54, «Propineb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

2)

alla riga 55, «Propizamide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

3)

alla riga 57, «Mecoprop-P», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

4)

alla riga 58, «Propiconazolo», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

5)

alla riga 77, «Zoxamide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

6)

alla riga 81, «Pyraclostrobin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

7)

alla riga 111, «Clorpirifos», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

8)

alla riga 112, «Clorpirifos metile», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

9)

alla riga 114, «Mancozeb», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

10)

alla riga 115, «Metiram», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

11)

alla riga 116, «Oxamil», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

12)

alla riga 121, «Clothianidin», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

13)

alla riga 122, «Petoxamide», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

14)

alla riga 128, «Dimossistrobina», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019»;

15)

alla riga 277, «Composti di rame», nella sesta colonna, «Scadenza dell'approvazione», la data è sostituita dalla data «31 gennaio 2019».


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