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Document 32018R0066

Regolamento delegato (UE) 2018/66 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/6464

GU L 12 del 17.1.2018, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj

17.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 12/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/66 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2017

che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le modalità con cui devono essere valutati l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 6, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento associati a un indice di riferimento è un criterio determinante per la classificazione di tale indice di riferimento come critico, significativo o non significativo, a norma del regolamento (UE) 2016/1011. È pertanto necessario che l'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento siano calcolati nello stesso modo in tutta l'Unione per garantire una classificazione uniforme degli indici di riferimento negli Stati membri e un'applicazione uniforme del regolamento (UE) 2016/1011.

(2)

Per garantire l'affidabilità degli indici di riferimento, l'importo nominale degli strumenti finanziari, l'importo nozionale dei derivati e il valore patrimoniale netto dei fondi di investimento dovrebbero quindi essere calcolati utilizzando i dati regolamentari, se disponibili.

(3)

Il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento dovrebbe essere calcolato prendendo in considerazione sia i riferimenti diretti a tali strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento, sia i riferimenti indiretti a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento. Se uno strumento finanziario, un contratto finanziario o un fondo di investimento è associato a una serie di indici di riferimento, è opportuno tener presente questa molteplicità di riferimenti nel calcolo del valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari e dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento poiché questi prodotti finanziari non dipendono esclusivamente da tale indice di riferimento. È pertanto opportuno precisare il calcolo del valore totale in caso di riferimenti indiretti in modo da garantirne un'applicazione diretta e una misurazione coerente in tutta l'Unione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo

L'importo nominale degli strumenti finanziari diversi dai derivati e dalle quote di organismi di investimento collettivo è l'importo nominale emesso totale in valore monetario di cui alla tabella 3, campo 14, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione (2).

Articolo 2

Importo nozionale dei derivati

L'importo nozionale dei derivati, di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, è il valore nozionale di cui alla tabella 2, campo 20, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione (3). Tuttavia, qualora tale valore nozionale sia negativo, il valore nozionale è pari al valore assoluto.

Per le operazioni su indici dei derivati su crediti, al valore nozionale si applica un fattore di indicizzazione ricavato dalla tabella 2, campo 89, dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2017/104.

Articolo 3

Valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo

Il valore patrimoniale netto degli organismi di investimento collettivo di cui all'articolo 20, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, è uno dei seguenti:

a)

per gli organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2009/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4): il valore patrimoniale netto per quota segnalato nella più recente relazione annuale o semestrale, di cui all'articolo 68, paragrafo 2, di detta direttiva, moltiplicato per il numero di quote;

b)

per gli organismi d'investimento collettivo soggetti alla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5): il più recente valore patrimoniale netto disponibile di cui all'articolo 104, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (6).

Articolo 4

Utilizzo di importi e valori alternativi

Se gli importi o i valori per il calcolo del valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi d'investimento collegati all'indice di riferimento di cui agli articoli 1, 2 e 3 non sono disponibili o sono incompleti, il valore totale di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 e il valore totale medio di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento sono calcolati utilizzando importi o valori alternativi, tra cui proxy e importi o valori dichiarati da fornitori di informazioni privati o dati sull'open interest calcolati e pubblicati da gestori del mercato, a condizione che tali proxy e importi o valori godano di sufficiente considerazione e siano sufficientemente affidabili.

Un amministratore che utilizza importi o dati alternativi calcola l'importo totale con la massima diligenza possibile e al meglio delle sue capacità, in base ai dati disponibili.

Un amministratore che utilizza importi o dati alternativi fornisce all'autorità competente una specifica scritta delle fonti di dati utilizzate quando effettua la comunicazione a tale autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011.

Articolo 5

Valuta

Gli importi e i valori di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono espressi in euro. Se necessario, gli importi o i valori sono convertiti utilizzando il tasso di cambio di riferimento giornaliero pubblicato dalla Banca centrale europea.

Articolo 6

Riferimento indiretto a un indice di riferimento all'interno di una combinazione di indici di riferimento

Se un indice di riferimento è utilizzato indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento, gli importi o i valori ai fini delle soglie di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 sono uno dei seguenti:

a)

il peso dell'indice di riferimento, in termini percentuali, all'interno della combinazione di indici di riferimento, moltiplicato per l'importo o il valore totale o il valore medio, a seconda dei casi, dello strumento finanziario o del fondo di investimento in questione, quando tale peso è chiaramente specificato o può essere stimato sulla base di altre informazioni disponibili;

b)

l'importo o il valore totale o il valore medio, a seconda dei casi, dello strumento finanziario o del fondo di investimento in questione diviso per il numero di indici di riferimento all'interno della combinazione di indici di riferimento, se il peso reale dell'indice di riferimento non è specificato o non può essere stimato.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 368).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2017/104 della Commissione, del 19 ottobre 2016, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 148/2013 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 17 del 21.1.2017, pag. 1).

(4)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(5)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).


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