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Document 32018R0065

    Regolamento delegato (UE) 2018/65 della Commissione, del 29 settembre 2017, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/6474

    GU L 12 del 17.1.2018, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/65/oj

    17.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 12/9


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/65 DELLA COMMISSIONE

    del 29 settembre 2017

    che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando taluni elementi tecnici delle definizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma del regolamento (UE) 2016/1011 una cifra, al fine di essere considerata un «indice», deve essere pubblicata o messa a disposizione del pubblico. La definizione di indice costituisce, a sua volta, la base per la definizione di indice di riferimento, di cui al regolamento (UE) 2016/1011.

    (2)

    È pertanto necessario precisare in quali situazioni una cifra si considera messa a disposizione del pubblico al fine di evitare l'arbitraggio regolamentare tra le giurisdizioni dell'Unione.

    (3)

    L'entità del fornitore della cifra non dovrebbe essere considerata come costitutiva del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, altrimenti non vi sarebbe alcuna differenza tra «messa a disposizione» e «messa a disposizione del pubblico». Per le stesse ragioni, un numero ristretto di destinatari non dovrebbe essere considerato come il pubblico.

    (4)

    Una cifra dovrebbe essere considerata messa a disposizione del pubblico quando è accessibile da parte di un gruppo più ampio di persone, direttamente o indirettamente. L'utilizzo di un indice di riferimento che consente all'utente di accedere alla cifra associata dovrebbe costituire accesso indiretto.

    (5)

    La messa a disposizione di una cifra può avvenire in varie forme, contemporaneamente o successivamente, mediante il fornitore della cifra o attraverso il trasferimento della cifra da parte dei destinatari principali.

    (6)

    Al fine di garantire che la definizione di «fornitura di un indice di riferimento» sia applicata in modo uniforme, è opportuno precisare che la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5, lettera a), riguarda la gestione ordinaria della fornitura dell'indice di riferimento e la definizione, l'adattamento e la costante manutenzione della metodologia,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Messa a disposizione del pubblico

    1.   Una cifra è considerata messa a disposizione del pubblico ai fini del regolamento (UE) 2016/1011 laddove la cifra è resa accessibile a un numero potenzialmente indefinito di persone fisiche e giuridiche diverse dal fornitore dell'indice o diverse da un numero definito di destinatari collegati o in relazione con il fornitore dell'indice.

    2.   Una cifra è messa a disposizione del pubblico se tali persone possono accedervi direttamente o indirettamente in conseguenza, tra l'altro, del suo utilizzo da parte di uno o più soggetti vigilati come riferimento per uno strumento finanziario da essi emesso o per determinare l'importo da corrispondere a titolo di uno strumento finanziario o di un contratto finanziario, o per misurare la performance di un fondo di investimento, o per fornire un tasso debitore calcolato come differenziale ovvero mark-up rispetto a tale cifra.

    3.   L'accesso può avvenire attraverso un'ampia gamma di mezzi di comunicazione e di modalità, definiti dal fornitore o concordati tra il fornitore e i destinatari, a titolo gratuito o a pagamento, tra cui il telefono, il protocollo FTP, Internet, l'accesso aperto, notizie, media, attraverso strumenti finanziari, contratti finanziari o fondi di investimento collegati alla cifra o mediante richiesta agli utenti.

    Articolo 2

    Gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento

    Ai fini del regolamento (UE) 2016/1011, la gestione del regime per la determinazione dell'indice di riferimento comprende entrambi i seguenti elementi:

    a)

    la gestione ordinaria delle strutture del fornitore e del suo personale che partecipano al processo di determinazione dell'indice di riferimento;

    b)

    la definizione, l'adattamento e la costante manutenzione di una metodologia specifica per la determinazione dell'indice di riferimento.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2017

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.


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