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Document 32018R0055

    Regolamento di esecuzione (UE) 2018/55 della Commissione, del 9 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile (Testo rilevante ai fini del SEE. )

    C/2017/8858

    GU L 10 del 13.1.2018, p. 5–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/55/oj

    13.1.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 10/5


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/55 DELLA COMMISSIONE

    del 9 gennaio 2018

    che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda l'aggiunta della Repubblica di Singapore ai paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 (2) della Commissione elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni per la protezione dell'aviazione civile da atti di interferenza illecita che ne mettano in pericolo la sicurezza.

    (2)

    La Commissione ha accertato che anche la Repubblica di Singapore soddisfa i criteri per il riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi stabiliti esposti nella parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (3).

    (3)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1998.

    (4)

    È opportuno prevedere un periodo di tempo adeguato prima che il presente regolamento sia applicabile in considerazione del fatto che potrebbe essere necessario modificare operazioni o infrastrutture, o entrambe, presso gli aeroporti.

    (5)

    Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Si applica a decorrere dal 6 febbraio 2018.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2018.

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Violeta BULC

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.

    (2)  GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).


    ALLEGATO

    L'allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è così modificato:

    1)

    al capitolo 3, l'appendice 3-B è sostituita dalla seguente:

    «APPENDICE 3-B

    SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI

    PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

    Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

     

    Canada

     

    Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

     

    Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

     

    Guernsey

     

    Isola di Man

     

    Jersey

     

    Montenegro

     

    Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

     

    Stati Uniti d'America

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

    2)

    al capitolo 4, l'appendice 4-B è sostituita dalla seguente:

    «APPENDICE 4-B

    PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO

    PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

    Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

     

    Canada

     

    Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

     

    Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

     

    Guernsey

     

    Isola di Man

     

    Jersey

     

    Montenegro

     

    Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

     

    Stati Uniti d'America

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»;

    3)

    al capitolo 5, l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente:

    «APPENDICE 5-A

    BAGAGLIO DA STIVA

    PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE

    Per quanto riguarda il bagaglio da stiva i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:

     

    Canada

     

    Isole Fær Øer, per quanto riguarda l'aeroporto di Vagar

     

    Groenlandia, per quanto riguarda l'aeroporto di Kangerlussuaq

     

    Guernsey

     

    Isola di Man

     

    Jersey

     

    Montenegro

     

    Repubblica di Singapore, per quanto riguarda l'aeroporto di Singapore Changi

     

    Stati Uniti d'America

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione.

    La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.».


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