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Document 32018R0033

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/33 della Commissione, del 28 settembre 2017, che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

C/2017/6453

GU L 6 del 11.1.2018, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/33/oj

11.1.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/26


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/33 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2017

che stabilisce le norme tecniche di attuazione con riguardo al formato di presentazione standardizzato del riepilogo delle spese e del suo simbolo comune a norma della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/92/UE dispone che gli Stati membri provvedano affinché i prestatori di servizi di pagamento forniscano gratuitamente almeno una volta all'anno al consumatore un riepilogo di tutte le spese sostenute nonché, se del caso, informazioni con riguardo ai tassi di interesse per i servizi collegati al conto di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a usare i termini standardizzati dell'elenco definitivo dei servizi più rappresentativi collegati a un conto di pagamento. Gli elenchi definitivi sono pubblicati dagli Stati membri, che vi integrano la terminologia standardizzata dell'Unione stabilita dal regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione (2).

(2)

Al fine di garantire che il riepilogo delle spese consegua le finalità della direttiva 2014/92/UE e nel contempo fornisca al consumatore tutte le informazioni pertinenti secondo modalità che garantiscono un migliore confronto e una maggiore trasparenza, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero usare un modello standardizzato di riepilogo delle spese.

(3)

Per quanto riguarda la presentazione dei pacchetti di servizi collegati a un conto di pagamento, è necessario tenere conto del fatto che i prestatori di servizi di pagamento offrono diversi tipi di pacchetti. L'offerta di alcuni pacchetti è inclusa nelle spese generali, come quelle di tenuta o gestione del conto, mentre per altri pacchetti vengono addebitate spese distinte da tali spese generali e alcuni comprendono una certa quantità di servizi. Affinché il consumatore possa comprendere più agevolmente il contenuto dei diversi tipi di pacchetti e le relative spese, il riepilogo delle spese dovrebbe elencare i pacchetti separatamente. In particolare, se i pacchetti sono addebitati in quanto parte di una spesa generale, dovrebbero essere presentati insieme a tale spesa.

(4)

Gli Stati membri hanno la facoltà di richiedere l'inclusione nel riepilogo delle spese di indicatori sintetici quali un indicatore dei costi complessivi. Pertanto il modello di riepilogo delle spese dovrebbe comprendere una tabella separata, che dovrebbe essere utilizzata da quei prestatori di servizi di pagamento soggetti a dette condizioni.

(5)

Inoltre, poiché i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter produrre facilmente il riepilogo delle spese, dovrebbero disporre di istruzioni chiare in merito alle modalità di compilazione del riepilogo delle spese.

(6)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE) ha presentato alla Commissione.

(7)

L'ABE ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha richiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito conformemente all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modello di riepilogo delle spese e del suo simbolo comune

1.   I prestatori di servizi di pagamento utilizzano il modello riportato in allegato e lo compilano conformemente agli articoli da 2 a 18.

2.   I prestatori di servizi di pagamento non modificano il modello di riepilogo delle spese compilandolo in modo diverso da quanto disposto dal presente regolamento. In particolare, i prestatori di servizi di pagamento seguono l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci stabilito dal modello.

3.   Il riepilogo delle spese:

(a)

è presentato in formato A4 verticale;

(b)

riporta il titolo «Riepilogo delle spese» in alto sulla prima pagina, centrato e collocato fra il logo del prestatore di servizi di pagamento in alto a sinistra del documento e il simbolo comune in alto a destra;

(c)

riporta il simbolo comune di dimensioni non superiori a 2,5 cm × 2,5 cm, presentato conformemente al modello in allegato;

(d)

utilizza il carattere tipografico Arial o altro analogo, di dimensione 11, fatta eccezione per il titolo «Riepilogo delle spese», che utilizza il carattere in grassetto di dimensione 16, per le voci che utilizzano il carattere in grassetto di dimensione 14 e le sottovoci che utilizzano il carattere in grassetto di dimensione 12, a meno che l'aumento della dimensione del carattere o l'uso del carattere Braille per persone non vedenti e ipovedenti sia richiesto dalla legislazione nazionale o concordato fra il consumatore e il prestatore di servizi di pagamento;

(e)

è prodotto in bianco e nero, fatta eccezione per il logo del prestatore di servizi di pagamento e il simbolo comune che possono essere presentati a colori, conformemente all'articolo 2;

(f)

riporta le voci in grigio semiscuro utilizzando il profilo di colore con il numero di riferimento 166,166,166 del modello di colore RGB e le sottovoci in grigio chiaro utilizzando il profilo di colore 191,191,191 del modello di colore RGB;

(g)

ha le pagine numerate.

Articolo 2

Simbolo comune e logo del prestatore di servizi di pagamento

1.   Se il simbolo comune è presentato a colori, esso utilizza il profilo di colore con il numero di riferimento 0/51/153 (esadecimale: 003399) del modello di colore RGB per lo sfondo e il profilo di colore 255/204/0 (esadecimale: FFCC00) del modello di colore RGB per il simbolo.

2.   Il logo del prestatore di servizi di pagamento è di dimensioni equivalenti alle dimensioni del simbolo comune.

3.   Il logo può essere presentato a colori solo se anche il simbolo comune è presentato a colori. Se stampato in bianco e nero il simbolo comune è chiaramente leggibile.

Articolo 3

Nome e informazioni di contatto della banca/intermediario

1.   I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con il nome della banca/intermediario in grassetto, allineato a sinistra.

2.   I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con le loro informazioni di contatto, quali l'indirizzo geografico, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica, il numero di fax, l'indirizzo web e la persona/il punto di contatto ad uso del titolare del conto di pagamento per la corrispondenza futura.

Tali informazioni di contatto sono allineate a sinistra.

Articolo 4

Nominativo e informazioni di contatto del titolare del conto di pagamento

1.   I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con il nominativo del titolare del conto di pagamento.

Tale nominativo è presentato in grassetto, allineato a sinistra.

2.   I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono le indicazioni fra parentesi quadre con l'indirizzo geografico del titolare del conto di pagamento.

Tale indirizzo geografico è allineato a sinistra e, fatta eccezione per l'iniziale di ciascuna parola, stampato in minuscolo.

Articolo 5

Nome e identificazione del conto

1.   I prestatori di servizi di pagamento riportano il nome del conto di pagamento.

Tale nome è presentato in grassetto, allineato a sinistra, e segue immediatamente le parole pertinenti.

2.   I prestatori di servizi di pagamento presentano le coordinate del conto di pagamento, quali il codice di identificazione bancario (BIC), il numero di conto bancario internazionale (IBAN), il numero di conto nazionale e il codice nazionale di avviamento bancario.

Tali informazioni sono allineate a sinistra.

Articolo 6

Periodo di calendario

Alla riga «Periodo» i prestatori di servizi di pagamento presentano, allineato a sinistra, il periodo di calendario di riferimento del riepilogo delle spese.

Articolo 7

Data

Alla riga «Data» i prestatori di servizi di pagamento presentano, allineata a sinistra, la data di calendario alla quale forniscono il riepilogo delle spese.

Articolo 8

Dichiarazione introduttiva

Il testo della dichiarazione introduttiva figurante nel modello è riprodotto tale e quale nel riepilogo delle spese, con interlinea 1,15, 0 punti prima e 10 punti dopo il testo.

Articolo 9

Sintesi delle spese e degli interessi

1.   I prestatori di servizi di pagamento presentano in grassetto e allineati a destra gli importi totali delle spese e degli interessi, riportandoli nelle quattro tabelle distinte sotto la voce «Sintesi delle spese e degli interessi».

2.   Se a un conto specifico non si applicano interessi e se l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE, i prestatori di servizi di pagamento utilizzano la dicitura «interesse non applicabile», in minuscolo, allineata a destra.

3.   Se gli interessi sono applicabili ma per il periodo specifico ammontano a zero, e se l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE, i prestatori di servizi di pagamento indicano «0» nella tabella corrispondente.

4.   I prestatori di servizi di pagamento presentano in una tabella distinta l'indicatore dei costi complessivi che sintetizza i costi totali annui del conto di pagamento, se richiesto dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE. I prestatori di servizi di pagamento cancellano la tabella se dette disposizioni nazionali non impongono loro di presentare l'indicatore dei costi complessivi.

Articolo 10

Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto

1.   Nella tabella intitolata «Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto» i prestatori di servizi di pagamento elencano tutte le spese sostenute durante il periodo di riferimento per i servizi corrispondenti.

Le spese di fornitura o tenuta del conto sono elencate alla sottovoce «Servizi generali del conto».

2.   Nella sottocolonna «Servizio» i prestatori di servizi di pagamento inseriscono i servizi, allineati a sinistra, in grassetto, con interlinea singola, 0 punti prima e 0 punti dopo ogni servizio.

3.   Nella sottocolonna «Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio» i prestatori di servizi di pagamento riportano il numero di volte in cui è stato utilizzato ogni servizio durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, allineato a destra, con il carattere tipografico di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d).

I prestatori di servizi di pagamento non compilano la sottocolonna «Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio» se:

(a)

un servizio è stato utilizzato ma il prestatore di servizi di pagamento non ha addebitato spese per tale servizio, e

(b)

l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE.

4.   Nella sottocolonna «Spesa unitaria» i prestatori di servizi di pagamento presentano la struttura e l'importo della spesa unitaria per ogni servizio utilizzato, allineati a destra.

5.   Nella sottocolonna «Numero di volte in cui è stata addebitata la spesa» i prestatori di servizi di pagamento riportano il numero di volte in cui è stata addebitato ogni servizio durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, allineato a destra. I prestatori di servizi di pagamento riportano nella sottocolonna corrispondente la dicitura «spesa non addebitata» se:

(a)

un servizio è stato utilizzato ma non è stata addebitata alcuna spesa, e

(b)

l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE.

6.   Nella sottocolonna «Totale» i prestatori di servizi di pagamento presentano l'importo totale risultante delle spese sostenute per l'utilizzo del servizio in questione durante il periodo di riferimento, in grassetto.

7.   Se una sottovoce non contiene alcun servizio, i prestatori di servizi di pagamento cancellano tale sottovoce. I prestatori di servizi di pagamento cancellano altresì la sottovoce se il titolare del conto di pagamento non ha utilizzato alcun servizio oltre le quantità previste dal pacchetto di servizi durante il periodo di riferimento.

8.   Nella riga «Totale spese sostenute» i prestatori di servizi di pagamento presentano l'importo totale risultante delle spese sostenute dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento, in grassetto.

Articolo 11

Presentazione del tipo di spese

1.   Se vengono addebitate spese distinte in uno o più dei seguenti modi, i prestatori di servizi di pagamento presentano, nella tabella «Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto», nella colonna «Servizio» del rispettivo servizio su una riga separata, una descrizione di ogni occasione, canale o condizione di addebito spese («tipo di spese»):

(a)

per le diverse occasioni di addebito spese per la fornitura dello stesso servizio, ad esempio una spesa iniziale di attivazione e le successive spese di esecuzione per lo stesso servizio;

(b)

per i diversi canali attraverso i quali lo stesso servizio è richiesto, utilizzato o fornito, ad esempio telefono, succursale od online;

(c)

se sono soddisfatte o no le condizioni specifiche per lo stesso servizio, ad esempio l'osservanza di un limite minimo o massimo per i bonifici o i prelievi di contanti.

La descrizione è allineata a sinistra. Le spese sono presentate nella colonna «Spesa unitaria», allineate a destra.

2.   Se le spese sono addebitate secondo una combinazione di diversi tipi di spese, come le spese che differiscono per canale e che sono successivamente ripartite in funzione del raggiungimento di una soglia, i prestatori di servizi di pagamento, oltre ad applicare l'articolo 10, paragrafo 5, allineano a destra la descrizione di ogni tipo di spesa aggiuntiva.

3.   In caso di variazione della spesa durante il periodo di riferimento i prestatori di servizi di pagamento elencano le spese applicate durante ciascun periodo, aggiungendo nuove righe alla colonna «Spesa unitaria».

Articolo 12

Presentazione dei pacchetti di servizi addebitati in quanto parte delle spese della sottovoce «Servizi generali del conto»

1.   Se un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento è offerto insieme al conto ed è addebitato in quanto parte delle spese della sottovoce «Servizi generali del conto», i prestatori di servizi di pagamento includono nella tabella «Riepilogo dettagliato delle spese sostenute per il conto», nella riga relativa al «Pacchetto di servizi» le informazioni sui servizi inclusi nel pacchetto nella colonna «Servizio» e il numero di volte in cui è stato utilizzato il pacchetto nella colonna «Numero di volte in cui è stato utilizzato il servizio». Nelle colonne sotto «Spesa» i prestatori di servizi di pagamento riportano rispettivamente la spesa addebitata per il pacchetto nel suo complesso e il numero di volte in cui è stata addebitata la spesa per il pacchetto durante il periodo di riferimento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. La riga è cancellata se il pacchetto di servizi è addebitato separatamente dalla spesa per i servizi generali del conto.

2.   Qualsiasi spesa addebitata per qualsiasi servizio che supera la quantità prevista dal pacchetto è presentata nella tabella in cui sono elencati i servizi e le spese, conformemente agli articoli da 1 a 11.

3.   Se il numero dei servizi del pacchetto non è limitato o se le quantità di servizi previste dal pacchetto non sono state superate, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la dicitura «I servizi oltre tali quantità sono stati addebitati separatamente», in fondo alla riga.

Articolo 13

Presentazione dei pacchetti di servizi collegati a un conto di pagamento addebitati separatamente dalle spese della sottovoce «Servizi generali del conto»

1.   Se un prestatore di servizi di pagamento offre con il conto un pacchetto di servizi collegati a un conto di pagamento e tale pacchetto è addebitato separatamente dalle spese della sottovoce «Servizi generali del conto» per i servizi generali del conto di cui alla tabella in cui sono elencati i servizi e le spese, i prestatori di servizi di pagamento includono le seguenti informazioni nella tabella relativa al pacchetto di servizi:

(a)

nella colonna relativa al pacchetto di servizi, il marchio commerciale, se pertinente, oppure il contenuto del pacchetto, cancellando le parentesi quadre;

(b)

nella colonna «Spesa», la spesa addebitata per il pacchetto nel suo complesso per il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, allineata a destra;

(c)

nella terza colonna, il numero di volte in cui è stata addebitata la spesa per il pacchetto durante il periodo di riferimento.

Qualsiasi spesa supplementare addebitata per qualsiasi servizio che supera la quantità prevista dal pacchetto è presentata nella tabella relativa ai servizi e alle spese, conformemente agli articoli 10 e 11.

2.   Se il pacchetto è addebitato con cadenza regolare, questa è presentata nella colonna «Spesa», allineata a sinistra, con i costi annui totali presentati sulla riga immediatamente sotto la cadenza, in grassetto, con la dicitura «Totale costi annui».

3.   Se a pacchetti diversi si applicano spese diverse durante il periodo di riferimento, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate in una tabella distinta per ciascun pacchetto.

4.   I prestatori di servizi di pagamento cancellano l'intera tabella, compresa l'intestazione «Dettaglio delle spese incluse nel pacchetto di servizi», se un pacchetto di servizi non è fornito insieme al conto o se il pacchetto di servizi offerto insieme al conto è addebitato in quanto parte della spesa per i servizi generali del conto.

5.   Se il numero di tutti i servizi del pacchetto non è limitato o se le quantità di servizi previste dal pacchetto non sono state superate, i prestatori di servizi di pagamento cancellano la dicitura «I servizi oltre tali quantità sono stati addebitati separatamente», in fondo alla tabella.

Articolo 14

Dettagli degli interessi addebitati al conto

1.   I prestatori di servizi di pagamento presentano nella tabella «Dettagli degli interessi addebitati al conto» gli interessi versati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, se del caso.

2.   I prestatori di servizi di pagamento riportano il tasso di interesse nella colonna «Tasso di interesse», anche come percentuale applicata su base annua. In caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento i prestatori di servizi di pagamento elencano su righe distinte ciascun tasso di interesse applicato durante ciascun periodo.

3.   I prestatori di servizi di pagamento riportano nella colonna «Interesse» gli interessi versati dal titolare di un conto di pagamento, espressi nella valuta del conto, in grassetto. In caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento i prestatori di servizi di pagamento presentano su righe distinte gli interessi versati dal titolare del conto di pagamento per ciascun periodo di riferimento.

4.   Nella riga «Totale interessi versati» i prestatori di servizi di pagamento presentano l'importo totale risultante degli interessi versati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento, in grassetto.

5.   Se al titolare di un conto di pagamento non sono addebitati interessi perché al conto non si applicano interessi, e se l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE, i prestatori di servizi di pagamento riportano la dicitura «interesse non applicabile», in minuscolo, allineata a sinistra, in grassetto, nella riga «Totale interessi versati».

Articolo 15

Dettagli degli interessi maturati sul conto

1.   I prestatori di servizi di pagamento presentano nella tabella «Dettagli degli interessi maturati sul conto» gli interessi maturati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, se del caso.

2.   I prestatori di servizi di pagamento sostituiscono «Nome del conto» con il nome del conto pertinente, in grassetto.

3.   I prestatori di servizi di pagamento riportano il tasso di interesse nella colonna «Tasso di interesse», anche come percentuale applicata su base annua. In caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento i prestatori di servizi di pagamento elencano su righe distinte ciascun tasso di interesse applicato durante ciascun periodo.

4.   I prestatori di servizi di pagamento riportano nella colonna «Interesse» gli interessi maturati dal titolare di un conto di pagamento, espressi nella valuta del conto, in grassetto. In caso di variazione del tasso di interesse durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese i prestatori di servizi di pagamento presentano su righe distinte gli interessi maturati dal titolare del conto di pagamento per ciascun periodo di riferimento. Se il tasso di interesse è applicabile ma per il periodo specifico ammonta a zero, i prestatori di servizi di pagamento riportano «0» nella colonna «Interesse».

5.   Se un conto particolare non matura interessi perché al conto non si applicano interessi, i prestatori di servizi di pagamento riportano la dicitura «interesse non applicabile», in minuscolo, allineata a sinistra, nella colonna «Interesse».

6.   I prestatori di servizi di pagamento presentano nella riga «Totale interessi maturati» l'importo totale risultante degli interessi maturati dal titolare del conto di pagamento durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese, in grassetto.

7.   Se un conto particolare non matura interessi perché al conto non si applicano interessi e se l'inclusione di tali informazioni è consentita o richiesta dalle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2014/92/UE, i prestatori di servizi di pagamento riportano la dicitura «interesse non applicabile», in minuscolo, allineata a sinistra, in grassetto, nella riga «Totale interessi maturati».

Articolo 16

Informazioni supplementari

1.   Nella tabella «Informazioni supplementari» i prestatori di servizi di pagamento presentano qualsiasi informazione che vada oltre le informazioni di cui agli articoli da 2 a 15, direttamente collegata ai servizi o alle spese sostenute o agli interessi addebitati o maturati, ovvero ai tassi di interesse applicati, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/92/UE durante il periodo di riferimento del riepilogo delle spese. Le informazioni supplementari presentate in tale tabella includono le informazioni richieste dalle disposizioni nazionali.

2.   Nel compilare la tabella i prestatori di servizi di pagamento seguono il formato di presentazione stabilito dal presente regolamento, ove applicabile.

3.   I prestatori di servizi di pagamento cancellano tale tabella se non forniscono informazioni del tipo precisato al paragrafo 1.

Articolo 17

Marchi commerciali

Qualora si utilizzi un marchio commerciale, questo segue immediatamente il nome del servizio, nel carattere tipografico standard di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), fra parentesi quadre.

Articolo 18

Mezzi elettronici

1.   Se il riepilogo delle spese è fornito con mezzi elettronici, i prestatori di servizi di pagamento possono modificare il modello solo come segue, a condizione che nel contempo il consumatore ottenga una copia del riepilogo delle spese in linea con il modello in allegato, compilato conformemente agli articoli da 2 a 17:

(a)

in deroga all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), aumentando le dimensioni dei caratteri tipografici, purché siano rispettate le proporzioni stabilite all'articolo 1, paragrafo 3;

(b)

se le dimensioni degli strumenti informatici sono tali che l'uso di diverse tabelle e colonne rende difficile la lettura del riepilogo delle spese, usando un'unica colonna o un'unica tabella a condizione di rispettare l'ordine delle informazioni, delle voci e delle sottovoci;

(c)

usando strumenti informatici, quali il layering e i pop up, purché il titolo del riepilogo delle spese, il simbolo comune, le voci e le sottovoci siano presentati in evidenza e sia rispettato l'ordine delle informazioni.

2.   Gli strumenti informatici di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono utilizzati in modo intrusivo, tale da distrarre il consumatore dalle informazioni contenute nel riepilogo delle spese. Le informazioni fornite mediante layering e pop up sono limitate alle informazioni di cui al presente regolamento.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2018/32 della Commissione, del 28 settembre 2017, che integra la direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione per la terminologia standardizzata dell'Unione più rappresentativi collegati a un conto di pagamento (Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ANEXO

Plantilla del estado de comisiones

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