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Document 32018D2030

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/2030 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio

    C/2018/9138

    GU L 325 del 20.12.2018, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/03/2021: This act has been changed. Current consolidated version: 05/04/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/2030/oj

    20.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 325/47


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/2030 DELLA COMMISSIONE

    del 19 dicembre 2018

    che stabilisce, per un periodo di tempo limitato, che il quadro normativo applicabile ai depositari centrali di titoli nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è equivalente in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 9,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («il Regno Unito») ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

    (2)

    Come annunciato nella comunicazione della Commissione del 13 novembre 2018«Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza» (2) (il «piano d'azione per ogni evenienza»), un recesso senza accordo potrebbe comportare rischi in relazione a taluni servizi erogati ad operatori dell'Unione da depositari centrali di titoli («CSD») che sono già autorizzati nel Regno Unito («CSD del Regno Unito») e impossibili da sostituire a breve termine. Per prevenire tali rischi è giustificato, e nell'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri, garantire, per un periodo limitato, che i CSD del Regno Unito possano continuare a prestare i loro servizi nell'Unione dopo il 29 marzo 2019.

    (3)

    I CDS svolgono un ruolo essenziale sui mercati finanziari. La registrazione dei titoli in un sistema di scritture contabili («servizi di notariato») e la tenuta dei conti titoli al livello più elevato («servizi di tenuta centralizzata dei conti») aumentano la trasparenza e proteggono gli investitori, poiché garantiscono l'integrità dell'emissione e impediscono la duplicazione o la riduzione indebite di titoli. I CDS gestiscono inoltre i sistemi di regolamento titoli che garantiscono che le operazioni su titoli siano regolate in modo tempestivo e adeguato. Tali funzioni sono essenziali per il processo di compensazione e regolamento post-negoziazione e, in quanto tali, fondamentali per la stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri. I sistemi di regolamento titoli sono essenziali anche per la politica monetaria in quanto sono strettamente correlati all'ottenimento di garanzie per le operazioni di politica monetaria. Inoltre, gli operatori di mercato in Irlanda si avvalgono dei servizi prestati da un CSD del Regno Unito per i titoli societari e i fondi indicizzati quotati costituiti ai sensi del diritto interno irlandese.

    (4)

    A decorrere dal 30 marzo 2019, i CSD del Regno Unito saranno dei «CSD di paesi terzi» e, in quanto tali, potranno prestare solo servizi di notariato e di tenuta centralizzata dei conti in relazione agli strumenti finanziari costituiti ai sensi del diritto di uno Stato membro se sono riconosciuti dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «ESMA») in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014. In assenza del riconoscimento dei CSD del Regno Unito, gli emittenti dell'Unione non potranno più avvalersi dei CSD del Regno Unito per registrare in un CSD mediante scrittura contabile i valori mobiliari costituiti ai sensi di tali disposizioni, come stabilito dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 909/2014. Questa situazione potrebbe mettere temporaneamente in difficoltà gli emittenti per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi legali. Come annunciato nel piano d'azione per ogni evenienza, è pertanto necessario che, in tale situazione eccezionale, le disposizioni legislative e di vigilanza che disciplinano i CSD del Regno Unito siano considerate equivalenti per un periodo di tempo strettamente limitato e in presenza di determinate condizioni, di modo che tali CSD possano continuare a prestare servizi di notariato e di tenuta dei conti nell'Unione.

    (5)

    A norma dell'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014, tre sono le condizioni che devono essere soddisfatte per stabilire che le disposizioni legislative e di vigilanza di un paese terzo in materia di CSD ivi autorizzati sono equivalenti a quelle previste dallo stesso regolamento.

    (6)

    In primo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD ivi autorizzati soddisfano requisiti giuridicamente vincolanti equivalenti di fatto ai requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 909/2014. Entro il 29 marzo 2019 i CSD del Regno Unito devono soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) n. 909/2014. Nell'ambito della legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [European Union (Withdrawal) Act 2018], il 26 giugno 2018 il Regno Unito ha integrato le disposizioni del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito con effetto a decorrere dalla data del recesso del Regno Unito dall'Unione.

    (7)

    In secondo luogo, le disposizioni legislative e di vigilanza del paese terzo devono assicurare che i CSD stabiliti nel paese terzo siano soggetti su base continuativa a un'efficace azione di vigilanza, sorveglianza e controllo del rispetto della normativa. Fino al 29 marzo 2019 i CSD del Regno Unito sono soggetti alla vigilanza della Banca d'Inghilterra, come stabilito dal diritto interno del Regno Unito in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014. Nell'ambito dell'integrazione del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito, la Banca d'Inghilterra rimane responsabile della vigilanza dei CSD e i suoi poteri di vigilanza e di esecuzione per quanto riguarda i CSD rimarranno sostanzialmente invariati.

    (8)

    In terzo luogo, il quadro giuridico del paese terzo deve prevedere un sistema di equivalenza efficace per il riconoscimento di CSD autorizzati a norma di regimi giuridici di paesi terzi, che è garantito dall'integrazione del sistema di equivalenza di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014 nel diritto interno del Regno Unito.

    (9)

    La Commissione conclude che le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito applicabili alle CSD del Regno Unito il giorno successivo al suo recesso dall'Unione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 25, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 909/2014.

    (10)

    Tuttavia, la presente decisione si basa sulle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito il giorno successivo al recesso del Regno Unito dall'Unione. Tali disposizioni legislative e di vigilanza dovrebbero essere considerate equivalenti solo se i requisiti applicabili ai CSD nel diritto interno del Regno Unito sono mantenuti e continuano ad essere effettivamente applicati e fatti rispettare su base continuativa. L'efficace scambio di informazioni e il coordinamento delle attività di vigilanza tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra costituiscono pertanto una condizione essenziale per mantenere la determinazione dell'equivalenza.

    (11)

    Tale scambio di informazioni impone la conclusione di accordi di cooperazione completi ed efficaci ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014. Tali accordi di cooperazione dovrebbero inoltre garantire la possibilità di condividere tutte le informazioni pertinenti con le autorità di cui all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, compresa la Banca centrale europea e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali, al fine di consultare tali autorità in merito allo status riconosciuto delle CSD del Regno Unito o qualora tali informazioni siano necessarie affinché tali autorità possano svolgere i loro compiti di vigilanza.

    (12)

    Nella situazione eccezionale di un recesso del Regno Unito dall'Unione senza accordo, gli accordi di cooperazione stabiliti a norma dell'articolo 25, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 909/2014 devono garantire che l'ESMA abbia accesso immediato, su base continuativa, a tutte le informazioni da essa richieste, le quali comprendono, tra l'altro, informazioni che consentono la valutazione di eventuali rischi concreti che i CDS del Regno Unito comportano, direttamente o indirettamente, per l'Unione o i suoi Stati membri. Gli accordi di cooperazione dovrebbero pertanto specificare: i meccanismi per lo scambio di informazioni tra l'ESMA, le autorità competenti degli Stati membri in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD (lo «Stato membro ospitante») e la Banca d'Inghilterra, compreso l'accesso a tutte le informazioni relative ai CSD del Regno Unito che sono richieste dall'ESMA e, in particolare, l'accesso alle informazioni richieste dall'autorità competente dello Stato membro ospitante nei casi previsti all'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 909/2014 in merito alla presentazione di relazioni periodiche sulle attività svolte dai CSD del Regno Unito nello Stato membro ospitante; la comunicazione dell'identità degli emittenti e dei partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati da CSD del Regno Unito e altre eventuali informazioni pertinenti relative alle attività dei CSD del Regno Unito nello Stato membro ospitante; la tempestiva notifica all'ESMA di eventuali sviluppi relativi ai CSD del Regno Unito che potrebbero incidere sulla politica monetaria nell'Unione e eventuali modifiche delle disposizioni legislative e di vigilanza applicabili ai CSD del Regno Unito; il meccanismo per la tempestiva notifica all'ESMA nel caso in cui la Banca d'Inghilterra ritenga che un CSD soggetto alla sua vigilanza violi le condizioni della sua autorizzazione o altre normative applicabili; e le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese, se opportuno, le ispezioni in loco.

    (13)

    La Commissione, in cooperazione con l'ESMA, monitorerà gli eventuali cambiamenti introdotti nelle disposizioni legislative e di vigilanza che riguardano i CSD del Regno Unito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza, compreso lo scambio rapido di informazioni tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra. La Commissione potrebbe effettuare un riesame in qualsiasi momento, qualora sviluppi significativi rendano necessario riesaminare l'equivalenza concessa con la presente decisione, anche nel caso in cui i termini degli accordi di cooperazione conclusi tra l'ESMA e la Banca d'Inghilterra non siano rispettati o non consentano una valutazione efficace del rischio che i CSD del Regno Unito comportano per l'Unione o i suoi Stati membri.

    (14)

    Alla luce delle incertezze che circondano le future relazioni tra il Regno Unito e l'Unione, nonché del loro potenziale impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione e dei suoi Stati membri e sull'integrità del mercato unico, la presente decisione dovrebbe cessare di produrre effetti il 30 marzo 2021. La valutazione contenuta nella presente decisione non pregiudica pertanto eventuali future valutazioni delle disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito per i CSD e, in quanto tale, non dovrebbe essere invocata oltre le finalità della presente decisione.

    (15)

    È opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi solo a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno, a meno che entro tale data sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito o sia stato prorogato il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

    (16)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato europeo dei valori mobiliari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ai fini dell'articolo 25 del regolamento (UE) n. 909/2014, le disposizioni legislative e di vigilanza del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che consistono nella legge del 2000 sui servizi e i mercati finanziari (Financial Services and Markets Act 2000) e nella legge del 2018 relativa al recesso dall'Unione europea [European Union (Withdrawal) Act 2018], applicabili ai depositari centrali di titoli già stabiliti e autorizzati nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono considerate equivalenti ai requisiti stabiliti dal regolamento (UE) n. 909/2014.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i trattati cessano di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

    Tuttavia, la presente decisione non si applica se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

    a)

    entro tale data è entrato in vigore un accordo di recesso concluso con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a norma dell'articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

    b)

    è stata presa la decisione di prorogare il periodo di due anni di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

    Essa cessa di produrre effetti il 30 marzo 2021.

    Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

    (2)  COM(2018)880 final.


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