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Document 32018D2012
Council Decision (CFSP) 2018/2012 of 17 December 2018 amending Decision (CFSP) 2015/1333 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Decisione (PESC) 2018/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Decisione (PESC) 2018/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
ST/14809/2018/INIT
GU L 322 del 18.12.2018, p. 51–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
18.12.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 322/51 |
DECISIONE (PESC) 2018/2012 DEL CONSIGLIO
del 17 dicembre 2018
che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1333 (1) concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. |
(2) |
Il 5 novembre 2018 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2441 (2018), nella quale riafferma il suo fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità nazionale della Libia e stabilisce che la situazione in Libia continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. |
(3) |
L'UNSC ha deciso che le autorizzazioni previste e le misure imposte dalla risoluzione dell'UNSC 2146 (2014) si applicano con riguardo alle navi che caricano, trasportano o scaricano petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, illecitamente esportato o oggetto di tentata esportazione illecita dalla Libia. |
(4) |
L'UNSC ha inoltre specificato che atti che minacciano la pace, la stabilità o la sicurezza della Libia, o ostacolano o minano il riuscito completamento della sua transizione politica possono anche comprendere ma non sono limitati alla pianificazione, alla direzione e all'esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere. |
(5) |
È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (PESC) 2015/1333 è così modificata:
1) |
all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri possono, conformemente ai punti da 5 a 9 dell'UNSCR 2146 (2014), al punto 2 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 2 dell'UNSCR 2441 (2018), ispezionare in alto mare le navi designate avvalendosi di tutte le misure commisurate alle circostanze specifiche, nel pieno rispetto del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani, a seconda dei casi, effettuare tali ispezioni e ordinare alle navi di adottare i provvedimenti opportuni ai fini della restituzione del petrolio, inclusi il petrolio greggio e i prodotti petroliferi raffinati, alla Libia, con il consenso del governo libico e in coordinamento con il medesimo.»; |
2) |
all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel rispettivo territorio alle persone designate e sottoposte a restrizioni di viaggio dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), al punto 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018), elencate nell'allegato I.»; |
3) |
all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente dalle persone ed entità designate e assoggettate al congelamento dei beni dal Consiglio di sicurezza o dal comitato conformemente al punto 22 dell'UNSCR 1970 (2011), ai punti 19 e 23 dell'UNSCR 1973 (2011), al punto 4 dell'UNSCR 2174 (2014), al punto 11 dell'UNSCR 2213 (2015), al punto 11 dell'UNSCR 2362 (2017) e al punto 11 dell'UNSCR 2441 (2018), elencate nell'allegato III.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(1) Decisione (PESC) 2015/1333 del Consiglio, del 31 luglio 2015, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia e che abroga la decisione 2011/137/PESC (GU L 206 dell'1.8.2015, pag. 34).