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Document 32018D1983

    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1983 della Commissione, del 26 ottobre 2018, che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di determinate regioni italiane come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini [notificata con il numero C(2018) 6981] (Testo rilevante ai fini del SEE.)

    C/2018/6981

    GU L 317 del 14.12.2018, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1983/oj

    14.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 317/22


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1983 DELLA COMMISSIONE

    del 26 ottobre 2018

    che modifica gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di determinate regioni italiane come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini

    [notificata con il numero C(2018) 6981]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l'allegato A, parte I, paragrafo 4 e l'allegato A, parte II, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da tubercolosi o da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (2)

    L'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione (2) elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (3)

    L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la provincia di Frosinone della regione Lazio soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Tale regione dovrebbe quindi essere elencata nell'allegato I, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (4)

    L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (5)

    L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la provincia di Roma della regione Lazio soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Poiché tutte le altre province della regione Lazio hanno precedentemente ottenuto la qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini, l'intera regione Lazio dovrebbe figurare nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE come regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

    (6)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE.

    (7)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2018

    Per la Commissione

    Vytenis ANDRIUKAITIS

    Membro della Commissione


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

    (2)  Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).


    ALLEGATO

    Gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE sono così modificati:

    1)

    nell'allegato I, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

    «In Italia:

    regione Abruzzo: provincia di Pescara,

    provincia di Bolzano,

    regione Emilia-Romagna,

    regione Friuli-Venezia Giulia,

    regione Lazio: province di Frosinone, Rieti, Viterbo,

    regione Liguria,

    regione Lombardia,

    regione Marche: province di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo e Pesaro-Urbino,

    regione Piemonte,

    regione Sardegna: province di Cagliari, Medio-Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio e Oristano

    regione Toscana,

    provincia di Trento,

    regione Umbria,

    regione Veneto.»;

    2)

    nell'allegato II, capitolo 2, la voce relativa all'Italia è sostituita dalla seguente:

    «In Italia:

    regione Abruzzo: provincia di Pescara,

    provincia di Bolzano,

    regione Emilia-Romagna,

    regione Friuli-Venezia Giulia,

    regione Lazio,

    regione Liguria,

    regione Lombardia,

    regione Marche,

    regione Molise: provincia di Campobasso,

    regione Piemonte,

    regione Puglia: provincia di Brindisi,

    regione Sardegna,

    regione Toscana,

    provincia di Trento,

    regione Umbria,

    regione Valle d'Aosta,

    regione Veneto.».


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