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Document 32018D1927

    Decisione (UE) 2018/1927 della Commissione, del 5 dicembre 2018, recante norme interne relative al trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea nel settore della concorrenza in relazione alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti

    C/2018/8109

    GU L 313 del 10.12.2018, p. 39–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1927/oj

    10.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 313/39


    DECISIONE (UE) 2018/1927 DELLA COMMISSIONE

    del 5 dicembre 2018

    recante norme interne relative al trattamento dei dati personali da parte della Commissione europea nel settore della concorrenza in relazione alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione svolge indagini amministrative ai fini del controllo dell'applicazione delle regole di concorrenza in conformità del trattato e del diritto derivato nonché degli accordi internazionali adottati a tal fine (1). A tal fine, nei settori dell'antitrust, del controllo delle concentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato, esercita i poteri di indagine e di applicazione (comprese le relative attività operative) conferiti alla Commissione dai pertinenti atti dell'Unione.

    (2)

    Le attività di indagine e di controllo dell'applicazione della Commissione nel settore della concorrenza sono rivolte alle imprese o agli Stati membri che sono soggetti alle norme sulla concorrenza previste dal trattato, e non alle persone fisiche in quanto tali. Tuttavia, nel corso delle indagini in materia di concorrenza, i dati personali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) sono inevitabilmente trattati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del medesimo regolamento. La Commissione deve trattare tali dati personali al fine di adempiere ai compiti che le incombono in quanto autorità pubblica preposta all'applicazione delle norme di concorrenza dell'Unione. Le indagini nel settore dell'antitrust, del controllo delle concentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato e il controllo dell'applicazione delle norme di concorrenza rientrano nelle funzioni di controllo, d'ispezione o di regolamentazione connesse all'esercizio di pubblici poteri nei casi di cui all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c) e g), del regolamento (UE) 2018/1725. Queste attività mirano alla promozione e alla protezione di un mercato interno concorrenziale e, in tal modo, a salvaguardare un importante interesse economico e finanziario dell'Unione europea e degli Stati membri.

    (3)

    Ai fini della sua attività di indagine e di controllo dell'applicazione nei settori dell'antitrust, del controllo delle concentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato, la Commissione tratta i dati personali acquisiti o ricevuti da persone giuridiche, persone fisiche, Stati membri e altri organismi (quali le autorità nazionali garanti della concorrenza, gli organismi di regolamentazione e gli altri enti pubblici e autorità), autorità garanti della concorrenza di paesi terzi e organismi e organizzazioni internazionali. Durante le attività di indagine e di controllo dell'applicazione nel settore della concorrenza, sia che agisca di propria iniziativa o sulla base delle osservazioni ricevute, la Commissione può anche trattare dati personali acquisiti o ricevuti da fonti accessibili al pubblico (ad esempio, nell'ambito delle attività di monitoraggio o di controllo del mercato), da fonti anonime (ad esempio, gli informatori) o fonti identificate (ad esempio, i denuncianti) la cui identità deve essere protetta.

    (4)

    La Commissione può, a sua volta, trasmettere dati personali alle persone giuridiche o fisiche (ad esempio, nell'ambito della procedura di accesso al fascicolo), alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre autorità e organismi nel quadro della cooperazione bilaterale o multilaterale con gli Stati membri o le autorità e organizzazioni di paesi terzi, per quanto necessario e opportuno per esercitare i suoi poteri, per salvaguardare i diritti di difesa dei soggetti interessati dai procedimenti della Commissione e per garantire l'efficiente ed efficace applicazione delle norme dell'Unione in materia di concorrenza.

    (5)

    Le attività di trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 effettuate nel corso delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione nel settore della concorrenza possono aver luogo anche prima che la Commissione avvii un procedimento formale, continuare durante lo svolgimento dell'indagine e proseguire anche dopo la sua chiusura formale (ad esempio, per attività di vigilanza del mercato o di sorveglianza regolamentare, per valutare la necessità di avviare nuove attività d'indagine, per procedimenti giudiziari ecc.).

    (6)

    I dati personali trattati dalla Commissione sono, ad esempio, i dati identificativi, i dati di contatto, i dati relativi all'attività professionale e quelli relativi o ricollegati all'oggetto dell'indagine o del procedimento. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico sicuro al fine di impedire l'accesso o il trasferimento illecito di dati a persone che non hanno necessità di sapere. I dati personali sono conservati presso i servizi della Commissione incaricati dell'indagine per il periodo necessario all'indagine, per valutare l'eventuale necessità di avviare nuove attività di indagine, nel corso del procedimento amministrativo e nel corso di ogni successivo ricorso giurisdizionale, nonché nel periodo di utilità amministrativa successivo alla chiusura definitiva del fascicolo. Al termine del periodo di conservazione, le informazioni relative al caso comprendenti i dati personali vengono trasferite negli archivi storici della Commissione (3).

    (7)

    Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali riconosciuti all'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 16, paragrafo 1, del trattato. Allo stesso tempo, la Commissione è responsabile dell'applicazione delle regole di concorrenza, nell'ambito della quale la Commissione deve svolgere indagini in modo tempestivo, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza e segreto professionale (4), nonché del diritto di difesa dei soggetti sottoposti a indagini (5) e dei diritti delle persone la cui identità deve essere protetta.

    (8)

    In talune circostanze, è necessario conciliare i diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 con le esigenze delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. In tal senso, l'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 dà alla Commissione la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22 e dell'articolo 35, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22 del medesimo regolamento.

    (9)

    Queste norme interne dovrebbero coprire tutte le operazioni di trattamento effettuate dalla Commissione nell'esercizio dei suoi poteri d'indagine, sia nelle azioni prese di propria iniziativa che sulla base di osservazioni ricevute, e nelle attività di controllo dell'applicazione e nelle relative attività operative nei settori dell'antitrust, del controllo delle concentrazioni e del controllo degli aiuti di Stato, qualora l'esercizio dei diritti degli interessati possa compromettere lo svolgimento di attività di indagine o di controllo dell'applicazione. Tali norme dovrebbero applicarsi alle operazioni di trattamento effettuate prima dell'avvio formale del procedimento, durante lo svolgimento delle indagini come anche dopo la loro chiusura formale, così come al trattamento nel contesto della cooperazione bilaterale o multilaterale con le autorità nazionali garanti della concorrenza, gli Stati membri o le autorità e organizzazioni di paesi terzi.

    (10)

    Al fine di conformarsi agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe informare tutte le persone riguardo alle proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e dei loro diritti in modo trasparente e coerente sotto forma di informative sulla protezione dei dati pubblicate sul sito Internet della Commissione.

    (11)

    Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione può limitare, in virtù dell'articolo 25 dello stesso regolamento, la comunicazione di informazioni agli interessati e l'applicazione di altri diritti degli interessati, al fine di tutelare le proprie attività di indagine e di controllo dell'applicazione nel settore della concorrenza, le indagini e i procedimenti delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri, gli strumenti e i metodi d'indagine, nonché i diritti delle altre persone connessi alle proprie indagini.

    (12)

    Inoltre, per mantenere una cooperazione efficace può essere necessario che la Commissione limiti l'applicazione dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento di altri organismi, uffici, istituzioni e agenzie dell'Unione o delle autorità degli Stati membri. A tal fine, la Commissione dovrebbe consultare le istituzioni, gli organismi, gli uffici, le agenzie e le autorità in questione sui motivi che portano all'imposizione di limitazioni e sulla loro necessità e proporzionalità.

    (13)

    Potrebbe inoltre essere necessario che la Commissione limiti la comunicazione di informazioni agli interessati e l'applicazione di altri diritti degli interessati in relazione ai dati personali ricevuti da paesi terzi o organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con tali paesi o organizzazioni e garantire pertanto un obiettivo importante di interesse pubblico generale dell'Unione. Tuttavia, in talune circostanze, gli interessi o i diritti fondamentali dell'interessato possono prevalere sull'interesse della cooperazione internazionale.

    (14)

    La Commissione ha quindi individuato i motivi elencati all'articolo 25, paragrafo 1, lettere c), g) e h), del regolamento (UE) 2018/1725 come motivi di limitazione ai sensi dell'articolo 25 dello stesso regolamento che potrebbe risultare necessario applicare alle operazioni di trattamento dei dati effettuate nell'ambito delle attività di indagine e di applicazione della Commissione nel settore della concorrenza, comprendenti il settore antitrust, il controllo delle concentrazioni e il controllo degli aiuti di Stato.

    (15)

    La Commissione dovrebbe gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e registrare ogni richiesta di limitazione nel corrispondente sistema di registrazione.

    (16)

    A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i responsabili del trattamento possono rinviare la comunicazione delle informazioni o astenersi dal fornire informazioni sui motivi dell'applicazione di una limitazione se la comunicazione di tale informazione comprometterebbe in qualche modo lo scopo che la limitazione si prefigge. Ciò vale, in particolare, per le limitazioni dei diritti di cui agli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725. Al fine di garantire che i diritti dell'interessato ai sensi degli articoli 16 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725 siano limitati solo fintanto che sussistono i motivi delle limitazioni, la Commissione dovrebbe riesaminare la situazione periodicamente e alla chiusura della relativa indagine.

    (17)

    Se si applica una limitazione di altri diritti degli interessati, il titolare del trattamento dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne comprometterebbe l'obiettivo. Il titolare del trattamento è il servizio responsabile della politica di concorrenza all'interno della Commissione.

    (18)

    Il responsabile della protezione dei dati della Commissione dovrebbe effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni al fine di garantire l'osservanza della presente decisione.

    (19)

    La presente decisione è adottata ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente a tale regolamento, al fine di garantire la certezza del diritto.

    (20)

    È stato consultato il garante europeo della protezione dei dati,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Oggetto e finalità

    1.   La presente decisione stabilisce le norme che la Commissione deve rispettare per informare gli interessati del trattamento dei loro dati conformemente agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, nell'ambito delle sue attività in materia di concorrenza.

    Essa stabilisce inoltre le condizioni alle quali la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli 4, da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, conformemente all'articolo 25.

    2.   La presente decisione si applica al trattamento dei dati personali da parte della Commissione ai fini delle attività svolte per assolvere i propri compiti a norma degli articoli da 101 a 109 del trattato, o in relazione a tali attività.

    Articolo 2

    Deroghe e limitazioni applicabili

    1.   Quando esercita le sue funzioni con riguardo ai diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione valuta se sia applicabile una delle deroghe previste in tale regolamento.

    2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7 della presente decisione, la Commissione può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché il principio di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17, 19, 20 e 35 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi rischi di pregiudicare gli obiettivi delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione della Commissione, ad esempio rivelandone gli strumenti e i metodi di indagine, o di ledere i diritti e le libertà di altri interessati.

    3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 7, la Commissione può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo in relazione ai dati personali ottenuti da altri organismi, istituzioni, agenzie e uffici dell'Unione, da autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nei seguenti casi:

    a)

    quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato da altri organismi, istituzioni, agenzie e uffici dell'Unione in virtù di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o conformemente al capo IX di detto regolamento oppure a norma del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio (7);

    b)

    quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri in virtù di atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), o in applicazione di disposizioni nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

    c)

    quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe pregiudicare la cooperazione della Commissione con paesi terzi o organizzazioni internazionali nello svolgimento delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione delle decisioni in materia di concorrenza.

    Prima di applicare le limitazioni nei casi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione consulta le istituzioni, gli organismi, le agenzie, gli uffici pertinenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, salvo quando alla Commissione risulta evidente che l'applicazione di una limitazione è prevista in uno degli atti di cui alle citate lettere.

    La lettera c) del primo comma non si applica qualora gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati prevalgano sugli interessi della Commissione a cooperare con paesi terzi o organizzazioni internazionali gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

    4.   I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano l'applicazione di altre decisioni della Commissione che stabiliscono norme interne relative alla comunicazione di informazioni agli interessati e alla limitazione di determinati diritti a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 23 del regolamento interno della Commissione.

    Articolo 3

    Comunicazione di informazioni agli interessati

    1.   La Commissione pubblica sul suo sito Internet informative sulla protezione dei dati per informare tutti gli interessati riguardo alle sue attività che comportano il trattamento dei loro dati personali.

    2.   Fatti salvi l'articolo 14, paragrafo 5, e l'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, se limita, in tutto o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati i cui dati sono trattati ai fini delle attività di indagine o di controllo dell'applicazione nel settore della concorrenza (comprese le attività operative), la Commissione rileva e registra i motivi della limitazione ai sensi dell'articolo 6.

    Articolo 4

    Diritto di accesso degli interessati, diritto alla cancellazione e diritto di limitazione del trattamento

    1.   Se limita, in tutto o in parte, il diritto di accesso ai dati degli interessati, il diritto alla cancellazione o il diritto di limitazione del trattamento di cui agli articoli 17, 19 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione informa l'interessato, nella sua risposta alla richiesta di accesso, cancellazione o limitazione del trattamento, della limitazione applicata e dei principali motivi, nonché della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

    2.   La comunicazione di informazioni riguardanti i motivi della limitazione di cui al paragrafo 1 può essere omessa qualora rischi di compromettere la finalità della limitazione stessa.

    3.   La Commissione rileva e registra i motivi della limitazione conformemente all'articolo 6.

    4.   Se il diritto di accesso è interamente o parzialmente limitato, l'interessato esercita il suo diritto di accesso per il tramite del garante europeo della protezione dei dati, in conformità dei paragrafi 6, 7 e 8 dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725.

    Articolo 5

    Comunicazione di una violazione dei dati personali agli interessati

    Se limita la comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato come indicato all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione rileva e registra i motivi della limitazione in conformità dell'articolo 6 della presente decisione.

    Articolo 6

    Registrazione delle limitazioni

    1.   La Commissione rileva i motivi di un'eventuale limitazione applicata ai sensi della presente decisione, effettuando una valutazione della sua necessità e proporzionalità.

    2.   A tal fine, si deve indicare in che modo l'esercizio del diritto pregiudicherebbe gli obiettivi delle attività di indagine e di controllo dell'applicazione della Commissione, o delle limitazioni applicate ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 o 3, o lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati.

    3.   I dati rilevati e, se del caso, la documentazione contenente gli elementi di fatto e di diritto devono essere registrati. Tali informazioni sono messe a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati su richiesta.

    Articolo 7

    Durata delle limitazioni

    1.   Le limitazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 continuano ad applicarsi finché i motivi che le giustificano restano applicabili.

    2.   Qualora i motivi della limitazione di cui all'articolo 3 o 5 non siano più applicabili, la Commissione revoca la limitazione e spiega le ragioni di tale limitazione all'interessato. Allo stesso tempo, la Commissione informa l'interessato della possibilità di proporre reclamo al garante europeo della protezione dei dati o ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

    3.   La Commissione rivede l'applicazione delle limitazioni di cui agli articoli 3 e 5 ogni anno e alla chiusura della relativa indagine.

    Articolo 8

    Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati

    1.   Il responsabile della protezione dei dati viene informato, senza indugio, ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati a norma della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati viene garantito l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto.

    2.   Il responsabile della protezione dei dati può chiedere alla Commissione un riesame della limitazione. Il responsabile della protezione dei dati è informato dell'esito del riesame richiesto.

    Articolo 9

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1725.

    Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  Cfr., in particolare, per l'antitrust, il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1), per il controllo delle concentrazioni, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), per gli aiuti di Stato, il regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

    (2)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39). Il trattamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725 comprende anche la situazione in cui alla Commissione vengono comunicati spontaneamente dati personali.

    (3)  La conservazione dei fascicoli presso la Commissione è disciplinata dall'elenco comune di conservazione, un documento normativo (la cui ultima versione è il SEC (2012) 713), in forma di lista in cui sono fissati i periodi di conservazione per i diversi tipi di documenti della Commissione.

    (4)  Cfr., in particolare, l'articolo 339 del trattato e l'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1/2003; l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18); l'articolo 17 del regolamento (CE) n. 139/2004 e l'articolo 18 del regolamento (CE) n. 802/2004, del 21 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1); gli articoli 30 e 31 del regolamento (CE) 2015/1589; le dichiarazioni in materia di informazioni riservate nei moduli sugli aiuti di Stato in allegato al regolamento (CE) n. 794/2004 nella sua versione modificata.

    (5)  L'attuazione dei diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 e il rispetto degli obblighi dei titolari del trattamento a norma del medesimo regolamento non incide sul trattamento da parte della Commissione dei diritti di difesa delle parti oggetto dei procedimenti di concorrenza. L'integrità e l'autenticità degli elementi di prova disponibili raccolti nel corso delle indagini in materia di concorrenza non possono quindi essere compromesse dalla modifica dei documenti ricevuti o raccolti in base alle norme procedurali applicabili in materia di concorrenza.

    (6)  Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).

    (7)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

    (9)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).


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