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Document 32018D1893

    Decisione (UE) 2018/1893 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

    ST/10591/2018/INIT

    GU L 310 del 6.12.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1893/oj

    Related international agreement

    6.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 310/1


    DECISIONE (UE) 2018/1893 DEL CONSIGLIO

    del 16 luglio 2018

    relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (1) («accordo di associazione») è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

    (2)

    A partire dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, l'Unione ha continuato a consolidare le sue relazioni bilaterali con il Regno del Marocco e gli ha concesso lo status avanzato.

    (3)

    L'Unione non pregiudica l'esito del processo politico sullo status definitivo del Sahara occidentale che ha luogo sotto l'egida delle Nazioni Unite ed ha costantemente ribadito l'importanza che annette alla risoluzione della controversia relativa al Sahara occidentale, attualmente iscritto dalle Nazioni Unite nell'elenco dei territori non autonomi, oggi in gran parte amministrato dal Regno del Marocco. Essa sostiene pienamente gli sforzi compiuti dal Segretario generale delle Nazioni Unite e del suo inviato personale per aiutare le parti a giungere a una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale nell'ambito di accordi conformi ai fini e ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite così come sono stati espressi nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in particolare nelle sue risoluzioni 2152 (2014), 2218 (2015), 2385 (2016), 2351 (2017) e 2414 (2018).

    (4)

    Dall'entrata in vigore dell'accordo di associazione, alcuni prodotti provenienti dal Sahara occidentale e certificati di origine marocchina sono stati importati nell'Unione beneficiando delle preferenze tariffarie previste dalle pertinenti disposizioni di detto accordo.

    (5)

    Nella sentenza relativa alla causa C-104/16 P (2), la Corte di giustizia ha tuttavia precisato che l'accordo di associazione riguardava unicamente il territorio del Regno del Marocco e non il Sahara occidentale, un territorio non-autonomo.

    (6)

    È importante garantire che i flussi commerciali che si sono sviluppati nel corso degli anni non siano perturbati, creando nel contempo adeguate salvaguardie a tutela del diritto internazionale, compresi i diritti umani, e dello sviluppo sostenibile dei territori interessati. Il 29 maggio 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire i negoziati con il Regno del Marocco al fine di istituire, in conformità della sentenza della Corte di giustizia, una base giuridica per la concessione ai prodotti originari del Sahara occidentale delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione. Un accordo tra l'Unione europea e il Regno del Marocco rappresenta la sola possibilità di garantire che l'importazione di prodotti originari del Sahara occidentale possa beneficiare di un'origine preferenziale, considerato che le autorità marocchine sono le uniche in grado di garantire il rispetto delle norme necessarie per la concessione di tali preferenze.

    (7)

    La Commissione ha valutato le potenziali ripercussioni di un tale accordo sullo sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda i vantaggi e gli svantaggi derivanti dalle preferenze tariffarie concesse ai prodotti del Sahara occidentale per gli interessati, e gli effetti sullo sfruttamento delle risorse naturali dei territori interessati. Gli effetti dei vantaggi tariffari sull'occupazione, sui diritti dell'uomo e sullo sfruttamento delle risorse naturali sono difficilmente misurabili, essendo indiretti. Non è inoltre facile ottenere informazioni obiettive al riguardo.

    (8)

    Dalla valutazione emerge tuttavia che, nel complesso, per l'economia del Sahara occidentale, i benefici derivanti dalla concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale e, in particolare, il potente effetto di leva economica e, quindi, di sviluppo sociale che la concessione rappresenta, superano gli svantaggi menzionati nel corso delle consultazioni, tra cui l'uso estensivo delle risorse naturali, in particolare delle risorse idriche sotterranee, per porre rimedio al quale sono state adottate misure.

    (9)

    Si è valutato che l'estensione delle preferenze tariffarie ai prodotti originari del Sahara occidentale avrà un impatto complessivamente positivo per gli interessati. È probable che tale impatto permanga o che addirittura possa aumentare in futuro. La valutazione indica che l'estensione del beneficio delle preferenze tariffarie ai prodotti del Sahara occidentale consente di promuovere le condizioni di investimento e di favorire una crescita rapida e significativa a vantaggio dell'occupazione locale. L'esistenza nel Sahara occidentale di attività economiche e produttive che avrebbero ogni interesse a beneficiare delle medesime preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione mostra che la mancata concessione di preferenze tariffarie comprometterebbe in maniera significativa le esportazioni dal Sahara occidentale, in particolare quelle relative ai prodotti della pesca e ai prodotti agricoli. Si valuta che la concessione delle preferenze tariffarie dovrebbe avere un impatto positivo sullo sviluppo dell'economia del Sahara occidentale, stimolando gli investimenti.

    (10)

    Viste le considerazioni sul consenso nella sentenza della Corte di Giustizia, la Commissione, in collaborazione con il Servizio europeo per l'azione esterna, ha adottato tutte le misure ragionevoli e possibili nel contesto attuale atte a consultare adeguatamente gli interessati al fine di acquisire il loro consenso all'accordo. Sono state svolte vaste consultazioni e la maggioranza degli operatori socioeconomici e politici che hanno partecipato alle consultazioni si é espressa a favore dell'estensione delle preferenze tariffarie dell'accordo di associazione al Sahara occidentale. Quelli che hanno respinto la proposta di estensione hanno ritenuto in sostanza che un tale accordo perpetuerebbe l'attuale posizione del Marocco sul territorio del Sahara occidentale. Nessun elemento dello stesso accordo induce a ritenere che esso riconoscerebbe la sovranità del Marocco sul Sahara occidentale. L'Unione continuerà del resto, impegnandosi a tale scopo in misura ancora maggiore, a sostenere il processo di risoluzione pacifica della controversia avviato e proseguito sotto l'egida delle Nazioni Unite.

    (11)

    La Commissione ha pertanto negoziato, a nome dell'Unione, un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione («accordo»), che è stato siglato il 31 gennaio 2018.

    (12)

    L'accordo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'Unione nell'ambito dell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea.

    (13)

    È opportuno di conseguenza firmare l'accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    E autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («accordo»), con riserva della sua conclusione (3).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 16 luglio 2018

    Per il Consiglio

    La presidente

    F. MOGHERINI


    (1)  GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2.

    (2)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Consiglio/Front Polisario, C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

    (3)  Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


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