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Document 32018D1885

    Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1885 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante modifica della decisione 96/566/CE, Euratom, con la quale si autorizza la Finlandia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA [notificata con il numero C(2018) 7840]

    C/2018/7840

    GU L 308 del 4.12.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1885/oj

    4.12.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 308/43


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/1885 DELLA COMMISSIONE

    del 30 novembre 2018

    recante modifica della decisione 96/566/CE, Euratom, con la quale si autorizza la Finlandia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA

    [notificata con il numero C(2018) 7840]

    (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino,

    previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell'articolo 379, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (2) la Finlandia può continuare ad esentare, alle condizioni esistenti in tale Stato membro alla data della sua adesione, le prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 9) e 10), fintantoché le stesse esenzioni sono applicate in uno degli Stati membri facenti parte della Comunità al 31 dicembre 1994. In conformità a detto articolo occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA).

    (2)

    Con la decisione 96/566/CE, Euratom della Commissione (3), la Finlandia è stata autorizzata a utilizzare, tra l'altro, valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni indicate ora nell'allegato X, parte B, punti 2), 9) e 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti le prestazioni di servizi di autori, artisti e interpreti artistici, determinate cessioni di terreni e il trasporto di persone.

    (3)

    Con lettera del 26 aprile 2018 la Finlandia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 2), 9) e 10), della direttiva 2006/112/CE riguardanti le prestazioni di servizi dei membri di libere professioni, le cessioni di nuovi fabbricati o del suolo ad essi pertinente, le cessioni di terreni edificabili e il trasporto di persone. La Finlandia ha dimostrato che le percentuali applicate alla base intermedia sono rimaste stabili dal 2014 al 2016 (punti 2 e 10) e dal 2012 al 2016 (punto 9). L'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse ridurrebbe ulteriormente gli oneri amministrativi per il calcolo della base delle risorse proprie IVA per tali operazioni. La Finlandia dovrebbe pertanto essere autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie IVA utilizzando percentuali fisse per quanto riguarda la prestazione di servizi dei membri di libere professioni, le cessioni di nuovi fabbricati o del suolo ad essi pertinente, le cessioni di terreni edificabili e il trasporto di persone.

    (4)

    Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione.

    (5)

    La decisione 96/566/CE, Euratom dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella decisione 96/566/CE, Euratom sono inseriti i seguenti articoli 2 bis, 2 ter e 2 quater:

    «Articolo 2 bis

    In deroga all'articolo 2, punto 1), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,0002 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*1).

    Articolo 2 ter

    In deroga all'articolo 2, punto 2), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,53 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 9), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

    Articolo 2 quater

    In deroga all'articolo 2, punto 3), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie IVA dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Finlandia è autorizzata a utilizzare lo 0,11 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 10), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

    Articolo 2

    La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018

    Per la Commissione

    Günther OETTINGER

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.

    (2)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

    (3)  Decisione 96/566/CE, Euratom della Commissione, dell'11 settembre 1996, con la quale si autorizza la Finlandia a non tener conto di determinate categorie di operazioni e ad avvalersi di determinate valutazioni approssimative per calcolare la base delle risorse proprie IVA (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 43).


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