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Document 32018D1503

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1503 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'Aromia bungii (Faldermann) [notificata con il numero C(2018) 6447]

C/2018/6447

GU L 254 del 10.10.2018, p. 9–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1503/oj

10.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 254/9


DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1503 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2018

che stabilisce misure per evitare l'introduzione e la diffusione nell'Unione dell'Aromia bungii (Faldermann)

[notificata con il numero C(2018) 6447]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, terza frase,

considerando quanto segue:

(1)

Il cerambicide Aromia bungii (Faldermann) (di seguito «l'organismo specificato») non è indicata nell'elenco dell'allegato I né dell'allegato II della direttiva 2000/29/CE.

(2)

Focolai di tale organismo sono tuttavia comparsi di recente, per la prima volta, in Italia e Germania con effetti economici, ambientali o sociali sul territorio dell'Unione inaccettabili. È opportuno pertanto vietare l'introduzione di tale organismo nocivo nell'Unione ed prevenirne la presenza. A tal fine è opportuno adottare misure specifiche.

(3)

L'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha adottato nel 2014 una relazione riguardante l'analisi del rischio fitosanitario relativa all'organismo specificato (2). Tale relazione ha individuato come probabili vettori d'introduzione dell'organismo specificato il legname o i suoi prodotti ricavati dalla specie Prunus che presentino dimensioni sufficienti per sostenere il ciclo vitale dell'organismo nocivo fino allo stadio adulto e che non sono stati oggetto di specifico trattamento insetticida. È pertanto opportuno stabilire misure specifiche per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di vegetali destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, di Prunus spp. (di seguito «i vegetali specificati») con un diametro al punto di maggiore spessore del fusto o del colletto della radice pari o superiore a 1 cm. Tali misure dovrebbero applicarsi anche al legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE (di seguito «legname specificato») e al materiale da imballaggio a base di legno se ottenuto in tutto o in parte da Prunus spp. (di seguito «materiale da imballaggio a base di legno specificato»).

(4)

Qualora compaia un focolaio dell'organismo specificato sul territorio dell'Unione, la zona interessata dovrebbe essere delimitata per adottare al suo interno efficaci misure di eradicazione.

(5)

Essendo opportuno tener conto dell'impatto economico e ambientale connesso alla distruzione dei vegetali, l'istituzione di una zona delimitata, a determinate condizioni, non dovrebbe pertanto essere imposta se l'organismo specificato può essere eliminato dai vegetali in cui se ne è riscontrata la presenza e se è possibile dimostrare che non può insediarsi.

(6)

In particolari circostanze gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di decidere di non istituire zone delimitate e di limitare le misure alla distruzione dei vegetali o dei materiali a base di prodotti vegetali infestati, in quanto tali misure sarebbero proporzionate al rispettivo rischio fitosanitario.

(7)

I vegetali specificati e il legname specificato coltivati in una zona delimitata o che vi siano stati presenti almeno per una parte del loro ciclo vitale o che vi abbiano transitato, oppure il materiale da imballaggio a base di legno specificato originario di zone delimitate, hanno maggiori probabilità di essere infestati dall'organismo specificato. Lo spostamento di tali vegetali, di tale legname e tale materiale da imballaggio a base di legno dovrebbe essere soggetto a prescrizioni specifiche, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione dell'organismo specificato.

(8)

Per garantire uno scrupoloso monitoraggio dello spostamento di vegetali destinati alla piantagione originari delle zone delimitate e per fornire un'efficace panoramica dei siti in cui il rischio fitosanitario connesso all'organismo specificato è elevato, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero avere accesso alle informazioni concernenti i siti di produzione situati all'interno delle zone delimitate.

(9)

Al fine di garantire che i vegetali specificati e il legname specificato provenienti da paesi terzi e introdotti nell'Unione siano esenti dall'organismo specificato, le prescrizioni per la loro introduzione nell'Unione da paesi terzi dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite per lo spostamento di vegetali specificati e legname specificato dalla zona delimitata verso il resto del territorio dell'Unione.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

a)   «organismo specificato»: Aromia bungii (Faldermann);

b)   «vegetali specificati»: i vegetali di Prunus spp., escluso il Prunus laurocerasus L., destinati alla piantagione, ad eccezione delle sementi, con diametro del fusto o del colletto della radice al punto di maggiore spessore pari o superiore a 1 cm.;

c)   «legname specificato»: il legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE, se ottenuto in tutto o in parte dai seguenti vegetali specificati, elencati nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (3):

Codice NC

Designazione

4401 12 00

Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili

4401 22 00

Legno, diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle

4401 40

Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati (4)

4403 12 00

Legno grezzo, diversa da quella di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato

ex 4404 20 00

Liste di legno per cerchi diverso da quello di conifere; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili

4406

Traversine di legno per strade ferrate o simili

4407 94

Legno di ciliegio (Prunus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

4416 00 00

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

9406 10 00

Costruzioni prefabbricate, in legno

d)   «materiale da imballaggio a base di legno specificato»: il materiale da imballaggio ottenuto in tutto o in parte dai vegetali specificati;

e)   «luogo di produzione»: qualsiasi sito o insieme di campi gestiti come singola unità di produzione o di coltura, compresi i siti di produzione gestiti separatamente per scopi fitosanitari;

f)   «operatore professionale»: qualsiasi persona che svolge a titolo professionale almeno una delle attività seguenti in relazione ai vegetali, ai prodotti vegetali e al materiale da imballaggio a base di legno:

piantagione,

riproduzione,

produzione, inclusi la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento,

introduzione e spostamento nell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione,

messa a disposizione sul mercato.

Articolo 2

Divieto di introduzione e diffusione dell'organismo specificato sul territorio dell'Unione

L'introduzione e la diffusione dell'organismo specificato nel territorio dell'Unione è vietata.

Articolo 3

Rilevamento o presenza sospetta dell'organismo specificato

1.   Chiunque sospetti o venga a conoscenza della presenza dell'organismo specificato ne informa immediatamente l'organismo ufficiale responsabile e fornisce tutte le informazioni pertinenti sulla presenza, o sulla presenza sospetta, dell'organismo specificato.

2.   L'organismo ufficiale responsabile registra immediatamente tali informazioni.

3.   L'organismo ufficiale responsabile, qualora sia stato informato della presenza o della presenza sospetta dell'organismo specificato, adotta tutte le misure necessarie per confermare tale presenza o presenza sospetta.

4.   Gli Stati membri garantiscono che chiunque abbia sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati infestati dall'organismo specificato sia immediatamente informato della presenza effettiva o sospetta dell'organismo specificato, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare.

Articolo 4

Indagini relative all'organismo specificato sui territori degli Stati membri

Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo specificato.

Tali indagini sono effettuate dall'organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. Esse consistono di esami visivi e qualora si sospetti un'infestazione dell'organismo specificato si procede al prelievo di campioni per identificare l'organismo nocivo. Tali indagini tengono conto dei dati tecnici e scientifici disponibili, delle caratteristiche biologiche dell'organismo specificato, della presenza di vegetali suscettibili e delle loro caratteristiche biologiche e di tutte le altre informazioni pertinenti per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato.

Articolo 5

Istituzione delle zone delimitate

1.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, lo Stato membro interessato delimita senza indugio una zona (di seguito «zona delimitata») in conformità del paragrafo 2.

2.   La zona delimitata è costituita da una zona infestata e da una zona cuscinetto.

La zona infestata è la zona in cui la presenza dell'organismo specificato è stata confermata e comprende:

a)

tutti i vegetali notoriamente infestati dall'organismo nocivo in questione;

b)

tutti i vegetali che mostrano segni o sintomi indicativi della possibile infestazione da tale organismo nocivo;

c)

tutti gli altri vegetali che possono essere o essere stati contaminati o infestati da tale organismo nocivo, compresi i vegetali che possono essere infestati a causa della loro suscettibilità all'organismo nocivo, della loro prossimità a vegetali infestati o a una fonte di produzione comune con vegetali infestati, se nota, o a vegetali coltivati a partire da vegetali infestati.

La zona cuscinetto ha una larghezza di almeno 2 km e circonda la zona infestata.

L'esatta delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è basata su principi scientifici validi, sulle caratteristiche biologiche dell'organismo specificato, sul livello di infestazione e sulla distribuzione dei vegetali specificati e del legname specificato nella zona interessata.

Nei casi in cui l'organismo ufficiale responsabile concluda che a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, è possibile eradicare l'organismo specificato, tenendo conto delle circostanze in cui si è verificato il focolaio, dei risultati di un'indagine specifica o dell'applicazione immediata di misure di eradicazione, il raggio della zona cuscinetto può essere ridotto a una distanza non inferiore a 1 km oltre i confini della zona infestata.

3.   Se la presenza dell'organismo specificato è confermata nella zona cuscinetto, la delimitazione della zona infestata e della zona cuscinetto è immediatamente riveduta e modificata di conseguenza.

4.   Se, in base alle indagini di cui all'articolo 4 e al paragrafo 6, lettera b) del presente articolo, in una zona delimitata non viene rilevata la presenza dell'organismo specificato per un periodo di quattro anni consecutivi, la delimitazione della zona può essere revocata. In tali casi lo Stato membro interessato trasmette una notifica alla Commissione e agli altri Stati membri.

5.   Gli Stati membri non sono tenuti a istituire zone delimitate, secondo quanto previsto al paragrafo 1, se una delle seguenti condizioni è soddisfatta:

a)

elementi di prova attestano che l'organismo specificato è stato introdotto nella zona con vegetali, legname o materiale da imballaggio a base di legno, infestati prima della loro introduzione nella zona in questione e si è accertato che l'organismo specificato non si è insediato e che date le sue caratteristiche biologiche non può diffondersi né riprodursi;

b)

elementi di prova attestano che per quanto riguarda la presenza dell'organismo specificato si tratta di un accertamento isolato, immediatamente associato ad un vegetale specificato, a legname specificato o a materiale da imballaggio a base di legno specificato, che non dovrebbe comportarne l'insediamento; e

si è accertato che l'organismo specificato non si è insediato e che date le sue caratteristiche biologiche non può diffondersi né riprodursi.

Ai fini della lettera b), si considerano i risultati di un'indagine specifica e delle misure di eradicazione. Tali misure possono comprendere l'abbattimento precauzionale e lo smaltimento dei vegetali e dei prodotti vegetali specificati e la distruzione e lo smaltimento del materiale da imballaggio a base di legno dopo essere stati esaminati.

6.   Nei casi in cui sia soddisfatta una delle condizioni di cui al paragrafo 5, gli Stati membri adottano le seguenti misure:

a)

misure immediate per garantire la rapida eradicazione dell'organismo specificato ed escludere la possibilità di una sua diffusione;

b)

sorveglianza regolare e intensiva per un periodo di tempo pari ad almeno un ciclo vitale dell'organismo specificato, più un anno, compresa la sorveglianza per almeno quattro anni consecutivi, nel raggio di almeno 1 km intorno ai vegetali, al legname o al materiale da imballaggio a base di legno infestati o al luogo dove è stato rilevato l'organismo specificato;

c)

distruzione di tutto il materiale vegetale, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno infestati;

d)

l'individuazione dell'origine dell'infestazione tracciando per quanto possibile i vegetali, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno ed esaminandoli per rilevare qualsiasi segno di infestazione;

e)

attività di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pubblico sulle minacce associate all'organismo nocivo;

f)

qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie (di seguito «ISPM») n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Ai fini della lettera d), l'esame comprende un campionamento distruttivo mirato.

Le misure di cui alle lettere da a) a f) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a).

Articolo 6

Eradicazione e misure di contenimento

1.   Lo Stato membro che istituisce la zona delimitata di cui all'articolo 5 adotta in tale zona le misure seguenti:

a)

abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e rimozione completa delle radici se si sono riscontrate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato;

b)

abbattimento di tutti i vegetali specificati nel raggio di 100 m intorno ai vegetali infestati ed esame di tali vegetali specificati per verificare se presentano segni di infestazione;

c)

rimozione, esame e smaltimento in condizioni di sicurezza dei vegetali abbattuti a norma delle lettere a) e b), ed eventualmente delle loro radici, esame e smaltimento di altri prodotti vegetali e di materiale da imballaggio a base di legno;

d)

divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

e)

l'individuazione dell'origine dell'infestazione tracciando per quanto possibile i vegetali, il legname o il materiale da imballaggio a base di legno in questione ed esaminandoli per rilevare qualsiasi segno di infestazione;

f)

sostituzione dei vegetali specificati con altre specie vegetali, se del caso;

g)

divieto di piantagione all'aperto di nuovi vegetali specificati in una zona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1);

h)

sorveglianza intensiva con almeno un'ispezione all'anno per verificare la presenza dell'organismo specificato sulle specie Prunus spp., prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto;

i)

attività di sensibilizzazione pubblica riguardo alle minacce rappresentate dall'organismo specificato e alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dalla zona delimitata dei vegetali specificati, del legname specificato e del materiale da imballaggio a base di legno specificato;

j)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualunque evento o complicazione che possa essere ragionevolmente considerato un impedimento o un ostacolo all'eradicazione o un mezzo per ritardarla, in particolare le misure relative all'accessibilità a tutti i vegetali infestati o sospetti d'infestazione e alla loro adeguata eradicazione, indipendentemente dalla loro ubicazione o dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o a prescindere dalla persona o dall'ente responsabile;

k)

qualunque altra misura in grado di contribuire all'eradicazione dell'organismo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14.

Ai fini della lettera a) nei casi in cui i vegetali infestati siano stati individuati in periodi in cui l'organismo specificato non è volatile, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volatilità.

In deroga alla lettera b), nel caso in cui un organismo ufficiale responsabile stabilisca che per determinati alberi con particolare valore sociale, culturale o ambientale, l'abbattimento non è appropriato, lo Stato membro che ha istituito la zona delimitata garantisce che ciascun vegetale specificato che non è abbattuto sia sottoposto a un esame periodico per individuare qualsiasi segno d'infestazione e che siano adottate misure equivalenti all'abbattimento per evitare ogni possibile diffusione dell'organismo specificato. La relazione di cui all'articolo 10 indica i motivi di tale decisione e la descrizione delle misure.

Ai fini della lettera c) sono prese tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato durante e dopo l'abbattimento.

Ai fini della lettera e) i vegetali specificati che in base all'esame effettuato risultano infestati sono abbattuti.

Ai fini della lettera h), ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato e indica il numero di campioni nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Le misure di cui alle lettere da a) a k) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

2.   Qualora per un periodo superiore a quattro anni consecutivi i risultati delle indagini di cui all'articolo 4 confermino la presenza dell'organismo specificato in una zona e qualora vi siano prove che l'organismo specificato non può più essere eradicato, gli Stati membri possono limitare le misure al contenimento dell'organismo specificato nella zona in questione.

In tal caso, il raggio della zona cuscinetto è aumentato ad almeno 4 km.

Dette misure comprendono almeno le seguenti azioni:

a)

abbattimento immediato dei vegetali infestati e dei vegetali che presentano sintomi causati dall'organismo specificato e rimozione completa delle radici se si sono notate gallerie larvali sotto il colletto delle radici del vegetale infestato;

b)

rimozione, esame e smaltimento dei vegetali abbattuti e delle loro radici, prendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell'organismo specificato dopo l'abbattimento;

c)

divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata;

d)

ove opportuno, sostituzione dei vegetali specificati con altri vegetali;

e)

divieto di piantagione all'aperto di nuovi vegetali specificati in una zona di cui all'articolo 5, fatta eccezione per i luoghi di produzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1);

f)

sorveglianza intensiva con almeno un'ispezione all'anno per verificare la presenza dell'organismo specificato sulle specie Prunus spp., prestando particolare attenzione alla zona cuscinetto;

g)

attività di sensibilizzazione pubblica riguardo alla minaccia rappresentata dall'organismo specificato e alle misure adottate per impedirne l'introduzione e la diffusione nell'Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dalla zona delimitata di vegetali e legname specificati;

h)

se necessario, misure specifiche per affrontare qualunque evento o complicazione che possa essere ragionevolmente considerato un impedimento o un ostacolo al contenimento o un mezzo per ritardarlo, in particolare le misure relative all'accessibilità a tutti i vegetali infestati o sospetti d'infestazione e alla loro adeguata eradicazione, indipendentemente dalla loro ubicazione o dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o a prescindere dalla persona o dall'ente responsabile;

i)

qualunque altra misura che possa contribuire al contenimento dell'organismo specificato.

Ai fini della lettera a) nei casi in cui i vegetali infestati siano stati individuati in periodi in cui l'organismo specificato non è volatile, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volatilità.

Ai fini della lettera f), ove opportuno, l'organismo ufficiale responsabile effettua un campionamento distruttivo mirato e indica il numero di campioni nella relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

Le misure di cui alle lettere da a) a i) sono presentate sotto forma di relazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.

Articolo 7

Spostamento dei vegetali specificati all'interno dell'Unione

1.   I vegetali specificati originari (5) di una zona delimitata possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE della Commissione (6) e sono stati coltivati nell'arco di un periodo minimo di due anni prima dello spostamento o, nel caso di vegetali di età inferiore ai due anni, se sono stati coltivati per l'intero ciclo vitale in un luogo di produzione che soddisfa i requisiti stabiliti nei paragrafi da 2 a 5.

2.   Il luogo di produzione è registrato in conformità della direttiva 92/90/CEE della Commissione (7).

3.   Il luogo di produzione è sottoposto ogni anno ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali effettuate a intervalli opportuni e non mostra segni d'infestazione dell'organismo specificato. In caso di crescente sospetto riguardo alla presenza dell'organismo specificato, durante l'ispezione è effettuato un campionamento mirato distruttivo dei fusti e delle branche dei vegetali.

4.   Il luogo di produzione:

i)

è dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato, oppure

ii)

è stato sottoposto a trattamenti preventivi adeguati e prima dello spostamento ciascun lotto di vegetali specificati è stato sottoposto a campionamento distruttivo mirato secondo le quote stabilite nella tabella sottostante; il luogo di produzione è sottoposto ogni anno ad intervalli opportuni a indagini ufficiali, in un raggio di almeno 1 km intorno al sito non mostra segni di infestazione.

Numero di vegetali nel lotto

Quota di campionamento distruttivo (numero di vegetali da distruggere)

1-4 500

10 % delle dimensioni del lotto

> 4 500

450

5.   I portinnesti che soddisfano i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4 possono essere innestati con marze coltivate secondo tali requisiti, purché il loro diametro al punto massimo di spessore non superi 1 cm.

6.   I vegetali specificati non originari delle zone delimitate, ma introdotti in un luogo di produzione situato in una di queste zone, possono essere spostati all'interno dell'Unione a condizione che detto luogo di produzione sia conforme ai requisiti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, e solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.

7.   I vegetali specificati importati da paesi terzi in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, conformemente all'articolo 11, possono essere spostati all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto delle piante redatto e rilasciato a norma della direttiva 92/105/CEE.

Articolo 8

Spostamento del legname specificato all'interno dell'Unione

1.   Lo spostamento all'interno dell'Unione di legname specificato originario di una zona delimitata o di legname specificato, avente tutta o parte della sua superficie, introdotto in una zona delimitata, è vietato

2.   In deroga al paragrafo 1, il legname specificato, ad eccezione del legname in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di una zona delimitata o il legname specificato che conserva in tutto o in parte la sua superficie, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE. Tale passaporto delle piante è rilasciato solo se il legname in questione soddisfa uno dei seguenti requisiti:

a)

è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna). L'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti;

b)

è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore.

3.   In deroga al paragrafo 1, il legname specificato in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami originario di una zona delimitata, può essere spostato all'interno dell'Unione solo se accompagnato da un passaporto delle piante redatto e rilasciato conformemente alla direttiva 92/105/CEE e se rispetta una delle seguenti condizioni:

a)

è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname (compresa la parte più interna);

b)

è stato trasformato in pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm.

4.   Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, qualora non siano disponibili impianti di trattamento o di trasformazione nella zona delimitata, il legname specificato può essere spostato nell'Unione solo sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento o la trasformazione conformemente ai paragrafi 2 o 3.

I materiali di scarto derivanti dal trattamento o dalla trasformazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sono smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori della zona delimitata.

L'organismo ufficiale responsabile effettua una sorveglianza intensiva ad intervalli adeguati per verificare mediante ispezioni sulle specie Prunus spp. se l'organismo specificato è presente entro un raggio di almeno 1 km dal suddetto impianto di trattamento o di trasformazione.

Articolo 9

Spostamento all'interno dell'Unione di materiale da imballaggio a base di legno specificato

1.   È vietato lo spostamento all'interno dell'Unione di materiale da imballaggio a base di legno specificato originario di una zona delimitata.

2.   In deroga al paragrafo 1, gli spostamenti di materiale da imballaggio a base di legno specificato, originario di zone delimitate, può aver luogo solo se tale materiale soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 (8) relativa alla regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali;

b)

è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15, che indica che il materiale da imballaggio a base di legno specificato è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità di tale norma.

3.   Qualora non siano disponibili impianti di trattamento nella zona delimitata, il materiale da imballaggio a base di legno specificato può essere spostato solo sotto controllo ufficiale e in ambiente chiuso, in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi, fino al più vicino impianto al di fuori della zona delimitata al fine di effettuare immediatamente il trattamento e la marchiatura conformemente al paragrafo 2.

I materiali di scarto derivanti dal trattamento di cui alla lettera a) sono smaltiti in modo da garantire che l'organismo specificato non possa diffondersi al di fuori di una zona delimitata.

L'organismo ufficiale responsabile effettua una sorveglianza intensiva ad intervalli adeguati per verificare per verificare mediante ispezioni sulle specie Prunus spp. se l'organismo specificato è presente entro un raggio di almeno 1 km dall'impianto di trattamento.

Articolo 10

Relazioni sulle indagini e sulle misure

1.   Entro il 30 aprile di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri:

a)

una relazione sulle indagini effettuate nel corso dell'anno civile precedente e sulle misure adottate o previste in quell'anno, in applicazione degli articoli da 4 a 6 e sui risultati di tali indagini e misure;

b)

un elenco aggiornato di tutte le zone delimitate istituite a norma dell'articolo 5, comprese la descrizione e la posizione, con mappe indicanti la loro delimitazione;

c)

i dati giustificativi e i motivi per cui, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, gli Stati membri hanno deciso di non istituire una zona delimitata.

2.   Gli Stati membri adattano le rispettive indagini e misure se ciò è giustificato dallo sviluppo del rischio fitosanitario. Essi comunicano immediatamente tale adattamento alla Commissione e agli altri Stati membri.

Articolo 11

Introduzione nell'Unione di vegetali specificati originari di un paese terze nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

I vegetali specificati originari di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente sono accompagnati dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»:

a)

i vegetali sono stati coltivati per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese di origine e situato in una zona istituita da detto organismo conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciuta come indenne dall'organismo nocivo specificato;

b)

i vegetali sono stati coltivati, per un periodo di almeno due anni prima di essere esportati o, nel caso di vegetali di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale, in un luogo di produzione indenne dall'organismo specificato conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e sono soddisfatte le seguenti condizioni:

i)

il luogo di produzione è registrato e controllato dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali nel paese di origine;

ii)

il luogo di produzione è sottoposto annualmente ad almeno due meticolose ispezioni ufficiali per rilevare eventuali segni dell'organismo specificato, effettuate ad intervalli opportuni, durante le quali non è stata constatata la presenza di tale organismo;

iii)

il luogo di produzione è dotato di protezione fisica totale contro l'introduzione dell'organismo specificato o è stato sottoposto a opportuni trattamenti preventivi ed è circondato da una zona cuscinetto di un raggio pari almeno a 4 km in cui si effettuano annualmente, a intervalli opportuni, indagini ufficiali per rilevare la presenza dell'organismo specificato o suoi segni;

iv)

se sono stati riscontrati la presenza dell'organismo specificato o suoi segni, sono state immediatamente adottate misure di eradicazione per ristabilire una zona cuscinetto indenne da tale organismo nocivo;

v)

immediatamente prima dell'esportazione, le partite di vegetali sono state sottoposte a una meticolosa ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nelle brache di tali vegetali. Tale ispezione comprende un campionamento distruttivo mirato. Se le partite contengono vegetali originari di siti che, al momento della loro produzione, erano situati in una zona cuscinetto in cui erano stati rilevati la presenza dell'organismo specificato o suoi segni, è stato effettuato un campionamento distruttivo dei vegetali di tale partita secondo le quote indicate nella tabella seguente:

Numero di vegetali nel lotto

Quota di campionamento distruttivo (numero di vegetali da distruggere)

1-4 500

10 % delle dimensioni del lotto

> 4 500

450

c)

i vegetali sono stati coltivati a partire da portinnesti che soddisfano i requisiti di cui alla lettera b), innestati con marze che soddisfano i requisiti seguenti:

i)

al momento dell'esportazione il diametro delle marze innestate non misura più di 1 cm nel punto di massimo spessore;

ii)

i vegetali innestati sono stati sottoposti ad ispezione conformemente alla lettera b), punto ii).

Ai fini della lettera a), il nome della zona è indicato alla voce «luogo di origine».

Articolo 12

Introduzione nell'Unione di legname specificato originario di un paese terzo nei quali è nota la presenza dell'organismo specificato

1.   Il legname specificato, diverso da quello in forma di piccole placche, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente è accompagnato dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»:

a)

il legname è originario di zone riconosciute indenni dall'organismo specificato, istituite dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b)

il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna;

c)

il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1kGy attraverso tutto lo spessore.

Il nome della zona di cui alla lettera a) è indicato alla voce «Luogo d'origine».

Ai fini della lettera b), l'esecuzione del trattamento termico è confermata dal marchio «HT» apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

2.   Il legname specificato in forma di piccole scaglie, particelle, trucioli, avanzi e cascami, originario di paesi terzi nei quali l'organismo specificato è notoriamente presente è accompagnato dal certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE. Tale certificato contiene una delle seguenti dichiarazioni sotto la voce «Dichiarazione supplementare»:

a)

il legname è originario di zone riconosciute indenni dall'organismo specificato, istituite dall'organismo nazionale competente per la protezione dei vegetali del paese d'origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

b)

il legname è stato scortecciato e sottoposto ad un trattamento termico adeguato durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno di 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, compresa la parte più interna;

c)

il legname è stato trasformato in pezzi di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm.

Ai fini della lettera a), il nome della zona è indicato alla voce «luogo di origine».

Articolo 13

Controlli ufficiali al momento dell'introduzione nell'Unione di vegetali specificati e legname specificato originari di un paese in cui l'organismo specificato è notoriamente presente

1.   Tutte le partite di vegetali specificati e di legname specificato, introdotte nell'Unione da un paese terzo in cui l'organismo specificato è notoriamente presente, sono sottoposte a un meticoloso controllo ufficiale al punto di entrata nell'Unione o nel luogo di destinazione stabilito a norma dell'articolo 1 della direttiva 2004/103/CE della Commissione (9).

2.   I metodi d'ispezione applicati assicurano il rilevamento di eventuali segni dell'organismo specificato, in particolare nel fusto e nelle branche dei vegetali. Tale ispezione comprende, se opportuno, un campionamento distruttivo mirato.

Articolo 14

Osservanza delle disposizioni

Gli Stati membri abrogano o modificano le misure che hanno adottato per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione dell'organismo specificato in modo da renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 15

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2018

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

(2)  EPPO (2014) Pest risk analysis for Aromia bungii (Analisi del rischio fitosanitario per l'Aromia bungii). EPPO, Parigi. Disponibile all'indirizzo http://www.eppo.int/QUARANTINE/Pest_Risk_Analysis/PRA_intro.htm

(3)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(4)  Avanzi e cascami di legno, non agglomerati, di spessore e larghezza non superiori a 2,5 cm.

(5)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 5 e certificati fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 12 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma, 2013.

(6)  Direttiva 92/105/CEE della Commissione, del 3 dicembre 1992, relativa ad una limitata uniformazione dei passaporti delle piante da utilizzare per il trasporto di determinati vegetali, prodotti vegetali od altre voci all'interno della Comunità e che stabilisce le procedure per il rilascio di tali passaporti nonché le condizioni e le procedure per la loro sostituzione (GU L 4 dell'8.1.1993, pag. 22).

(7)  Direttiva 92/90/CEE della Commissione, del 3 novembre 1992, che stabilisce gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e gli importatori di vegetali, prodotti vegetali e altre voci e che fissa norme dettagliate per la loro registrazione (GU L 344 del 26.11.1992, pag. 38).

(8)  Glossario di termini fitosanitari — Norma di riferimento ISPM n. 15 del segretariato della Convenzione internazionale per la difesa dei vegetali, Roma, 2013.

(9)  Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli (GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16).


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